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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16160/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per "illegalità della pena"; il Procuratore Generale denunciava la commisurazione della pena ritenuta inferiore al minimo edittale a fronte dell'applicazione di una circostanza aggravante (recidiva specifica infraquinquennale). Contestazione incentrata sulla determinazione della pena dopo il rito abbreviato e sull'irregolare applicazione/valutazione della circostanza aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Ha rilevato che la sentenza del Tribunale non motivava adeguatamente l'applicazione della circostanza aggravante né nella valutazione della sua sussistenza né nella commisurazione della pena (il riferimento generico al fatto come "nella fattispecie di reato contestata" non è ritenuto sufficiente). Tuttavia, il ricorso censurava solo la commisurazione della pena (pena risultante inferiore al minimo edittale) senza contestare specificamente la sussistenza dell'aggravante che il Tribunale aveva ritenuto applicata in modo meramente assertivo: per questo motivo la Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Richiamata come limite alla censura consentita in cassazione: il ricorso deve rispettare i termini e i limiti previsti dalla norma; la Corte osserva che il P.G. non ha contestato la sussistenza della circostanza aggravante nei termini ammessi, rendendo inammissibile la censura sulla sola commisurazione della pena

Massime di principio

  • La motivazione specifica e distinta dell'applicazione di circostanze aggravanti è obbligatoria: la semplice enunciazione o il richiamo generico ai fatti non sostituisce una valutazione motivata della sussistenza dell'aggravante.
  • Quando si impugna la commisurazione della pena, occorre contestare espressamente e nel merito anche la sussistenza delle circostanze aggravanti ritenute applicate in primo grado; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.
  • Il ricorso per cassazione è soggetto ai limiti procedurali (es. art. 173 disp. att.): chi impugna deve formulare le doglianze entro i limiti di legge e non può limitarsi a censure parziali che omettono punti decisivi posti a fondamento della pena.
  • In caso di rito abbreviato, il giudice deve comunque fornire adeguata motivazione sulle circostanze che incidono sulla determinazione della pena, posto che tali elementi possono incidere sul superamento o sul rispetto dei minimi edittali.
  • Se la motivazione del primo giudice è carente rispetto all'applicazione di un'aggravante, la parte che impugna deve cogliere quel vizio specificamente; altrimenti il vizio non potrà reggere come motivo autonomo di cassazione.

Testo integrale

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