Cassazione Penale, Sentenza n. 1451/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vinci impugnava la sentenza di condanna per la violazione dell'art. 674 c.p., deducendo (1) errata applicazione della norma perché non sarebbe stato accertato un danno alle persone ma solo a cose; (2) aver posto in essere interventi attivi dopo l'assunzione della carica di sindaco volti alla manutenzione del depuratore; (3) mancata conoscenza personale dell'irregolarità del depuratore, affidato a gestore, e che l'irregolarità fosse anteriore alla sua elezione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio che l'art. 674 c.p. è reato di pericolo: è sufficiente l'attitudine astratta delle sostanze a cagionare effetti dannosi e la loro immissione in luogo pubblico; non è necessario provare un danno effettivo alla salute. Ha ritenuto integrata la responsabilità, anche alla luce della 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e appello), perché le analisi e le ispezioni documentavano il superamento dei parametri (COD, BOD) e l'assenza di misuratori/registri, con persistente inquinamento anche dopo l'elezione di Vinci e corrispondenza formale (carteggio, conferenza di servizi) che segnalava la situazione agli organi comunali. Inoltre ha richiamato l'obbligo del sindaco, pur nella delega di funzioni tecniche ai dirigenti, di vigilare e attivarsi in presenza di situazioni gravi e reiterate che pongono pericolo per la salute e l'ambiente. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 674 cod. pen.
Configurato come reato di pericolo: è sufficiente l'attitudine astratta delle cose gettate o versate a cagionare effetti dannosi e la colpa; non occorre la prova di un danno effettivo alle persone se lo sversamento avviene in luogo pubblico o di uso comune
d.lgs. n. 267 del 2000, art. 107 (TUEL)
Attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica e amministrativa degli uffici comunali, ma non esclude l'obbligo del sindaco di vigilanza e di intervento in caso di situazioni particolarmente gravi e reiterate che mettano a rischio la salute o l'ambiente
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per l'onere delle spese giudiziarie e per la misura a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata quale criterio per valutare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso e la conseguente applicazione delle sanzioni pecuniarie per l'inammissibilità
Massime di principio
- L'art. 674 c.p. va interpretato come reato di pericolo: non è necessario dimostrare un danno concreto alle persone, basta l'attitudine del refluo a cagionare effetti dannosi e lo sversamento in luogo pubblico o di uso comune
- Il sindaco, pur avendo deleghe amministrative ai dirigenti, conserva un dovere generale di vigilanza e deve attivarsi quando siano note situazioni gravi e reiterate che pongano a rischio salute o ambiente; la misura di responsabilità può sorgere se la situazione persiste e il sindaco non documenta interventi efficaci
- In presenza di 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e appello) il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con entrambe le motivazioni: censure generiche o non specifiche sono inammissibili
- Per difendersi efficacemente il soggetto pubblico deve documentare interventi concreti, tempestivi e tracciabili (provvedimenti, comunicazioni ufficiali, atti amministrativi, ordini di intervento, registri e controlli) che dimostrino l'effettiva attività di prevenzione o rimozione del pericolo
- Report tecnici, analisi ripetute, carteggio istituzionale e convocazioni (es. conferenze di servizi) costituiscono prove rilevanti della persistenza dell'inquinamento e rafforzano la responsabilità se non contrastati da iniziative amministrative adeguate
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