Cassazione Civile, Ordinanza n. 27038/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2008, emesso a seguito di indagini bancarie, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione maggiori IRPEF, IRAP e IVA, oltre accessori e sanzioni. L'accertamento si fondava su rilevanti incongruenze tra i modesti redditi dichiarati e la movimentazione di ingenti capitali verso l'estero, nonché sulla sospensione della partita IVA dal 2006. Dalle verifiche risultavano numerose operazioni su cinque conti correnti: uno intestato alla contribuente, uno cointestato con il coniuge e tre intestati a società, per i quali la contribuente aveva delega di firma. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, escludendo dall'imponibile le movimentazioni sui conti delle società; la CTR aveva poi rigettato sia l'appello dell'Ufficio sia quello della contribuente. In cassazione l'Ufficio deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione solo apparente o meramente per relationem, in violazione dei parametri costituzionali e processuali sulla motivazione della sentenza; con il secondo motivo denunciava la falsa applicazione della disciplina delle indagini bancarie e delle presunzioni, sostenendo che le movimentazioni sui conti di terzi nella disponibilità della contribuente dovessero presumersi a lei riferibili, salvo prova contraria specifica, prova che nella specie sarebbe mancata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la sentenza di appello si limitava a un richiamo apodittico e acritico della decisione di primo grado, senza esporre un autonomo percorso argomentativo né consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito. Ha quindi affermato la radicale nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale; la sua mancanza, apparenza o incomprensibilità determina nullità della decisione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla quando la motivazione manca o è solo apparente, perché non assolve alla funzione di esplicitare le ragioni della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Il richiamo per relationem è ammissibile solo se consente di comprendere in modo puntuale le ragioni della decisione e non si riduce ad adesione acritica.
artt. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Sono richiamati a sostegno del vizio motivazionale della decisione tributaria impugnata.
art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina le indagini bancarie e la presunzione di riferibilità al contribuente delle operazioni risultanti dai conti esaminati.
art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Disciplina, in materia IVA, i poteri di acquisizione e utilizzo dei dati bancari ai fini dell'accertamento.
artt. 2727 e 2728 c.c.
Richiamati in tema di presunzioni semplici e di presunzioni legali nella ricostruzione dei movimenti bancari.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova rispetto alla riferibilità delle movimentazioni bancarie contestate.
Massime di principio
- La sentenza di appello è nulla per motivazione solo apparente quando si limita a un generico richiamo della decisione di primo grado, senza indicare i punti decisivi della controversia, le ragioni della censura e un minimo percorso logico-argomentativo autonomo.
- La motivazione per relationem è valida solo se il giudice di secondo grado richiama in modo comprensibile e specifico i contenuti della decisione o degli atti cui aderisce, così da rendere verificabile il proprio vaglio critico sui motivi di impugnazione.
- Nel giudizio tributario, le contestazioni fondate su indagini bancarie restano soggette alle regole presuntive e al riparto dell'onere probatorio in tema di riferibilità delle movimentazioni, ma tale profilo resta logicamente successivo alla verifica della validità della motivazione della sentenza impugnata.
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