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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33731/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) censura per erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p. in relazione all'art. 192, comma 2 c.p.p. e per presunta illogicità della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza: il ricorrente contestava la riferibilità incerta di alcune tracce papillari e l'affidabilità del tracciamento tramite celle telefoniche, ritenendo che tali elementi non costituissero gravi indizi; (2) censura per erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. e per illogicità della motivazione in ordine all'esigenza cautelare del pericolo di recidiva: si contestava l'attualità dell'esigenza (fatti del 2023, decisione dopo circa due anni), la rilevanza di due precedenti distanti (2015 e 2019) per reati difformi e la genericità della motivazione circa complicità, capacità a delinquere e "spiccata pervicacia".

La decisione

Primo motivo dichiarato inammissibile perché la questione dei gravi indizi è preclusa dopo l'adozione del decreto che dispone il giudizio; secondo motivo ritenuto fondato: la motivazione del Tribunale in relazione al pericolo di recidiva è manifestamente illogica e carente (riferimenti a precedenti remoti e diversi, supposizione non comprovata di complice, affermazioni sugli elementi psicologici del reo prive di fondamento fattuale). Conseguentemente la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferito in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte rileva che, dopo l'adozione del decreto che dispone il giudizio, non è consentito riproporre questioni sulla sussistenza dei gravi indizi in sede cautelare

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto ai criteri di valutazione degli indizi; la censura relativa all'insufficienza delle tracce papillari e del tracciamento telefonico è stata ritenuta inammissibile per sopravvenuta fase del procedimento (decreto che dispone il giudizio)

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di recidiva); la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame non abbia fornito una motivazione adeguata e attuale per giustificare tale esigenza

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Richiamato nella spiegazione del principio per cui il giudice dell'udienza preliminare decide sulla sussistenza di elementi probatori idonei a sostenere l'accusa in dibattimento e, con il decreto che dispone il giudizio, forma una statuizione endoprocessuale che preclude la rivalutazione dei gravi indizi

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma invocata per la competenza a ricevere il rinvio per nuovo giudizio: la Corte rinvia il procedimento al Tribunale di Bari per nuovo esame

Massime di principio

  • Una volta adottato il decreto che dispone il giudizio, non è ammissibile in sede cautelare una nuova valutazione della sussistenza dei "gravi indizi": la questione diventa endoprocessuale e spetta al giudice del dibattimento.
  • Per giustificare misure cautelari basate sul pericolo di recidiva il giudice deve fornire motivazione concreta, attuale e collegata a fatti e precedenti idonei: precedenti datati o per reati diversi, da soli, sono spesso insufficienti.
  • Ipotesi di complicità o maggior capacità organizzativa devono essere argomentate con elementi fattuali concreti; non è sufficiente una supposizione basata su un comportamento compatibile con più spiegazioni (es. essere stato trasportato da terzi).
  • Elementi tecnici (tracce papillari, tracciamento tramite celle) vanno valutati in termini di certezza, attendibilità e margini di errore: se la loro attribuzione è incerta, non possono da soli costituire gravi indizi adeguatamente motivati.
  • Se la motivazione del giudice cautelare è manifestamente illogica o priva di collegamenti fattuali, la Corte di cassazione può annullare l'atto e rinviare per nuovo giudizio affinché il giudice di merito riformuli le valutazioni in modo adeguato e documentato.

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