Sentenza n. 6192/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, adottata all’esito della condanna penale irrevocabile per concussione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare. Con il primo motivo ha dedotto l’erronea valutazione della tardività dell’avvio e della conclusione del procedimento disciplinare, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere già dal 2011, quando aveva acquisito conoscenza dei fatti, senza attendere la definizione del procedimento penale, conclusosi con sentenza della Corte di cassazione acquisita nel settembre 2020. Ha inoltre lamentato la violazione dei termini del procedimento disciplinare e prospettato il ne bis in idem. Con il secondo motivo ha riproposto la censura di disparità di trattamento, indicando quale termine di paragone il superiore diretto e coimputato nei fatti. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità tra fatti contestati e sanzione irrogata. In primo grado erano state altresì prospettate censure relative alla violazione del diritto di difesa e una questione di legittimità costituzionale dell’art. 866, comma 4, del codice dell’ordinamento militare.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente rilevato che l’atto di appello non formulava critiche specifiche alla motivazione della sentenza di primo grado, limitandosi a una generica riproposizione delle censure, in violazione dell’art. 101, comma 1, c.p.a. Nel merito, ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 1393, comma 1, del codice dell’ordinamento militare: l’Amministrazione può non avviare il procedimento disciplinare di stato fino alla conoscenza integrale della sentenza penale irrevocabile quando l’accertamento è particolarmente complesso o non vi sono elementi conoscitivi sufficienti per la valutazione disciplinare. Poiché il procedimento penale aveva avuto una notevole complessità e la sentenza della Cassazione era stata acquisita il 28 settembre 2020, l’avvio del procedimento il 13 ottobre 2020 e la conclusione entro il termine di 270 giorni non erano tardivi. La censura di disparità di trattamento è stata ritenuta inammissibile perché proposta in appello con riferimento a un soggetto diverso dai termini di paragone indicati in primo grado; in ogni caso, il soggetto indicato aveva anch’egli subito la perdita del grado per rimozione. La censura sulla proporzionalità è stata giudicata apodittica e non idonea a mettere specificamente in discussione la motivazione del TAR. Il principio di proporzionalità non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, quando la scelta sanzionatoria sia congruamente motivata e non emergano vizi rilevanti. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in 3.000 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 101, comma 1, c.p.a.
L’appello deve contenere specifiche critiche alla sentenza impugnata; la mera riproposizione generica dei motivi di primo grado non soddisfa tale requisito.
art. 1393, comma 1, d.lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare)
L’Amministrazione può non avviare il procedimento disciplinare di stato fino alla conoscenza integrale della sentenza penale irrevocabile quando la particolare complessità dell’accertamento o l’insufficienza degli elementi disponibili impediscano una compiuta valutazione disciplinare.
art. 1392, comma 3, d.lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare)
Il termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza integrale e certa della decisione penale definitiva, nei casi previsti dalla disciplina applicabile.
art. 1393, comma 4, d.lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare)
Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro il termine previsto decorrente dalla conoscenza della decisione penale definitiva; nel caso concreto il termine di 270 giorni è stato rispettato.
art. 1370, comma 2, d.lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare)
Il militare sottoposto a procedimento disciplinare può nominare un difensore di fiducia militare.
art. 1370, comma 3-bis, d.lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare)
Il militare può farsi assistere da un avvocato del libero foro nel procedimento disciplinare.
art. 866, comma 4, d.lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare)
La previsione dell’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito senza grado, conseguente alla perdita del grado nell’Arma dei Carabinieri, non è stata ritenuta scrutinabile per genericità della questione di costituzionalità prospettata in primo grado.
art. 155 d.lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare)
La qualificazione dell’Arma dei Carabinieri quale forza militare di polizia a competenza generale e forza armata è stata richiamata, nella sentenza di primo grado, per valorizzare la gravità disciplinare delle condotte lesive dei doveri e del prestigio dell’Arma.
art. 4 l. 97/2001
Le sospensioni dal servizio precedentemente subite erano misure cautelari obbligatorie e non sanzioni disciplinari, sicché non integravano una duplicazione sanzionatoria.
Massime di principio
- In materia di procedimento disciplinare di stato a carico di personale militare, l’Amministrazione può attendere la conoscenza integrale della sentenza penale irrevocabile quando l’accertamento dei fatti sia particolarmente complesso o, all’esito degli accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti per formulare una compiuta valutazione disciplinare.
- Quando il procedimento disciplinare è avviato dopo la definizione del processo penale, i termini per l’instaurazione e la conclusione decorrono dalla conoscenza integrale e certa della decisione penale definitiva, nei limiti stabiliti dal codice dell’ordinamento militare.
- In appello amministrativo, la mera riproposizione dei motivi dedotti in primo grado, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata, non soddisfa l’onere di specificità previsto dall’art. 101, comma 1, c.p.a.
- La disparità di trattamento in materia disciplinare richiede un confronto con situazioni concretamente analoghe e ritualmente dedotte; non può essere introdotto per la prima volta in appello un diverso termine di paragone e, comunque, la peculiarità delle vicende disciplinari impedisce di presumere l’equiparabilità tra casi differenti.
- Il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare non consente al giudice amministrativo di sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione quando la sanzione risulti congruamente motivata e la censura non individui specifici errori o vizi della valutazione amministrativa.
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