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Ordinanza

Ordinanza n. 1705/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento 1 - in via autonoma - del diritto soggettivo della minore -OMISSIS- alla fruizione di un trattamento integrato terapeutico, abilitativo e riabilitativo, appropriato e conforme alle Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti approvate dall’I.I.S. nel mese di Ottobre 2023, consistente in prestazioni psico-educative ad approccio A.B.A. (Applied Behavior Analysis), in prestazioni logopediche e in prestazioni di psico-motricità, con carattere di intensività e quindi in ragione di un monte ore complessivo non inferiore alle 20 ore a settimana, oltre adeguata supervisione mensile, previa, ove occorrer possa, declaratoria giudiziale dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione resistente sulle istanze di rivalutazione ed elaborazione di un progetto di trattamento integrato del 12.05.2025 e del 05.09.2025, nonché del conseguente obbligo di provvedere e di ogni ulteriore statuizione di condanna; 2 - in via autonoma e comunque in via subordinata alla domanda sub 1) - per l’accertamento e la declaratoria del diritto soggettivo della minore -OMISSIS- alla fruizione di un trattamento integrato terapeutico, abilitativo e riabilitativo appropriato e conforme alle Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti approvate dall’I.I.S. nel mese di Ottobre 2023, consistente in prestazioni psico-educative ad approccio A.B.A. (Applied Behavior Analysis), in prestazioni logopediche e in prestazioni di psico-motricità, con carattere di estensività e quindi in ragione di 4 ore a settimana di prestazioni psico-educative ad approccio A.B.A. (Applied Behavior Analysis), 1 ora a settimana di prestazioni logopediche, 1 ora a settimana di psico-motricità, oltre adeguata supervisione mensile, previa, ove occorrer possa, declaratoria giudiziale dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione resistente sulle istanze di valutazione e autorizzazione dell’intervento privato in essere formulate in data 12.05.2025 e 05.09.2025, nonché del conseguente obbligo di provvedere e di ogni ulteriore statuizione di condanna; 3 - per l’effetto di quanto statuito sulle domande sub 1) e/o sub 2) e comunque anche in via autonoma - per l’accertamento e la declaratoria giudiziale del diritto soggettivo dei ricorrenti, in proprio e nella indicata qualità, anche a titolo di risarcimento del danno, al rimborso delle spese sostenute privatamente per l’esecuzione di interventi psico-educativi ad approccio A.B.A. (Applied Behavior Analysis) in favore della minore -OMISSIS-, a decorrere dalla prima prestazione successiva alla messa in lista d’attesa del 12.01.2023 (ovvero, in via subordinata, a decorrere dalla prima prestazione successiva alla rivalutazione funzionale del 26.02.2025 o dalla prima prestazione successiva all’istanza del 12.05.2025) e fino all’ultima prestazione precedente la effettiva presa in carico dell’Amministrazione resistente, per un importo complessivo non inferiore ad euro 8.819,50, salva diversa maggiore misura di cui si darà prova nel corso del giudizio in relazione alle prestazioni private ad oggi non ancora effettuate, ovvero, in via subordinata, per il minore importo ritenuto di giustizia; 4 - per l’effetto di quanto statuito sulla domanda sub 3) - per la condanna dell’Amministrazione resistente, anche a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore dei ricorrenti di una somma di denaro pari ad euro 8.819,50, salva diversa maggiore misura di cui si darà prova nel corso del giudizio in relazione alle prestazioni private ad oggi non ancora effettuate, ovvero, anche in via subordinata, per il minore importo ritenuto di giustizia; 5- in ogni caso - per l’annullamento, ove occorrer possa, di ogni atto e/o provvedimento amministrativo - anche regolamentare, interlocutorio e istruttorio - presupposto e/o comunque connesso alla vicenda oggetto del presente giudizio- e con espressa riserva di motivi aggiunti - adottato dall’Amministrazione resistente a seguito dell’istanza formulata dai ricorrenti in data 12.05.2025, ivi espressamente compresi la nota prot. -OMISSIS- del 15.07.2025 a firma del Dirigente responsabile della S.S. Legale e Assicurazioni dell’Amministrazione resistente ed il verbale dell’incontro del 24.09.2025 denominato “Referto erogazione prestazione” a firma della dott.ssa -OMISSIS- del Servizio di Neuropsichiatria infantile dell’ASL -OMISSIS-, sede di -OMISSIS- e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento amministrativo ad oggi non noto presupposto e/o comunque connesso alla vicenda oggetto del presente giudizio - e con espressa riserva di motivi aggiunti - adottato dall’Amministrazione resistente a seguito dell’istanza formulata dai ricorrenti in data 12.05.2025, ivi espressamente compresi la nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del Dirigente responsabile della S.S. Legale e Assicurazioni dell’Amministrazione resistente ed il verbale dell’incontro del 