Sentenza n. 4721/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 243/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 243/2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento n. 243/2024, notificata al Ministero il 29 aprile 2024 e non impugnata, con la quale l’Amministrazione era stata condannata a riconoscere il beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nell’anno scolastico 2022/2023. Nonostante la definitività del titolo e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorrente ha quindi domandato l’accertamento dell’inottemperanza, l’assegnazione di un termine per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., valorizzando la mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario, attestata dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici e la formazione del personale scolastico, ovvero un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; il compenso sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione fonda l’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- Quando una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato impone a una pubblica amministrazione il pagamento di somme e l’amministrazione non adempie dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, è esperibile l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo competente.
- In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione l’esecuzione puntuale e integrale del titolo entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo dell’incarico, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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