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Ordinanza

Ordinanza n. 568/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) dell’Ordinanza Sindacale n. 47 del 10 dicembre 2025, notificata in data 10 dicembre 2025, recante revoca parziale dell’ordinanza n. 8 dell’otto maggio 2025, e, per quanto occorra, dell’Ordinanza n.8 dell’otto maggio 2025 del Commissario Straordinario, dei verbali di sopralluogo se ed in quanto effettuati, mai comunicati né notificati alla ricorrente e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202600714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale n. 47 del 10 dicembre 2025, recante revoca parziale dell’ordinanza n. 8 dell’8 maggio 2025, nonché gli atti presupposti e consequenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, contestando in particolare la riconduzione alla propria sfera di disponibilità degli interventi necessari per la messa in sicurezza di un’area interessata da un dissesto del terreno. Ha sostenuto che il dissesto sarebbe stato causato dalla rottura, nel marzo 2025, delle condotte idriche comunali e dalle conseguenti infiltrazioni d’acqua; da ciò avrebbe dovuto derivare l’illegittimità dell’ordinanza nella parte in cui imponeva interventi a suo carico. Nel giudizio si sono costituiti il Comune, il Ministero dell’interno-U.T.G. Prefettura di Caserta e il controinteressato, mentre un ulteriore controinteressato non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per assenza di apprezzabili profili di fondatezza. La perizia giurata prodotta dalla ricorrente evidenziava la necessità di intervenire con estrema urgenza per evitare l’aggravamento delle condizioni, confermando l’esistenza di una situazione di pericolo e l’esigenza di interventi immediati. Le opere indicate dalla perizia risultavano prevalentemente da eseguire nella proprietà della ricorrente, ove era localizzato l’originario dissesto, sicché la ricorrente era materialmente in grado di realizzarle. Il Collegio ha inoltre ritenuto non irragionevole la ricostruzione comunale secondo cui il cedimento del suolo fosse iniziato almeno nell’ottobre 2024, anteriormente alla rottura delle condotte verificatasi nel marzo 2025, e che fosse stato il dissesto a determinare la rottura delle tubazioni per la perdita del loro stabile piano di posa. In ogni caso, anche l’eventuale accertamento di una responsabilità del Comune per infiltrazioni provenienti dalle condotte comunali non avrebbe comportato, secondo il TAR, l’illegittimità dell’ordinanza: la ricorrente avrebbe potuto eseguire previamente gli interventi di messa in sicurezza e agire successivamente per il ristoro dei danni. Analoga considerazione valeva per un’eventuale responsabilità civilistica del controinteressato nella ripartizione degli oneri delle opere di consolidamento e messa in sicurezza. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare incidentale è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • La sussistenza di una situazione di pericolo attuale e l’urgenza di interventi di messa in sicurezza possono giustificare, in sede cautelare, la prevalenza dell’esigenza di prevenire l’aggravamento del danno, quando le opere siano prevalentemente localizzate nella proprietà del destinatario e siano materialmente eseguibili da quest’ultimo.
  • L’eventuale responsabilità dell’amministrazione o di un terzo per la causa del dissesto o per i danni conseguenti non determina necessariamente l’illegittimità dell’ordinanza di messa in sicurezza: le questioni risarcitorie e di riparto degli oneri possono essere fatte valere separatamente, anche dopo l’esecuzione degli interventi urgenti.
  • In sede cautelare, una ricostruzione causale dell’amministrazione non è irragionevole quando risulti coerente con la cronologia documentata degli eventi e con gli elementi tecnici disponibili.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiEfficacia ed esecuzione del provvedimentoTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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