Cassazione Penale, Sentenza n. 36598/2022 del 28/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata per totale carenza e illogicita' della motivazione in merito alla quantificazione del danno e, in particolare, alla valutazione del finanziamento relativo all'anno 2017 e degli accertamenti sul lucro cessante. Ha sostenuto che il Tribunale si e' basato su presunzioni indimostrate e su ipotesi fantasiose (ad es. utili prospettici su venti anni per impianti non realizzati), violando gli artt. 111 Cost., 125, comma 3, 623 lett. a) e 627, comma 3 c.p.p.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che, in sede di rinvio, il Tribunale di Sassari si sia confrontato con un quadro probatorio in parte diverso (con produzione di documenti dalla parte civile assente nel precedente giudizio), abbia correttamente escluso la rilevanza del finanziamento 2017 in quanto riferito ad attivita' alternative e abbia adeguatamente motivato la valutazione del danno e del lucro cessante sulla base della consulenza tecnica, apportando correttivi prudenziali. La motivazione non e' stata ritenuta manifestamente illogica o inesistente e pertanto il provvedimento e' stato confermato (sequestro limitato a euro 312.595,00, come disposto in sede di riesame). Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente alle spese
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
Richiama il principio del giusto processo e l'obbligo di motivazione degli atti giurisdizionali; la Corte ha richiamato tale principio per valutare la sufficienza e la coerenza della motivazione del giudice di merito
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Norma richiamata in relazione alle misure cautelari reali; la Corte ha verificato che la quantificazione del sequestro sia stata motivata alla luce del quadro probatorio e delle esigenze cautelari
Codice di procedura penale, art. 623, lett. a)
Norma evocata nella prospettiva dei rimedi avverso i provvedimenti cautelari; la Corte ha precisato che il sindacato in cassazione e' ammesso per violazione di legge e per vizi motivazionali radicali
Codice di procedura penale, art. 627, comma 3
Richiamata con riferimento alla necessita' di motivazione delle decisioni sulla revoca o modifica delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale, anche se fondata su elementi nuovi, fosse adeguata
Massime di principio
- In sede di giudizio di rinvio il giudice puo' fondare la decisione su elementi nuovi prodotti in quella fase; l'orientamento seguito deve essere motivato rispetto al nuovo quadro probatorio
- La quantificazione del danno cautelare puo' poggiare su consulenze tecniche ma il giudice puo' applicare correttivi prudenziali; la presenza di un calcolo tecnico adeguatamente spiegato rende la misura sindacabile limitatamente a vizi di legge o motivazionali radicali
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari e' ammesso principalmente per violazione di legge; censure sulla mera completezza o logica della motivazione sono rilevanti solo se la motivazione e' del tutto mancante o radicalmente contraddittoria
- Se un finanziamento e/o attivita' risulta riferirsi a iniziative alternative e non al fatto oggetto del processo, tale elemento puo' essere escluso dal computo del danno
- In fase cautelare il giudice deve privilegiare approcci prudenziali e basati su prove concrete per evitare misure eccessive; l'assenza di notifica o la presenza di nuovi documenti in udienza puo' influire legittimamente sull'esito
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