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Sentenza

Sentenza del 05/08/2016 n. 16419 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'omessa fatturazione, nell'anno d'imposta 1994, di 38 capi di abbigliamento e pellicceria consegnati dalla ditta individuale "P.D.C." alla società "V.A." con bolla di accompagnamento in conto visione. Non essendo stata rinvenuta né la fattura relativa all'acquisto da parte della società né la bolla di restituzione dei beni, e non risultando emessa la fattura di autoconsumo alla cessazione dell'attività, i beni sono stati considerati ceduti e soggetti a IVA. Il contribuente ha contestato, tra l'altro, la validità dell'appello dell'Amministrazione, la motivazione e la qualificazione fiscale delle operazioni dopo la cessazione dell'attività.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla presunta omessa autorizzazione dell'appello dell'Agenzia e comunque infondata la relativa censura, poiché dopo l'istituzione delle agenzie fiscali non era più necessaria l'autorizzazione prevista per i precedenti uffici ministeriali. Ha inoltre ritenuto adeguata e non contraddittoria la motivazione della sentenza d'appello. Nel merito, ha confermato che, in assenza di documentazione attestante la restituzione dei beni o il loro assoggettamento a imposta di autoconsumo, la merce doveva essere considerata ceduta e soggetta a fatturazione e IVA. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.785 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2

    Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria dovevano essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello.

    La disposizione non è più applicabile dopo l'istituzione delle agenzie fiscali e la soppressione degli uffici ministeriali cui la norma faceva riferimento; pertanto l'Agenzia delle Entrate può proporre appello senza tale autorizzazione.

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57

    Ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo loro la gestione delle funzioni precedentemente esercitate dal Ministero delle finanze.

    Le agenzie fiscali sono subentrate nei rapporti giuridici, nei poteri e nelle competenze degli uffici ministeriali soppressi.

  • Art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 34 del processo tributario

    Il vizio di motivazione è rilevante solo quando la motivazione sia radicalmente mancante o non consenta di comprendere la ragione della decisione; non basta contestare la valutazione del giudice se la ratio decidendi è comprensibile.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, n. 5

    L'autoconsumo esterno o la destinazione dei beni dell'impresa a finalità estranee all'attività può costituire operazione rilevante ai fini IVA e richiede il relativo assoggettamento all'imposta.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21

    Le cessioni di beni rilevanti ai fini IVA devono essere documentate mediante emissione della fattura, anche quando il contribuente sostiene che l'attività sia cessata.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, comma 4

    Nella dichiarazione finale devono essere considerate le operazioni relative ai beni residui e, se destinati all'uso personale o a finalità estranee all'impresa, deve essere applicata l'imposta di autoconsumo.

  • Corte di giustizia UE, 9 luglio 2015, causa C-183/14

    La soggettività passiva IVA non dipende esclusivamente dall'iscrizione o dalla registrazione formale come soggetto IVA; occorre valutare concretamente la natura dell'operazione e il comportamento dell'interessato.

Massime di principio

  • La consegna di beni in conto visione deve essere adeguatamente documentata: se manca la prova della restituzione o dell'acquisto, l'Amministrazione può presumere che i beni siano stati ceduti.
  • La cessazione dell'attività non elimina automaticamente gli obblighi IVA sui beni residui. Occorre dimostrare che i beni siano stati regolarmente destinati al patrimonio personale mediante autoconsumo, con applicazione dell'imposta e corretta indicazione nella dichiarazione finale.
  • La mancata emissione della fattura e l'assenza di documentazione di trasporto o restituzione possono costituire elementi presuntivi convergenti sufficienti a sostenere una contestazione fiscale.
  • Per contestare la motivazione di una sentenza non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male le prove: occorre dimostrare una motivazione radicalmente assente, incomprensibile o logicamente incompatibile.
  • La soggettività IVA va valutata in concreto sulla base della natura dei beni e dell'operazione, non soltanto sulla permanenza formale della partita IVA o sulla cessazione registrata dell'attività.
  • Dopo l'operatività delle agenzie fiscali, l'Agenzia delle Entrate può proporre appello nei giudizi tributari senza l'autorizzazione prevista per i soppressi uffici ministeriali.

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