Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 30985/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la condanna per furto e ha ridotto la pena per il riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti. Con l'unico motivo di ricorso deduce che il giudice di merito avrebbe errato nel formulare il giudizio di bilanciamento delle circostanze solo in termini di equivalenza e non di prevalenza delle attenuanti, chiedendo sostanzialmente una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è una valutazione discrezionale di merito, insindacabile in sede di legittimità salvo che sia manifestamente arbitrario, illogico o privo di motivazione sufficiente. Nel caso concreto, la motivazione della corte territoriale, che aveva ritenuto l'equivalenza delle circostanze più idonea ad ապահովare l'adeguatezza della pena, è stata ritenuta sufficiente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere riconosciute e valutate nel bilanciamento con le aggravanti, ma la scelta del relativo peso rientra nel merito.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di comparazione tra circostanze opposte è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931

    Il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti è legittimo quando sorretto da motivazione sufficiente, anche sintetica, purché non arbitraria o illogica.

Massime di principio

  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti costituisce valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità, salvo che la motivazione sia meramente apparente, illogica o frutto di arbitrio.
  • La doglianza che si limiti a contrapporre una diversa preferenza per la prevalenza delle attenuanti rispetto all'equivalenza non è di regola idonea a fondare l'annullamento della sentenza di merito.
  • È sufficiente, per sorreggere la scelta dell'equivalenza, una motivazione che richiami l'esigenza di assicurare l'adeguatezza della pena al caso concreto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.