Cassazione Penale, Sentenza n. 33731/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) censura per erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p. in relazione all'art. 192, comma 2 c.p.p. e per presunta illogicità della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza: il ricorrente contestava la riferibilità incerta di alcune tracce papillari e l'affidabilità del tracciamento tramite celle telefoniche, ritenendo che tali elementi non costituissero gravi indizi; (2) censura per erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. e per illogicità della motivazione in ordine all'esigenza cautelare del pericolo di recidiva: si contestava l'attualità dell'esigenza (fatti del 2023, decisione dopo circa due anni), la rilevanza di due precedenti distanti (2015 e 2019) per reati difformi e la genericità della motivazione circa complicità, capacità a delinquere e "spiccata pervicacia".
La decisione
Primo motivo dichiarato inammissibile perché la questione dei gravi indizi è preclusa dopo l'adozione del decreto che dispone il giudizio; secondo motivo ritenuto fondato: la motivazione del Tribunale in relazione al pericolo di recidiva è manifestamente illogica e carente (riferimenti a precedenti remoti e diversi, supposizione non comprovata di complice, affermazioni sugli elementi psicologici del reo prive di fondamento fattuale). Conseguentemente la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Riferito in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte rileva che, dopo l'adozione del decreto che dispone il giudizio, non è consentito riproporre questioni sulla sussistenza dei gravi indizi in sede cautelare
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato rispetto ai criteri di valutazione degli indizi; la censura relativa all'insufficienza delle tracce papillari e del tracciamento telefonico è stata ritenuta inammissibile per sopravvenuta fase del procedimento (decreto che dispone il giudizio)
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di recidiva); la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame non abbia fornito una motivazione adeguata e attuale per giustificare tale esigenza
art. 429 cod. proc. pen.
Richiamato nella spiegazione del principio per cui il giudice dell'udienza preliminare decide sulla sussistenza di elementi probatori idonei a sostenere l'accusa in dibattimento e, con il decreto che dispone il giudizio, forma una statuizione endoprocessuale che preclude la rivalutazione dei gravi indizi
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma invocata per la competenza a ricevere il rinvio per nuovo giudizio: la Corte rinvia il procedimento al Tribunale di Bari per nuovo esame
Massime di principio
- Una volta adottato il decreto che dispone il giudizio, non è ammissibile in sede cautelare una nuova valutazione della sussistenza dei "gravi indizi": la questione diventa endoprocessuale e spetta al giudice del dibattimento.
- Per giustificare misure cautelari basate sul pericolo di recidiva il giudice deve fornire motivazione concreta, attuale e collegata a fatti e precedenti idonei: precedenti datati o per reati diversi, da soli, sono spesso insufficienti.
- Ipotesi di complicità o maggior capacità organizzativa devono essere argomentate con elementi fattuali concreti; non è sufficiente una supposizione basata su un comportamento compatibile con più spiegazioni (es. essere stato trasportato da terzi).
- Elementi tecnici (tracce papillari, tracciamento tramite celle) vanno valutati in termini di certezza, attendibilità e margini di errore: se la loro attribuzione è incerta, non possono da soli costituire gravi indizi adeguatamente motivati.
- Se la motivazione del giudice cautelare è manifestamente illogica o priva di collegamenti fattuali, la Corte di cassazione può annullare l'atto e rinviare per nuovo giudizio affinché il giudice di merito riformuli le valutazioni in modo adeguato e documentato.
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