Cassazione Penale, Sentenza n. 7754/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 15/10/2024 che aveva respinto l'appello cautelare avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi (18/09/2024) con cui era stata disposta la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di tale norma e lesione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.) e dei diritti garantiti dalla CEDU (art. 6), contestando che la motivazione dell'ordinanza fosse generica: l'ordinanza aveva richiamato il grande numero di imputati e di contestazioni, la complessità delle vicende, l'enorme mole di materiale intercettivo da esaminare, la necessità di escutere numerosi testi e imputati, gli impegni dei difensori e l'impossibilità di fissare udienze quotidiane per motivi organizzativi e di carenza di organico
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto la decisione del Tribunale conforme alla giurisprudenza consolidata: la valutazione della particolare complessità del dibattimento ai sensi dell'art. 304, comma 2, ha carattere prognostico e deve fondarsi su un accertamento fattuale adeguatamente motivato sulle attività da compiersi nel corso del dibattimento. La Corte ha ritenuto congrua e analitica la motivazione che ha indicato numero di imputati, natura e articolazione delle imputazioni, numero significativo di testi e di materiale intercettivo, necessità di valutare i collegamenti tra imputati, gravi carenze di organico e consistente carico processuale dell'ufficio giudiziario, nonché possibili impegni difensivi. Ha altresì escluso contrasto con gli articoli costituzionali e con la CEDU, richiamando precedenti di legittimità e la sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2012. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 304, comma 2, cod. proc. pen.
Consente la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento; la complessità ha natura prognostica e deve essere motivata con riferimento alle attività da svolgere nel corso del dibattimento
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Figura normativa che disciplina il motivo di ricorso in Cassazione invocato dal ricorrente
art. 111, comma 2, Cost.
Principio del processo di ragionevole durata; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione se la sospensione dei termini è fondata su motivazione adeguata e se restano i limiti massimi previsti dalla legge
art. 6 CEDU
Rilevanza del diritto a un processo equo e non eccessivamente prolungato; la Corte ha ritenuto compatibile l'istituto della sospensione con la CEDU se applicato con motivazione e nei limiti di legge
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in cassazione, applicata qui al ricorrente
art. 13 Cost. e art. 27 Cost. (richiamati in giurisprudenza)
In precedenti pronunce (Sez. U Alleruzzo) si è rilevato che la sospensione prevista dall'art. 304, comma 2, non contrasta con tali principi costituzionali purché esistano precisi presupposti legali e sia rispettato un tetto massimo
Corte Costituzionale, sent. n. 204 del 17/07/2012
Ha affermato che la particolare complessità del dibattimento può essere connessa con la dinamica processuale e iniziative probatorie delle parti senza ledere la costituzionalità dell'art. 304, purché esistano termini finali complessivi come limite massimo
Massime di principio
- La sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2, può essere legittima se il giudice fornisce una motivazione prognostica e analitica sulle attività da compiersi nel dibattimento (esame di testi, necessità di valutare collegamenti tra imputati, esame massivo di intercettazioni ecc.).
- I parametri che normalmente giustificano la qualificazione della causa come di particolare complessità sono: numero di imputati, numero e natura delle imputazioni, quantità e natura dei mezzi di prova (es. intercettazioni), numero dei testi, carico di lavoro e organico dell'ufficio giudiziario, e impegni dei difensori; tali elementi devono essere concretamente indicati e valutati nel loro complesso.
- La valutazione della complessità ha natura oggettiva e prognostica e, in sede di legittimità, è sindacabile solo in presenza di carenza motivazionale o di motivazione generica; non bastano affermazioni formali ricorrenti nella maggioranza dei processi.
- La sospensione non è automaticamente incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo o con la CEDU, purché esistano limiti normativi complessivi e la motivazione sia adeguata; il difensore può però contestare la mancanza di specificità e richiedere misure alternative o tempi certi.
- In situazioni simili il difensore dovrebbe chiedere al giudice una specificazione puntuale delle attività che giustificano la sospensione, un piano temporale indicativo, valutare l'adozione di misure alternative alla detenzione e, se necessario, sollevare il tema della non adeguatezza della motivazione per il sindacato in Cassazione.
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