Cassazione Penale, Sentenza n. 4750/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di Trento che, nel riesame dell'ordinanza del Gip del 20.11.2022, aveva confermato l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora. Il ricorrente articolava tre motivi: (1) vizio di competenza territoriale, sostenendo che il tribunale di Trento non fosse competente e che, individuando Cerignola come luogo di manifestazione della condotta, la competenza sarebbe spettata al tribunale di Foggia ai sensi dell'art.10 comma 3 c.p.p. in combinato con artt. 8 e 9 c.p.p.; (2) carenza assoluta di motivazione e violazione dell'art. 309 comma 9 c.p.p., per avere il riesame fornito valutazioni generiche sui gravi indizi e sostituito la valutazione del Gip senza rispondere alle censure difensive; (3) assenza delle esigenze cautelari e inutilità della misura (obbligo di dimora a Sant'Agata di Puglia), con censura anche di presunta differenziazione di trattamento rispetto ad altri indagati e della neutralizzazione del sodalizio a seguito di sequestri.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la misura cautelare dell'obbligo di dimora, applicata con ordinanza del Gip del 20.11.2022, aveva ormai raggiunto il termine massimo di durata ed era stata revocata. Non essendovi più interesse attuale del ricorrente, la Corte non ha trattato nel merito i motivi dedotti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, non ritenendosi la presenza di colpa nella proposizione dei ricorsi, è stato comunque disposto in via equitativa il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 10 comma 3 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente sul punto della competenza territoriale per reati in parte commessi all'estero: la Corte non è entrata nel merito per sopravvenuta mancanza di interesse, ma il ricorso richiamava l'applicazione combinata con gli artt. 8 e 9 c.p.p. per individuare il foro competente.
artt. 8 e 9 c.p.p.
Norme sui criteri di determinazione della competenza territoriale; invocate dal ricorrente per sostenere che, individuato un luogo italiano di manifestazione del reato (Cerignola), la competenza spettasse al tribunale di quel luogo.
art. 309 comma 9 c.p.p.
Norma che regola l'attività del giudice nel valutare i gravi indizi; il ricorrente denunciava che il riesame avrebbe sostituito la valutazione del Gip senza adeguata motivazione e senza rispondere alle eccezioni difensive. La Corte non ha esaminato il vizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le spese del procedimento di cassazione: la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese per l'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione all'onere di versamento alla Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che non sussistendo ragioni per ritenere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tuttavia poteva essere disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Se la misura cautelare oggetto del ricorso è scaduta o revocata, può venir meno l'interesse a proseguire e il ricorso in cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; in tal caso la Corte può non entrare nel merito dei motivi.
- Le questioni di competenza territoriale devono essere fondate su un preciso collegamento ai criteri stabiliti dagli artt. 8, 9 e 10 c.p.p.; è necessario indicare il luogo concreto di manifestazione della condotta per ottenere l'eccezione di incompetenza.
- Le doglianze sulla carenza di motivazione o sulla valutazione dei gravi indizi devono mostrare in modo puntuale le omissioni o le genericità del provvedimento impugnato, poiché in sede di riesame il tribunale deve confrontarsi con le specifiche censure difensive e motivare le proprie determinazioni.
- Quando si impugna una misura cautelare, valutare tempestivamente lo stato di efficacia temporale della misura: se il termine massimo è prossimo o è già decorso, il ricorrente rischia l'inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse.
- Anche in caso di inammissibilità non manifestamente colpevole del ricorso, il giudice può comunque irrogare un versamento alla Cassa delle Ammende in via equitativa e condannare alle spese processuali; dunque valutare la convenienza a proseguire il gravame anche sotto il profilo economico.
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