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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9556/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rimborso IVA versata in dogana nel 2016 per importazioni; la ricorrente, società belga non residente in Italia, ha chiesto il rimborso ai sensi dell'art. 38-bis2 d.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia ha negato il rimborso sostenendo che la società aveva effettuato, nel 2017, operazioni rilevanti in Italia che osterebbero alla procedura. In primo grado la CTP ha accolto il contribuente; la CTR d'Abruzzo ha invece accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che il 'periodo di riferimento' indicato dall'art. 38-bis2 rilevi solo per la verifica dell'esistenza di una stabile organizzazione e non per l'effettuazione di operazioni attive. La ricorrente ha impugnato in Cassazione con tre motivi (inesatta motivazione, mancata comunicazione di preavviso ai sensi dell'art.10-bis L.241/1990, errata interpretazione della norma sul periodo di riferimento).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i primi due motivi (ha ritenuto congrua la motivazione dell'atto di diniego e ha stabilito che la procedura speciale di rimborso prevista dall'art. 38-bis2 non richiede l'adempimento interlocutorio del preavviso di rigetto ex art.10-bis L.241/1990). Ha invece accolto il terzo motivo: la Corte ha interpretato l'art. 38-bis2 alla luce della Direttiva 2008/9/CE, affermando che il 'periodo di riferimento' coincide con l'anno civile e si applica sia alla verifica dell'assenza di stabile organizzazione sia alla verifica dell'assenza di operazioni attive imponibili nello Stato membro di rimborso. Poiché le operazioni oggetto di contestazione si sono svolte nel 2017, ossia in un anno diverso dall'anno solare (2016) cui si riferiva la domanda di rimborso, tali operazioni non potevano ostare al rimborso richiesto per il 2016. Perciò la Corte ha cassato la sentenza d'appello e ha deciso il merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente; ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis2

    “1.I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2, secondo le disposizioni del presente articolo. Il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle effettuate ai sensi dell'articolo 74-septies ”

    La Corte legge la norma alla luce del diritto UE: il 'periodo di riferimento' va inteso come anno civile e si applica sia alla verifica della stabile organizzazione sia alla verifica delle operazioni attive imponibili; pertanto operazioni svolte in anno diverso non ostano al rimborso relativo all'anno solare di riferimento.

  • Direttiva 2008/9/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, art. 3

    “ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le seguenti condizioni: a) nel periodo di riferimento non avevano nello Stato membro di rimborso né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale fossero effettuate operazioni commerciali, né, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il domicilio o la residenza abituale; b) nel periodo di riferimento non hanno effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso, fatta eccezione per le seguenti operazioni: i) prestazioni di servizi di trasporto e di servizi ad essi accessori, esenti ...; ii) cessioni di beni e prestazioni di servizi al debitore dell'IVA ai sensi degli articoli ... della direttiva 2006/112/CE”

    La Corte utilizza questa direttiva come chiave interpretativa: il 'periodo di riferimento' è il periodo cui si applicano entrambe le cause ostative e coincide con l'anno civile; la disciplina unionale vincola l'interpretazione della norma interna.

  • Direttiva 2006/112/CE (diritto IVA comunitario)

    Richiamata come quadro normativo di riferimento: la disciplina dei rimborsi unionali (Sesta/Ottava/Tredicesima direttiva richiamate) mostra che il rimborso è alternativo alla detrazione per soggetti stabiliti in altro Stato membro e che le regole unionali privilegiano il periodo di riferimento come anno civile.

  • L. n. 241 del 1990, art. 3 (motivazione degli atti)

    La Corte ha ritenuto che l'atto di diniego dell'Agenzia fosse sufficientemente motivato: l'obbligo di motivazione era adempiuto perché il contribuente poteva conoscere le ragioni della pretesa impositiva (petitum e causa petendi).

  • L. n. 241 del 1990, art. 10-bis (comunicazione dei motivi ostativi)

    La Corte ha ritenuto che l'onere di comunicazione previsto dall'art.10-bis non si applica alla procedura speciale di rimborso disciplinata dall'art. 38-bis2, la quale prevede modalità e termini specifici e non recepisce l'interlocuzione del preavviso di rigetto.

  • Direttiva 77/388/CEE (Sesta direttiva), art. 17 nn. 3 e 4

    Richiamata per spiegare la funzione del rimborso: la Sesta direttiva prevede che il soggetto passivo possa ottenere la detrazione o il rimborso a seconda del luogo di stabilimento; il rimborso è pertanto strumento per assicurare la neutralità dell'IVA.

Massime di principio

  • Per i rimborsi IVA ai soggetti non residenti (art. 38-bis2 DPR 633/1972) il 'periodo di riferimento' coincide con l'anno civile e va valutato in relazione all'anno solare cui si riferisce la domanda di rimborso.
  • Sono ostative al rimborso sia la presenza di una stabile organizzazione nello Stato membro di rimborso nel periodo di riferimento sia l'effettuazione, nello stesso periodo di riferimento (anno civile), di cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione è situato nello Stato membro di rimborso.
  • Operazioni attive svolte in anni diversi dall'anno civile cui si riferisce la domanda di rimborso (es. operazioni nel 2017 rispetto a rimborso riferito al 2016) non costituiscono causa ostativa ai fini del rimborso relativo all'anno di riferimento.
  • La procedura speciale di rimborso per soggetti stabiliti in altri Stati membri prevede modalità e termini dettagliati (es. presentazione tramite portale elettronico dello Stato di stabilimento, termini fino al 30 settembre dell'anno successivo): tali modalità esclusive escludono l'applicazione automatica dell'obbligo di preavviso di rigetto ex art. 10-bis L.241/1990.
  • L'atto amministrativo di diniego deve comunque contenere una motivazione chiara e comprensibile: se la motivazione consente la comprensione di petitum e causa petendi e degli elementi di fatto, è sufficiente.
  • Pratica operativa consigliata: verificare sempre l'assenza sia di stabile organizzazione sia di operazioni imponibili nello Stato del rimborso nell'anno solare oggetto della richiesta; conservare documentazione sulle date di importazione, lavorazione e esportazione; rispettare termini e canali telematici per la presentazione; se contestato, richiamare l'interpretazione unitaria della Direttiva 2008/9/CE.

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