24.09.2025 denominato “Referto erogazione prestazione” a firma della dott.ssa -OMISSIS- del Servizio di Neuropsichiatria infantile dell’ASL -OMISSIS-, sede di -OMISSIS- e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento amministrativo ad oggi non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 19/1/2026: della Nota del Direttore del Distretto di -OMISSIS-, recante prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-e avente ad oggetto “ASL -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- altri-TAR Piemonte – R.G. 2535/2025 Camera di Consiglio del 15 gennaio 2026 – Richiesta di aggiornamento”, nella parte in cui ha espressamente respinto sia l’istanza di rimborso delle spese già sostenute dai ricorrenti per le prestazioni di logopedia e psicomotricità erogate da professionisti privati, sia l’istanza di rimborso delle spese da sostenere per i medesimi interventi e nella parte in cui ha implicitamente respinto sia l’istanza diretta ad ottenere la determinazione complessiva del fabbisogno aggiornato della minore, sia la elaborazione di un progetto terapeutico integrato e intensivo; ove occorrer possa, del Verbale dell’Unità multidisciplinare di valutazione della disabilità dei minori del Distretto di -OMISSIS-, seduta del 13.11.2025, recante prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicato in data 21.11.2026, nella parte in cui ha qualificato erroneamente le prestazioni di logopedia e psicomotricità di “carattere esclusivamente sanitario” e non ha autorizzato il rimborso del trattamento logopedico e psicomotorio svolto privatamente, nonché nella parte in cui non ha disposto un aggiornamento clinico finalizzato alla successiva elaborazione di un progetto di trattamento integrato intensivo ad approccio ABA, in aggiunta ai provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio (la nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del Dirigente responsabile della S.S. Legale e Assicurazioni dell’Amministrazione resistente ed il verbale dell’incontro del 23.09.2025 denominato “Referto erogazione prestazione” a firma della dott.ssa -OMISSIS- del Servizio di Neuropsichiatria infantile dell’ASL -OMISSIS-, sede di -OMISSIS-) di cui si conferma l’interesse ad ottenere l’annullamento, sia in relazione all’interesse ad ottenere il rimborso delle spese sostenute privatamente, sia in relazione all’interesse ad ottenere una implementazione del trattamento in corso Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 5/5/2026: per l’annullamento della Relazione del Dott. -OMISSIS-, Direttore della S.C. Neuropsichiatria Infantile dell’ASL -OMISSIS-, e della Dott.ssa -OMISSIS-, Neuropsichiatra Infantile dell'ASL -OMISSIS-, datata -OMISSIS- trasmessa all’Ufficio Legale dell’ASL -OMISSIS- in pari data, nella parte in cui ha affermato che “non si ritiene di dover intensificare il trattamento in essere”, ha ritenuto congruo il trattamento limitato a 4 ore settimanali di terapia ABA, 1 ora settimanale di logopedia e 1 ora settimanale di neuropsicomotricità, ha omesso di disporre gli approfondimenti multidisciplinari ordinati dall’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del TAR Piemonte ed ha implicitamente rigettato sia la richiesta di rideterminazione del fabbisogno terapeutico-riabilitativo-abilitativo, sia la richiesta di redazione di un progetto integrato e intensivo di trattamento conforme alle Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti approvate dall’I.I.S. nel mese di Ottobre 2025, consistente in prestazioni psico-educative ad approccio A.B.A. (Applied Behavior Analysis), in prestazioni logopediche e in prestazioni di neuro psico-motricità, con carattere di intensività e quindi in ragione di un monte ore complessivo non inferiore alle 20 ore a settimana, oltre adeguata supervisione mensile, con revisione a cadenza annuale (All. 30); della Nota del Direttore del Distretto di -OMISSIS-, recante prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto “Relazione UMVD minore -OMISSIS-”, nella parte in cui ha reiterato le conclusioni della relazione del 25.03.2026 senza disporre gli approfondimenti multidisciplinari ordinati dal TAR, ha affermato che “non è stata inviata nota formale di autorizzazione alla presa in carico” del progetto ABA già autorizzato dall’UMVD in data 13.11.2025, in ragione della mancata risposta della-OMISSIS-alla richiesta di dettaglio progettuale e preventivo di spesa, ha omesso di informare i ricorrenti, titolari del diritto al rimborso, dell'esistenza di tale ulteriore condizione e delle modalità operative per il rimborso delle spese ed ha continuato a qualificare erroneamente le prestazioni di logopedia e neuropsicomotricità come “servizi di carattere esclusivamente sanitario” non di competenza dell’UMVD, così implicitamente rigettando la relativa istanza di rimborso (All. 31); in aggiunta ai provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e con il primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19.01.2026, di cui si conferma l’interesse all’annullamento.

