Ordinanza n. 99/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di "Archiviazione con Esito Negativo" dell'Istanza Edilizia codice univoco SUE 8311 del 2 agosto 2025, prot. n. 0127906, emesso dal Comune di Crotone, Settore IV - Governo del Territorio e Grandi Progetti, in data 22 dicembre 2025; del preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241, emesso il 9 dicembre 202; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione con esito negativo di un'istanza edilizia relativa alla sanatoria di un locale tecnico e alla sistemazione dell'area esterna, nonché preavviso di diniego
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale di archiviazione con esito negativo dell'istanza edilizia e il connesso preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Dal testo non emergono i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso. L'intervento controverso riguarda la sanatoria di un locale tecnico e la sistemazione dell'area esterna.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto, anzitutto, che le caratteristiche dei manufatti e la natura dell'atto impugnato — archiviazione con esito negativo dell'istanza edilizia — escludessero la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito, difettando quindi il periculum in mora. Ha inoltre rilevato che il ricorso non presentava, prima facie, un'apparenza di fondatezza sufficiente a giustificare la misura cautelare, con conseguente difetto anche del fumus boni iuris. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento del preavviso di diniego impugnato; l'ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda di tutela cautelare; la misura è stata negata per l'insussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Massime di principio
- La tutela cautelare può essere negata quando, in relazione alle caratteristiche dei manufatti e alla natura dell'atto edilizio impugnato, non emerga un pericolo di pregiudizio grave e irreparabile nelle more della decisione di merito.
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede una prima apparenza di fondatezza del ricorso; in mancanza di fumus boni iuris, la misura deve essere rigettata anche indipendentemente dalla valutazione del merito definitivo.
- La soccombenza nella fase cautelare giustifica la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali, salvo diversa valutazione del giudice.
Come è indicizzato
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