Sentenza del 29/04/2015 n. 3792 - Comm. Trib. Prov. Milano
Sanzioni - Responsabilità del professionista - Pagamento dell'obbligo tributario da parte del contribuente - Esimente - Ambito di operatività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che l'esimente opera esclusivamente per le sanzioni amministrative relative a violazioni tributarie. Non si applica agli interessi, poiché questi costituiscono accessori del tributo e non hanno natura sanzionatoria. Pertanto, anche quando l'inadempimento sia imputabile al professionista, il contribuente resta tenuto al pagamento degli interessi dovuti sull'imposta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'ambito di applicazione dell'esimente prevista dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. 472/1997, invocata dal contribuente in quanto l'omesso o tardivo adempimento tributario era riconducibile al comportamento del professionista. Il punto decisivo era stabilire se tale esimente potesse estendersi anche agli interessi, oltre che alle sanzioni amministrative tributarie.
Norme richiamate
Art. 6, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
L'esimente esclude la responsabilità per le sanzioni amministrative tributarie quando la violazione è conseguenza dell'affidamento a terzi o di una condotta non imputabile al contribuente, ma non incide sull'obbligo di corrispondere gli interessi.
Interessi tributari
Gli interessi sono qualificati come accessori del tributo, con funzione compensativa o remuneratoria, e non come sanzioni; per questo non rientrano nell'ambito dell'esimente prevista per le sanzioni amministrative.
Massime di principio
- L'errore o l'inadempimento del professionista può escludere, nei casi previsti dalla legge, le sanzioni amministrative a carico del contribuente, ma non elimina automaticamente l'imposta né gli interessi maturati.
- Per stabilire se una somma sia coperta da un'esimente occorre distinguerne la natura: le sanzioni punitive possono essere escluse, mentre gli interessi, in quanto accessori del tributo, restano normalmente dovuti.
- Il contribuente che si affida a un professionista dovrebbe verificare tempestivamente gli adempimenti eseguiti, poiché l'affidamento non trasferisce necessariamente l'obbligo economico relativo agli interessi.
- La responsabilità del professionista può essere fatta valere separatamente in sede civile o contrattuale per ottenere il risarcimento del danno, ma ciò non modifica, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, la debenza degli interessi.
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