Giustizia amministrativa202502535

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: atti e determinazioni dell’Azienda Sanitaria Locale relativi alla presa in carico e alla definizione del trattamento terapeutico, abilitativo e riabilitativo della minore, nonché al rimborso delle prestazioni private

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, l’accertamento del diritto della minore a un trattamento integrato per il disturbo dello spettro dell’autismo, comprendente prestazioni ABA, logopedia e neuropsicomotricità, in forma intensiva o estensiva secondo le domande formulate, nonché l’annullamento degli atti dell’Azienda Sanitaria Locale che avrebbero respinto o non adeguatamente esaminato le richieste di rivalutazione del fabbisogno terapeutico, di elaborazione di un progetto integrato e intensivo e di rimborso delle spese sostenute privatamente. È stato inoltre domandato il risarcimento o il rimborso di somme non inferiori a euro 8.819,50 per prestazioni private già effettuate e per quelle eventualmente da effettuare. I ricorrenti hanno contestato, tra l’altro, la mancata intensificazione del trattamento, la qualificazione delle prestazioni di logopedia e neuropsicomotricità come esclusivamente sanitarie e quindi non rimborsabili nell’ambito del progetto integrato, l’omessa esecuzione di approfondimenti multidisciplinari e il mancato adempimento degli incombenti disposti dal TAR con precedente ordinanza cautelare.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda principale né deciso nel merito sulle richieste di accertamento, annullamento, rimborso o risarcimento. Richiamate le precedenti ordinanze istruttorie, ha autorizzato la verificatrice a sottoporre la minore a una valutazione multidisciplinare presso un ente competente e riconosciuto in materia di disturbi dello spettro dell’autismo, con valutazione logopedica ed eventualmente neuropsicomotoria, test ADOS-2, valutazione cognitiva o dello sviluppo, valutazione funzionale, valutazione del funzionamento adattivo e accertamento di eventuali comorbidità psichiatriche mediante test psicometrici, tra cui CBCL, Conners’ rating scales e ABAS. Il Collegio ha ritenuto tali attività necessarie per consentire alla verificatrice di acquisire gli elementi utili a rispondere al quesito già formulato, lasciandole la possibilità di disporre ulteriori test o valutazioni. Non sono state disposte anticipazioni sul compenso della verificatrice; le eventuali spese necessarie per la valutazione multidisciplinare sono state provvisoriamente poste a carico dei ricorrenti, che avevano richiesto la verificazione. È stata confermata l’udienza pubblica del 24 novembre 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f)

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    sussistano i presupposti di cui agli articoli 9, paragrafi 2 e 4

    Richiamato in relazione alla particolare tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute

    Costituisce la base normativa nazionale per l’oscuramento delle generalità e dei dati sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui ... all’articolo 2-septies

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo dispone una verificazione su una questione sanitaria complessa, può autorizzare il verificatore a svolgere test e valutazioni multidisciplinari ulteriori o più specifici rispetto a quelli inizialmente prospettati, purché funzionali alla risposta al quesito istruttorio già formulato.
  • Le spese necessarie per l’espletamento della verificazione possono essere poste provvisoriamente a carico della parte che l’ha richiesta, mentre la liquidazione del compenso del verificatore può essere rinviata alla conclusione dell’incarico.
  • In una controversia concernente il trattamento sanitario e riabilitativo di una minore, la valutazione giudiziale può essere subordinata all’acquisizione di un quadro clinico multidisciplinare completo, comprendente valutazioni logopediche, neuropsicomotorie, cognitive, funzionali e del funzionamento adattivo, nonché l’accertamento di eventuali comorbidità.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenza

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