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Sentenza

Sentenza n. 5941/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda quater) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202405006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale che ingiungeva l’interruzione delle opere e vietava la disposizione dei suoli e delle opere in relazione a una lottizzazione abusiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale adottata ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 30, comma 7, d.P.R. 380/2001. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione delle garanzie partecipative e del giusto procedimento, sostenendo che non sarebbero stati comunicati ai coniugi comproprietari in regime di comunione legale gli atti presupposti e che sarebbero stati lesi l’affidamento, il buon andamento e la parità di trattamento. In secondo luogo, hanno contestato la configurabilità della lottizzazione abusiva, assumendo che l’edificazione fosse anteriore al frazionamento e alla successiva alienazione dei lotti, e hanno dedotto l’incompatibilità della motivazione, la compatibilità degli interventi con il PTPR regionale, nonché l’affidamento sulla possibilità di continuare a utilizzare i manufatti. Hanno inoltre lamentato il difetto di motivazione della sentenza di primo grado e la mancata notificazione delle precedenti ordinanze richiamate per relationem, adottate nel 1991 e nel 1993.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello. Quanto alle garanzie partecipative, ha rilevato che l’ordinanza impugnata era stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento e che gli interessati avevano partecipato presentando una memoria, richiamata nel provvedimento. La mancata notificazione delle ordinanze presupposte ai coniugi in comunione legale non ha inciso sulla legittimità dell’atto: gli atti erano stati richiamati per relationem con indicazione degli estremi e avrebbero potuto essere conosciuti mediante accesso, mai richiesto; inoltre, ciascun coniuge può essere destinatario o ricevere la notificazione di provvedimenti sanzionatori edilizi con effetti anche nei confronti dell’altro, salvo prova contraria. L’omessa notificazione dell’ordinanza demolitoria a uno dei proprietari, comunque, determina l’inefficacia nei suoi confronti e non l’annullabilità dell’atto. Nel merito, il Collegio ha confermato che la lottizzazione mista, materiale e negoziale, può configurarsi anche quando il complesso sia stato edificato prima del frazionamento e della successiva alienazione, se tali atti comportano una trasformazione urbanistica rilevante o un mutamento di destinazione d’uso. La lottizzazione abusiva ha natura oggettiva e prescinde dall’elemento soggettivo e dalla buona fede degli acquirenti, che può eventualmente essere fatta valere nei rapporti interni con i danti causa. La compatibilità dei singoli interventi con il PTPR, la loro eventuale sanabilità o condonabilità e persino il loro possibile previo assentimento non escludono la lottizzazione, poiché rileva la trasformazione complessiva del territorio, idonea a ostacolare la futura programmazione urbanistica o a determinare un carico urbanistico incompatibile con gli standard. Il Collegio ha distinto la lottizzazione abusiva dall’abuso edilizio relativo ai singoli manufatti, escludendo che l’assenza o la sanabilità di quest’ultimo fondi un affidamento sulla non sanzionabilità della lottizzazione. Ha infine rilevato che il terzo motivo riproponeva la censura di primo grado senza una critica specifica alla motivazione del TAR. Non sono state liquidate spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa del potere comunale di vigilanza e di intervento repressivo richiamato nell’ordinanza impugnata.

  • art. 30, comma 7, d.P.R. 380/2001

    Fondamento dell’ingiunzione di interruzione delle opere e del divieto di disporre dei suoli e delle opere in presenza di lottizzazione abusiva.

  • art. 30 d.P.R. 380/2001

    La lottizzazione abusiva è valutata in relazione alla trasformazione urbanistica ed edilizia complessiva del territorio e opera oggettivamente, indipendentemente dalla buona o mala fede dei proprietari.

  • artt. 31 e ss. d.P.R. 380/2001

    Disciplinano la repressione dei singoli abusi edilizi, fattispecie distinta dalla lottizzazione abusiva e non idonea, di per sé, a escluderla.

  • art. 18 l. 47/1985

    Ha introdotto la fattispecie della lottizzazione abusiva rilevante nel caso, sicché il frazionamento e l’alienazione successivi all’entrata in vigore della norma possono concorrere alla configurazione della lottizzazione negoziale.

  • art. 180 c.c.

    Il potere disgiunto di amministrazione e rappresentanza spettante a ciascun coniuge sui beni in comunione comprende anche la legittimazione a ricevere provvedimenti sanzionatori edilizi con effetti nei confronti dell’altro coniuge, salvo prova contraria.

  • art. 7 l. 241/1990

    La garanzia partecipativa risulta rispettata quando l’amministrazione comunica l’avvio del procedimento e consente agli interessati di presentare osservazioni.

  • artt. 2, 5, 8, 10 e 10-bis l. 241/1990

    Sono richiamati dagli appellanti in relazione ai principi e agli obblighi di partecipazione, ma il giudice ha escluso la loro violazione sulla base dell’avvenuta comunicazione di avvio e della partecipazione procedimentale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Disciplina lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, secondo quanto indicato nella decisione.

Massime di principio

  • La lottizzazione abusiva può configurarsi anche quando l’edificazione del complesso immobiliare preceda il frazionamento e la successiva alienazione dei lotti, qualora tali atti realizzino una lottizzazione mista, materiale e negoziale, incidendo sulla destinazione d’uso o determinando una trasformazione urbanistica rilevante.
  • La lottizzazione abusiva ha natura oggettiva: la sua configurabilità dipende dalla trasformazione illegittima del territorio e prescinde dalla prova dell’intento dei proprietari o dalla loro buona fede, che può eventualmente rilevare soltanto nei rapporti interni con i danti causa.
  • La compatibilità dei singoli manufatti con gli strumenti urbanistici o paesaggistici, la loro eventuale sanabilità, condonabilità o assentibilità non escludono la lottizzazione abusiva, quando la trasformazione complessiva dell’area ostacoli la futura pianificazione o determini un carico urbanistico incompatibile con gli standard.
  • La lottizzazione abusiva e il singolo abuso edilizio sono fattispecie autonome: l’assenza, la sanatoria o la non sanzionabilità del singolo abuso non fondano, di per sé, un affidamento sulla non sanzionabilità della lottizzazione.
  • Nei rapporti tra coniugi in regime di comunione legale, ciascun coniuge può essere destinatario o ricevere la notificazione di provvedimenti sanzionatori edilizi relativi ai beni comuni, con effetti anche nei confronti dell’altro, salvo prova contraria; la mancata notificazione all’altro coniuge non determina l’annullabilità dell’atto, ma la sua inefficacia nei confronti del proprietario pretermesso.
  • Il richiamo per relationem di atti presupposti non notificati non determina, da solo, l’illegittimità del provvedimento quando l’atto successivo ne riporti gli estremi e consenta agli interessati di acquisirne conoscenza mediante accesso agli atti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPiani regolatori e variantiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleLegittimo affidamentoEccesso di potereDifetto di motivazione

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