Cassazione Civile, Ordinanza n. 25045/2023 del 22/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava l'ordinanza/sentenza resa in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, deducendo la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000. La controversia traeva origine da un accertamento fiscale fondato su documentazione contabile trasmessa dalla Procura della Repubblica, relativo all'indeducibilità e indetraibilità, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, di fatture emesse nel 2005 da un soggetto ritenuto evasore totale e privo di mezzi idonei a svolgere le operazioni fatturate. Il ricorrente sosteneva che la CTR, pur qualificando l'accertamento come 'a tavolino', avesse errato nel valutare la cd. prova di resistenza, perché avrebbe dovuto compiere una verifica ex ante e non ex post sulla possibilità che il contraddittorio preventivo conducesse a un esito diverso del procedimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale opera, per i tributi armonizzati, con invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostri in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e purché queste non siano pretestuose; per gli accertamenti a tavolino la valutazione della prova di resistenza avviene ex post. Ha quindi affermato che la CTR aveva applicato correttamente tali principi, osservando anche che, nel caso concreto, il contribuente non aveva opposto difese sostanziali all'atto ma aveva addirittura richiesto l'adesione alla pretesa fiscale, e che comunque la prova documentale prodotta con gli assegni non sarebbe stata idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni, trattandosi di elementi facilmente falsificabili. Il ricorso è stato rigettato, con nulla sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, nelle verifiche svolte nei locali del contribuente, impone una valutazione ex ante della necessità del contraddittorio e, se violato, comporta la nullità dell'atto; negli accertamenti a tavolino la tutela dipende dalla concreta prova di resistenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Cass. SU n. 24823 del 2015
Per i tributi armonizzati la violazione del contraddittorio rileva se il contribuente allega difese non pretestuose che avrebbero potuto incidere sul procedimento; per i tributi non armonizzati non esiste un generalizzato obbligo di contraddittorio se non previsto espressamente.
Cass. n. 701 del 2019
Negli accertamenti con accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente l'art. 12, comma 7, opera con valutazione ex ante e senza prova di resistenza; per gli accertamenti a tavolino la verifica della concreta incidenza del contraddittorio è ex post.
Cass. n. 20059 del 2014
Le evidenze contabili dei pagamenti, come gli assegni, sono dati facilmente falsificabili e non bastano da soli a provare l'effettività delle operazioni fatturate.
Cass. n. 12802 del 2011
In continuità con il principio per cui la documentazione di pagamento non prova di per sé l'esistenza delle operazioni sottostanti quando l'Amministrazione contesti fatture per operazioni inesistenti.
Cass. n. 1950 del 2007
I pagamenti documentati non sono decisivi per dimostrare la reale esecuzione delle operazioni se il contesto probatorio depone per l'inesistenza delle stesse.
Massime di principio
- Nei tributi armonizzati, la lesione del contraddittorio endoprocedimentale comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente indica difese concrete, non pretestuose, che avrebbero potuto condurre a un esito diverso del procedimento.
- Negli accertamenti 'a tavolino', la rilevanza della mancata interlocuzione preventiva va apprezzata ex post, verificando in concreto se il contraddittorio avrebbe potuto incidere sulla decisione amministrativa; negli accessi, ispezioni o verifiche nei locali, invece, la valutazione è ex ante.
- La produzione di assegni o di altra documentazione di pagamento non è sufficiente, da sola, a provare l'effettività delle operazioni fatturate quando l'Ufficio abbia fornito elementi gravi sulla fittizietà delle fatture e sulla inesistenza del soggetto emittente come struttura operativa.
- L'allegazione del contribuente sulla nullità per difetto di contraddittorio può essere respinta se, nel concreto, egli non ha opposto alcuna difesa sostanziale all'atto impositivo o ha addirittura mostrato adesione alla pretesa fiscale.
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