Cassazione Civile, Ordinanza n. 04867/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La lite nasce da un contratto di locazione di immobile ad uso diverso, nel quale il conduttore era subentrato. Il Comune locatore aveva intimato sfratto per morosità e, nel giudizio poi trattato a cognizione piena, il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore e lo aveva condannato al pagamento dei canoni scaduti. In appello il conduttore aveva contestato: la quantificazione del debito per canoni, assumendo che non si fosse tenuto conto di un precedente giudicato e di versamenti già effettuati; la misura del canone, sostenendo che la superficie dell’immobile fosse inferiore a quella contrattualmente indicata; il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento per perdita di chance lavorative e calo di clientela causati dai lavori di ristrutturazione del prospetto del palazzo comunale; infine, per la prima volta in appello, aveva eccepito la nullità del contratto per violazione del regolamento comunale che imponeva, prima della determinazione del canone, una perizia estimativa. La Corte d’appello aveva respinto l’appello e poi dichiarato inammissibile la revocazione proposta contro la sentenza d’appello, ritenendo che i vizi denunciati non fossero errori di fatto revocatori ma contestazioni di valutazione. In Cassazione il ricorrente ha articolato due impugnazioni riunite: nella prima ha censurato la sentenza resa sulla revocazione, deducendo violazione degli artt. 395 n. 4 e 112 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente; nella seconda ha censurato la sentenza d’appello, deducendo la nullità del contratto ex artt. 1418, 1419 e 1421 c.c. per contrasto con il regolamento comunale e, inoltre, la erronea applicazione del contributo unificato aggiuntivo nonostante l’asserita ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, ha dichiarato entrambi inammissibili. Quanto al ricorso avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione, ha rilevato che le doglianze erano in realtà rivolte contro la sentenza d’appello e non contro la decisione resa sul rimedio revocatorio; inoltre, i vizi denunciati non integravano errori di fatto revocatori ma contestazioni di valutazione e di giudizio, e i motivi non rispettavano i requisiti di specificità e autosufficienza. Quanto al ricorso contro la sentenza d’appello, ha ritenuto inammissibile la censura sulla nullità del contratto perché la nullità, pur rilevabile d’ufficio, presuppone che i relativi fatti risultino già acquisiti agli atti; qui invece la documentazione e le allegazioni erano state introdotte solo tardivamente in appello, con conseguente decadenza. Ha inoltre escluso che la violazione del regolamento comunale potesse di per sé determinare la nullità del contratto di locazione, trattandosi di rapporto regolato dal principio di libertà contrattuale. Infine ha dichiarato inammissibile la censura sul contributo unificato, richiamando il principio per cui il giudice deve dare atto dei presupposti processuali per l’ulteriore importo anche quando l’esenzione possa dipendere da circostanze non definitivamente accertate. Il ricorrente è stato condannato alle spese nel giudizio relativo al primo ricorso; per il secondo, il Comune non aveva svolto difese.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
l’errore revocatorio deve essere un errore di fatto percettivo, immediatamente rilevabile dagli atti, e non può coincidere con errori di valutazione o di giudizio.
art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia è inammissibile se in realtà mira a contestare la sentenza diversa da quella impugnata o non individua specificamente i motivi non esaminati.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta l’omesso esame di prove o documenti.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
la motivazione è censurabile solo se manca o è solo apparente, non per la sua mera insufficienza.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve esistere in modo percepibile; il semplice dissenso sul contenuto della decisione non integra anomalia costituzionalmente rilevante.
art. 1418 c.c.
la nullità per contrasto con norme imperative non può essere affermata se la fonte invocata non impone una nullità in caso di violazione e se i fatti integrativi non risultano ritualmente acquisiti.
art. 1419 c.c.
la nullità parziale presuppone l’esistenza di una clausola contrastante con norma imperativa idonea a essere sostituita ex lege.
art. 1421 c.c.
la nullità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ma solo quando i fatti fondanti emergano dagli atti del processo.
art. 117 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro di fonte del regolamento comunale, ma la Corte esclude che la violazione del regolamento determini automaticamente nullità del contratto.
art. 97 Cost.
invocato dal ricorrente per sostenere la vincolatività del regolamento comunale; la Corte non accoglie tale costruzione.
art. 1 disp. prel. c.c.
richiamato come fondamento della vincolatività del regolamento comunale, ma non ritenuto decisivo ai fini della nullità del contratto.
art. 345 c.p.c.
in appello non sono ammissibili nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, ferma la possibilità di nuove eccezioni solo se i fatti siano già ritualmente acquisiti.
art. 366 c.p.c.
il ricorso deve esporre chiaramente i motivi e indicare specificamente gli atti e i fatti rilevanti; il richiamo generico agli atti di causa non basta.
art. 369 c.p.c.
impone il deposito degli atti e documenti rilevanti; l’onere di autosufficienza non è soddisfatto da rinvii generici.
art. 380-bis.1 c.p.c.
regola la trattazione camerale del ricorso in cassazione in questa fase del giudizio.
art. 365 c.p.c.
la procura speciale è valida se materialmente congiunta all’atto e riferibile al giudizio di cassazione.
art. 83 c.p.c.
richiamato per la specialità della procura al ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
il giudice dell’impugnazione deve dare atto dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
individua il contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
art. 11 e art. 131 d.P.R. 115/2002
richiamati dal ricorrente nella censura sull’esenzione dal contributo unificato per patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto processuale o sostanziale, non già una valutazione errata delle prove, della domanda o delle difese delle parti.
- Nel giudizio di revocazione, il ricorso per cassazione contro la sentenza che decide sulla revocazione deve colpire quella specifica decisione; non è ammissibile trasformarlo in una nuova critica della sentenza d’appello revocanda.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo e discusso; l’omesso esame di singoli elementi istruttori non basta.
- La motivazione è censurabile per nullità solo quando sia mancante, apparente o incomprensibile in modo radicale; non è sufficiente contestarne la sinteticità o la condivisibilità.
- La nullità del contratto è rilevabile d’ufficio solo se i fatti che la integrano risultano già allegati e provati o comunque emergano dagli atti; non può fondarsi su documenti o allegazioni tardivamente introdotti in violazione delle preclusioni di appello.
- Nel rito del lavoro, le preclusioni istruttorie impediscono di introdurre per la prima volta in appello i fatti costitutivi della nullità; la rilevabilità officiosa non riapre il termine per nuovi mezzi di prova.
- La violazione di un regolamento comunale nella determinazione del canone non comporta automaticamente la nullità di una locazione commerciale, quando il rapporto è governato dal principio di libertà contrattuale e la sanzione di nullità non sia espressamente prevista dall’ordinamento.
- Quando l’impugnazione è integralmente respinta o dichiarata inammissibile, il giudice deve dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ferma la verifica amministrativa di eventuali esenzioni o cause ostative.
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