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Sentenza

Sentenza n. 5083/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - del giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato - sessione 2024, reso noto mediante apposita comunicazione telematica in data 10 aprile 2025, formulato dalla IV sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’appello di Milano nei confronti del ricorrente, affetto da documentati e certificati disturbi specifici di apprendimento (d.s.a.); - del verbale di correzione delle prove scritte del 20 febbraio 2025 nelle parti in cui la IV sottocommissione esaminatrice presso la Corte d’appello di Milano ha richiamato e fatto proprî i criterî di correzione definiti in termini generali dalla commissione centrale istituita presso il Mistero della giustizia con verbale n. 2 del 5 dicembre 2024 ed espresso la valutazione negativa dell’elaborato del ricorrente; - del verbale n. 2 del 5 dicembre 2024 con cui la commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia ha indicato i criterî di correzione delle prove dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato - sessione 2024, senza ivi tener conto della necessità di definire, modulare e/o adattare detti criterî di correzione in ragione delle condizioni dei candidati portatori di d.s.a. e delle specifiche modalità di espletamento delle prove da parte di tali candidati; - del d.m. 24 luglio 2024 - di indizione per l’anno 2024 della sessione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato - nella parte in cui, pur stabilendo specifiche modalità e strumenti compensativi nello svolgimento delle prove di esame da parte di candidati affetti da d.s.a., non contempla la necessità di stabilire criterî di correzione delle prove scritte di esame compatibili con le condizioni e le specifiche modalità di espletamento delle prove da parte dei portatori di d.s.a. che si fossero candidati a partecipare all’esame o comunque non stabilisce idonei meccanismi di tutela dei predetti candidati (quale, ad esempio, l’adattamento dei criterî di valutazione delle prove scritte fissati in via generale); - di ogni altro atto, presupposto, preordinato, connesso e conseguenziale - anche se ignoto al ricorrente, ivi inclusa la circolare di cui alla nota prot. DAG 247294 del 2 dicembre 2024 - che comunque incida sul diritto e/o interesse legittimo del ricorrente al prosieguo delle prove abilitative per l’accesso alla professione di avvocato; nonché per la conseguente condanna delle amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con la riammissione alla procedura;

Giustizia amministrativa202506933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione alla professione forense, unitamente agli atti e criteri di correzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, affetto da documentati disturbi specifici dell’apprendimento, ha impugnato il giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione forense – sessione 2024 –, il verbale di correzione del proprio elaborato, i criteri generali stabiliti dalla commissione centrale e il decreto ministeriale di indizione, sostenendo che tali atti non avessero previsto criteri di correzione adattati alle condizioni dei candidati con DSA. Ha dedotto che, in assenza di modalità correttive differenziate, gli sarebbero stati imputati errori dell’amanuense; ha contestato inoltre l’insufficienza della motivazione per essere il giudizio espresso mediante voto numerico e ha denunciato disparità di trattamento rispetto a candidati ammessi all’orale nonostante soluzioni asseritamente analoghe. Ha infine prodotto un parere pro veritate per sostenere la correttezza della propria elaborazione e chiesto la riammissione alla procedura mediante reintegrazione in forma specifica.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima l’assenza di criteri di correzione specifici per i candidati con DSA, osservando che la disciplina speciale garantisce modalità e strumenti compensativi nello svolgimento della prova, ma non un percorso di correzione preferenziale; criteri differenziati avrebbero inoltre potuto compromettere l’anonimato degli elaborati. I criteri di valutazione devono restare identici per tutti, in funzione della selezione meritocratica e della verifica di un livello elevato di professionalità. Il voto numerico è stato ritenuto sufficiente a motivare il giudizio di idoneità o inidoneità, alla luce della disciplina applicabile alla sessione 2024, del consolidato indirizzo dell’Adunanza plenaria e della Corte costituzionale, nonché della più recente giurisprudenza d’appello richiamata. È stata esclusa la disparità di trattamento, poiché essa presuppone l’assoluta identità delle situazioni valutate e non consente comunque di invocare l’eventuale trattamento illegittimamente più favorevole accordato ad altri candidati. Il parere pro veritate non è stato ritenuto idoneo a sostituire o infirmare la valutazione della commissione, cui compete in via esclusiva l’apprezzamento degli elaborati, salvo abnormità. Il giudizio della commissione è stato ricondotto all’ampia discrezionalità tecnica sindacabile soltanto per travisamento, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, erroneità o irragionevolezza. Nel caso concreto, l’elaborato non affrontava chiaramente tutti i passaggi problematici della traccia, omettendo, tra l’altro, l’esame della condotta volontaria qualificabile come lesioni e limitandosi ad affermare senza adeguata argomentazione l’erroneità del giudizio di primo grado. Tali carenze risultavano coerenti con i criteri relativi a chiarezza, completezza, rigore metodologico, capacità di risolvere problemi giuridici, conoscenza degli istituti, coerenza con la traccia e padronanza delle tecniche persuasive. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • r.d. 27 novembre 1933, n. 1578

    La disciplina applicabile all’esame di abilitazione forense per la sessione 2024 consente l’esternazione del giudizio mediante voto numerico.

  • r.d. 22 gennaio 1934, n. 37

    Concorre, insieme al r.d. n. 1578/1933, a fondare la sufficienza del voto numerico quale motivazione del giudizio sugli elaborati.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    L’obbligo di motivazione del giudizio di valutazione è soddisfatto, per gli elaborati dell’esame forense, dall’attribuzione di un voto numerico adeguatamente riferito a criteri di valutazione predeterminati.

  • art. 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Prevede il regime transitorio che ha posticipato l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame forense, ritenuto applicabile alla sessione 2024.

  • d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla l. 21 febbraio 2025, n. 15

    Ha ulteriormente prorogato il regime transitorio richiamato dal giudice.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale parametro di imparzialità e buon andamento cui si conforma anche l’utilizzo del voto numerico, standardizzato e riferito a criteri oggettivi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. n. 101/2018, a sostegno dell’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Nell’esame di abilitazione forense, la disciplina che riconosce ai candidati con disturbi specifici dell’apprendimento modalità e strumenti compensativi per lo svolgimento della prova non impone, in assenza di una specifica previsione normativa, l’adozione di criteri di correzione preferenziali o differenziati; i criteri sostanziali di valutazione devono restare identici per tutti i candidati, anche per salvaguardare l’anonimato e la natura meritocratica della selezione.
  • Per gli elaborati dell’esame di abilitazione forense, il voto numerico costituisce motivazione sufficiente del giudizio di idoneità o inidoneità quando sia espresso nell’ambito di criteri di valutazione predeterminati, senza necessità di una motivazione discorsiva ulteriore.
  • La valutazione degli elaborati da parte della commissione d’esame costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, palese erroneità o irragionevolezza, senza possibilità di sostituzione della valutazione giudiziale a quella della commissione.
  • La disparità di trattamento in una procedura valutativa presuppone l’assoluta identità delle situazioni comparate e non può comunque fondare la pretesa del candidato a ottenere l’applicazione di un trattamento più favorevole eventualmente accordato illegittimamente ad altri.
  • Un parere pro veritate redatto da un esperto esterno non può sostituire né, di per sé, infirmare la valutazione della commissione d’esame, salvo che il giudizio amministrativo presenti caratteri di abnormità o vizi macroscopici.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneDecisione e riti speciali
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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