Sentenza del 28/09/2016 n. 19115 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI - Credito d'imposta - Rimborso o restituzione - Istanza - Compilazione del quadro "RX4" - Sufficienza anche in ipotesi di cessazione d'attività - Conseguenze - Applicabilità del termine di prescrizione ex art. 2946 c.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sostenendo che, per ottenere il rimborso del credito IVA maturato nell'anno d'imposta 2001 a seguito della cessazione dell'attività, fosse necessaria la presentazione dell'apposito modello VR ai sensi dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972. Secondo l'Amministrazione, la mancata presentazione del modello avrebbe reso inefficace la richiesta e avrebbe comportato l'applicazione del termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando il diritto della contribuente al rimborso del credito IVA. Ha stabilito che la compilazione del quadro RX4 nella dichiarazione annuale costituisce una manifestazione formale e sufficiente della volontà di ottenere il rimborso. Il modello VR non costituisce il fatto costitutivo del diritto, ma soltanto un adempimento funzionale all'esigibilità e all'avvio del procedimento di liquidazione del rimborso. In caso di cessazione dell'attività, l'eccedenza non può essere portata in detrazione nell'anno successivo; pertanto, il diritto è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., non al termine biennale di decadenza dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Non sono state liquidate spese, poiché la resistente non ha svolto difese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 30, comma 2
In caso di cessazione dell'attività, l'eccedenza IVA non può essere portata in detrazione nell'anno successivo e può essere chiesta a rimborso.
La disposizione disciplina specificamente il rimborso dell'eccedenza IVA risultante alla cessazione dell'attività. Trattandosi di una fattispecie regolata da una norma speciale, non si applica in via residuale il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis
Il modello VR costituisce un presupposto per l'esigibilità del credito e per l'avvio del procedimento di esecuzione del rimborso.
La presentazione del modello VR non è necessaria per costituire il diritto al rimborso quando la volontà del contribuente sia già stata manifestata nella dichiarazione annuale mediante la compilazione del quadro RX4.
D.lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2
Termine biennale di decadenza per la domanda di restituzione di tributi.
Il termine biennale opera solo in assenza di una specifica disciplina del rimborso e non si applica al credito IVA esposto nella dichiarazione annuale, né al rimborso dell'eccedenza conseguente alla cessazione dell'attività.
Codice civile, art. 2946
Prescrizione ordinaria decennale.
Il credito IVA indicato nella dichiarazione è soggetto alla prescrizione decennale, poiché la dichiarazione costituisce esercizio del diritto e la successiva istanza o il modello VR incidono soltanto sull'esigibilità e sulla procedura di rimborso.
Massime di principio
- Per il rimborso di un credito IVA, la compilazione del quadro RX4 nella dichiarazione annuale può essere sufficiente a manifestare formalmente la volontà del contribuente, anche se non è stato presentato il modello VR.
- Il modello VR deve essere considerato, in linea generale, un adempimento procedurale per rendere esigibile il credito e consentirne la liquidazione, non il documento che crea il diritto al rimborso.
- Quando l'attività è cessata e l'eccedenza IVA non può essere utilizzata in compensazione o detrazione nell'anno successivo, trova applicazione la disciplina specifica dell'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972.
- In presenza di una disciplina specifica del rimborso, non si applica il termine biennale residuale di decadenza dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992; il credito è invece soggetto, di regola, alla prescrizione ordinaria decennale.
- La mancata presentazione di un modello amministrativo successivo non dovrebbe comportare automaticamente la perdita del credito quando la volontà di chiederne il rimborso sia stata già validamente espressa nella dichiarazione fiscale.
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