Sentenza del 19/10/2017 n. 383 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per l'anno 2000, sostenendo che i contributi regionali ricevuti per ripianare le perdite di esercizio dell'azienda di trasporto non dovessero concorrere alla base imponibile IRAP, perché non imponibili ai fini delle imposte sui redditi. In subordine, chiedeva l'esclusione della quota di contributi riferibile a costi non deducibili, in particolare ai costi del personale. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che l'art. 5, comma 3, della legge n. 289/2002 avesse interpretato autenticamente la disciplina previgente, imponendo l'inclusione dei contributi nella base imponibile IRAP anche per periodi anteriori al 2002, salvo un'espressa previsione legislativa di correlazione con costi indeducibili.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il rimborso al Consorzio. Ha stabilito che i contributi pubblici destinati al ripiano delle perdite delle imprese di trasporto pubblico locale concorrono alla base imponibile IRAP anche se esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi e anche se percepiti prima del 31 dicembre 2002. L'esclusione è possibile solo quando la legge istitutiva del contributo preveda espressamente la sua correlazione a componenti negativi non deducibili; non è sufficiente dimostrare che il contributo sia stato utilizzato per coprire costi del personale o altre spese indeducibili. La richiesta di rimborso è stata quindi respinta. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446/1997, art. 11, comma 3
I contributi erogati a norma di legge non concorrono alla determinazione della base imponibile nel caso in cui siano correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione.
L'esclusione dei contributi dalla base imponibile IRAP opera solo se la legge istitutiva prevede espressamente il collegamento tra il contributo e un componente negativo indeducibile.
D.Lgs. n. 446/1997, art. 11-bis
La norma richiama, per la determinazione dei componenti rilevanti ai fini IRAP, le variazioni previste dalla disciplina delle imposte sui redditi, ma tale principio deve essere coordinato con la disciplina speciale sui contributi contenuta nell'art. 11.
Legge n. 289/2002, art. 5, comma 3
I contributi erogati dalle Regioni alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale sono inclusi nella base imponibile IRAP anche quando non lo siano in quella delle imposte dirette, salvo che la loro esclusione sia prevista espressamente dalla legge istitutiva dei singoli contributi.
La disposizione è stata qualificata come norma di interpretazione autentica dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997; pertanto si applica anche ai contributi percepiti anteriormente al 31 dicembre 2002.
Legge regionale n. 16/1982
Costituiva la base normativa del contributo regionale destinato a coprire le perdite di esercizio del Consorzio, ma non prevedeva, secondo la sentenza, una specifica correlazione del contributo con costi indeducibili ai fini IRAP.
Art. 11 delle Preleggi al codice civile
Il principio generale di non retroattività delle norme non è stato applicato, poiché l'art. 5, comma 3, della legge n. 289/2002 è stato ritenuto interpretativo e non innovativo.
Massime di principio
- I contributi pubblici erogati per ripianare genericamente perdite o disavanzi di un'impresa di trasporto pubblico locale devono normalmente essere inclusi nella base imponibile IRAP.
- Il fatto che un contributo sia escluso dalla tassazione ai fini delle imposte sui redditi non comporta automaticamente la sua esclusione dall'IRAP.
- Per ottenere l'esclusione dall'IRAP è necessario che la legge istitutiva del contributo stabilisca espressamente che esso è destinato a coprire specifici componenti negativi non deducibili; non basta provare il concreto utilizzo del contributo per spese indeducibili.
- Una norma successiva qualificata dalla giurisprudenza come interpretazione autentica può applicarsi anche a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- In presenza di una disciplina speciale sui contributi IRAP, il richiamo generale alle regole delle imposte sui redditi deve essere interpretato in modo coordinato e non può neutralizzare la specifica previsione di imponibilità.
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