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Sentenza

Sentenza n. 975/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato e del presupposto decreto ingiuntivo, relativi al pagamento di somme dovute dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza del 17 dicembre 2018, n. 2668, che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo del 30 luglio 2015, n. 1054, con il quale era stato ingiunto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza il pagamento di € 1.087.568,30, oltre interessi e spese, nonché delle spese di lite liquidate nella sentenza. La sentenza civile era stata notificata il 24 maggio 2019 ed era passata in giudicato il 18 giugno 2019. L’amministrazione si è costituita chiedendo inizialmente un rinvio per procedere al pagamento, ma non ha fornito prova dell’avvenuta esecuzione. In sede di trattazione ha eccepito l’inammissibilità della prova del passaggio in giudicato, deducendone la tardiva produzione. La ricorrente ha sostenuto, invece, la tempestività della produzione documentale, effettuata entro i termini applicabili.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la prova del passaggio in giudicato, poiché prodotta, dopo il primo rinvio della trattazione, entro i termini per il deposito dei documenti desumibili dal combinato disposto degli artt. 73 e 88, commi 2 e 3, c.p.a. Ha accertato che la sentenza civile era divenuta irrevocabile prima dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza e che l’amministrazione aveva l’obbligo di adempiere integralmente al giudicato, detratte le somme eventualmente già corrisposte. Poiché l’Azienda Sanitaria non ha dimostrato di avere eseguito il titolo, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo di pagamento entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, attribuendogli 90 giorni decorrenti dall’istanza della parte ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il compenso del Commissario, da liquidarsi con separato decreto, è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. L’Azienda Sanitaria è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 4.906,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie in caso di inerzia.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Costituiscono il fondamento dell’azione di ottemperanza esercitata per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario.

  • art. 73 c.p.a.

    Concorre a individuare i termini per il deposito della documentazione processuale, entro i quali è stata ritenuta tempestiva la prova del passaggio in giudicato.

  • art. 88, commi 2 e 3, c.p.a.

    In combinato disposto con l’art. 73 c.p.a., individua i termini processuali rilevanti per la produzione della prova del passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile la produzione della prova del passaggio in giudicato effettuata entro i termini per il deposito dei documenti previsti dal combinato disposto degli artt. 73 e 88, commi 2 e 3, c.p.a., anche qualora la trattazione sia stata inizialmente rinviata.
  • Quando un titolo giudiziale passato in giudicato impone a un’amministrazione il pagamento di una somma e l’amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione, sussistono i presupposti per accogliere l’azione di ottemperanza e ordinare il pagamento integrale, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta incaricato di eseguire il giudicato su istanza della parte interessata, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente il relativo compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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