Sentenza n. 313/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’esecuzione della sentenza n. 5050/2024 (R.G. 3985/2023) del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, pubblicata il 6 dicembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di somme dovute a titolo di retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 2.664,36, oltre interessi, a titolo di retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Il ricorso è stato proposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, attestato il 27 ottobre 2025, e dopo l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 1° marzo 2025. È stata inoltre richiesta l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in ragione del giudicato formatosi sulla sentenza civile e dell’inadempimento dell’amministrazione dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo giudiziale. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione. Il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Il TAR ha ritenuto obbligatorio il munus di ausiliario del giudice, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza, e ha escluso un compenso aggiuntivo per il commissario, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata altresì applicata, a carico del Ministero e in favore della ricorrente, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm.
Consente di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
La penalità di mora può essere disposta a carico dell’amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni costituisce, nel caso concreto, presupposto per l’attivazione dell’ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando sia nominato un dirigente dell’amministrazione resistente, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando una sentenza passata in giudicato, anche del giudice ordinario, non sia stata eseguita dall’amministrazione condannata al pagamento di una somma di denaro, purché sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo.
- In caso di mancata esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine determinato e, per l’eventuale ulteriore inadempimento, nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche nell’ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro; la sua decorrenza può essere fissata dalla notificazione o comunicazione dell’ordine di pagamento e protrarsi sino all’adempimento o alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
- Il munus di commissario ad acta o di ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’attività commissariale rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un compenso aggiuntivo; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 250/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →