Sentenza del 15/11/2017 n. 4666 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Robin Hood Tax - Illegittimità costituzionale - Irretroattività degli effetti della sopravvenuta pronuncia della Corte Costituzionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di applicare retroattivamente la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittima la norma istitutiva della cosiddetta Robin Hood Tax, con conseguente richiesta di disapplicazione o rimborso dell'imposta versata per periodi anteriori alla pronuncia. La Corte costituzionale aveva tuttavia espressamente escluso la retroattività degli effetti della propria decisione.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata respinta. È stato ritenuto che gli effetti della sentenza n. 10/2015 non potessero essere estesi retroattivamente ai rapporti già definiti o alle imposte già applicate secondo la disciplina allora vigente. In base all'art. 137, comma 3, della Costituzione, contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa impugnazione; pertanto, il giudice comune non può disapplicare, modificare o riformare la limitazione degli effetti temporali stabilita dalla Corte costituzionale.
Norme richiamate
Art. 137, comma 3, Costituzione
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
La disposizione attribuisce carattere definitivo alle decisioni della Corte costituzionale e impedisce ai giudici ordinari o tributari di disapplicarne o modificarne gli effetti, compresi quelli temporali.
Sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015
La pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma istitutiva della Robin Hood Tax, escludendo però la retroattività degli effetti della declaratoria per ragioni connesse alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e alla stabilità dei rapporti giuridici.
Massime di principio
- Quando la Corte costituzionale dichiara una norma illegittima, gli effetti della decisione possono essere modulati temporalmente dalla stessa Corte; tale modulazione deve essere rispettata dai giudici comuni.
- La declaratoria di incostituzionalità non comporta automaticamente il diritto al rimborso di tutte le somme versate in passato: occorre verificare gli effetti temporali espressamente stabiliti dalla pronuncia.
- Una decisione della Corte costituzionale non può essere disapplicata, riformata o interpretata in senso contrario da un giudice ordinario o tributario, poiché è definitiva ai sensi dell'art. 137, comma 3, Cost.
- In presenza di una sentenza costituzionale che esclude la retroattività, le pretese relative a periodi anteriori devono essere respinte, salvo eventuali specifiche eccezioni previste dalla stessa pronuncia o dalla disciplina processuale applicabile.
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