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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25712/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ricorre contro la sentenza del Tribunale di Napoli che lo ha ritenuto responsabile del reato di minaccia grave. I motivi dedotti riguardano, da un lato, la contestazione della responsabilità affermata in sentenza e, dall'altro, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La parte civile deposita memoria chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. La Corte rileva che il primo e il secondo motivo sono indeducibili perché non rispettano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: a fronte di una motivazione di merito logicamente corretta, il ricorso non indica gli elementi concreti posti a base delle censure e non consente al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e correlate alla motivazione impugnata; la mancanza di tali requisiti rende i motivi indeducibili e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione, i motivi devono essere specifici, concreti e correlati alla motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente una contestazione meramente assertiva della responsabilità o del trattamento sanzionatorio.
  • Quando la sentenza di merito è sorretta da motivazione logicamente corretta, il ricorso che non indichi gli elementi di fatto e di diritto posti a base della censura non consente alla Corte di esercitare il controllo di legittimità ed è inammissibile.
  • Il difetto dei requisiti di specificità ex art. 581 c.p.p. comporta l'inammissibilità del ricorso e le conseguenti statuizioni accessorie sulle spese processuali e sulla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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