Sentenza n. 1425/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 640/2025, emessa dal Tribunale di Avellino - Sez. Lavoro pubblicata il 20/06/2025, avente ad oggetto il riconoscimento del bonus carta del docente, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2022/2023, per l'importo di € 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 640/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato all'assegnazione della Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2022/2023, per il valore nominale complessivo di € 500,00. La ricorrente ha dedotto l'avvenuta notificazione del titolo all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e la persistente mancata ottemperanza. Ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese. Dalla documentazione prodotta è risultata sia l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza sia la notificazione del titolo in data 27 giugno 2025 e il decorso del termine di 120 giorni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali dell'ottemperanza: il titolo era passato in giudicato, era stato notificato all'amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso. Poiché il Ministero non aveva provato l'avvenuta consegna della Carta elettronica del docente con l'accredito dell'importo spettante, il giudice ha ordinato all'amministrazione di attivare in favore della ricorrente la Carta docente per € 500,00 entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, inclusi l'allocazione della somma in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento. Il giudice ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 500,00, oltre accessori, spese forfettarie e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di agire in giudizio per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali non eseguiti dall'amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere esecutivamente nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici.
l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce il riferimento normativo per la Carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione dei docenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per poter ordinare l'esecuzione della statuizione non adempiuta.
- La mancata prova, da parte dell'amministrazione, dell'avvenuta esecuzione del titolo giudiziale giustifica l'accoglimento della domanda di ottemperanza e l'ordine di adottare gli atti necessari a dare completa esecuzione al giudicato entro un termine assegnato dal giudice.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionando il suo insediamento alla formale richiesta dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e alla persistente inottemperanza.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento o all'attribuzione di una somma, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento; l'amministrazione deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile l'adempimento.
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