Ordinanza n. 13546/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento a) della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 3 dicembre 2025, comunicata con nota prot. n. -OMISSIS- dicembre 2025, con la quale è stata disposta la revoca della nomina del Dott. -OMISSIS- a Giudice Onorario di Pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace -OMISSIS-, ed è stata riformulata la graduatoria per la copertura di tre posti presso l’Ufficio del Giudice di pace -OMISSIS-, con il depennamento del ricorrente e l’inserimento nella stessa della dott.ssa -OMISSIS-, che è stata nominata giudice onorario di pace; b) della nota del Presidente del Tribunale -OMISSIS- prot. -OMISSIS-dicembre 2025, con cui è stata comunicata al ricorrente la suddetta delibera di revoca e l'invito a cessare con effetto immediato ogni ulteriore attività; c) del decreto del Ministro della Giustizia del 13 gennaio 2026, con il quale è stata disposta la revoca del D.M. -OMISSIS-10.2025 di nomina del ricorrente a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del giudice di pace -OMISSIS-; d) della nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi Status giuridico ed economico della magistratura onoraria – Ufficio Terzo, prot. n. -OMISSIS-, con la quale è stato comunicato il decreto di revoca del D.M. del -OMISSIS-10.2025 di cui alla lettera che precede; e) dell’articolo 4, comma 1. lett. a) del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023, adottato dal Presidente della Sezione Autonoma per i Magistrati Onorari del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello -OMISSIS-, nella parte in cui per i titoli di preferenza e criteri di valutazione, stabilisce che “Costituiscono titolo di preferenza, nell’ordine: a) l’esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie”, ed illegittimamente prevede che esse siano state esclusivamente “svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda”; f) dell’articolo 4, comma 2 lettera a) del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023, adottato dal Presidente della Sezione Autonoma per i Magistrati Onorari del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello -OMISSIS-, nella parte in cui per i titoli di preferenza ed in relazione ai criteri di valutazione, stabilisce che “In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell’ordine: a) la maggiore anzianità professionale o di servizio”, nella parte in cui prevede illogicamente quanto segue “con il limite massimo di dieci anni di anzianità”; g) ove dovesse occorrere e per quanto di ragione, della delibera del CSM -OMISSIS- gennaio 2024 (Pratica num. -OMISSIS-) nella parte in cui ha erroneamente valutato i titoli del ricorrente; h) di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della nomina a giudice onorario di pace, riformulazione della graduatoria e atti conseguenti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura che ha revocato la sua nomina a giudice onorario di pace, riformulato la graduatoria per tre posti e disposto il suo depennamento, nonché la nota del Presidente del Tribunale che gli ha comunicato la revoca e intimato di cessare immediatamente l'attività, il decreto ministeriale di revoca della nomina e la relativa comunicazione ministeriale. Sono stati inoltre contestati il bando nella parte in cui limitava agli ultimi dieci anni l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie quale titolo di preferenza e prevedeva un limite massimo di dieci anni per l'anzianità professionale o di servizio, nonché, ove occorrente, la valutazione dei titoli operata dal CSM. Dal testo dell'ordinanza non risultano esaminati i singoli motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito né le questioni di rito. Ha rilevato che il ricorso, riguardante una procedura per l'assegnazione di tre posti di giudice onorario di pace, era stato notificato soltanto alla candidata costituitasi in giudizio, mentre la graduatoria finale comprendeva anche altri due vincitori. Ritenendo necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di questi ultimi, ha ordinato al ricorrente di notificare loro il ricorso entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, e di depositare la prova documentale dell'adempimento entro i successivi quindici giorni. La trattazione è stata differita all'udienza pubblica del 27 gennaio 2027, con riserva di ogni statuizione sul rito, sul merito e sulle spese.
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