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Sentenza

Sentenza del 09/07/2019 n. 18355 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di pagamento per accise su G.P.L. formalmente destinato a uso domestico, ma che, secondo la Guardia di Finanza, sarebbe stato effettivamente destinato all'autotrazione mediante consegne a soggetti o società di comodo e in luoghi privi di strutture idonee allo stoccaggio e alla vendita del prodotto. La C.T.R. aveva ritenuto applicabile l'aliquota agevolata sulla base del solo confezionamento in bombole da 10 o 15 chilogrammi, escludendo la responsabilità della società per l'eventuale utilizzo finale diverso e attribuendo scarso valore alla sentenza penale di patteggiamento. L'Agenzia ha contestato tale interpretazione, la valutazione delle prove, il valore probatorio del patteggiamento e la motivazione dell'avviso e della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo apparente e quindi nulla la motivazione della sentenza della C.T.R. La C.T.R. si era limitata a richiamare il dato letterale della norma sulle bombole da 10 e 15 chilogrammi, senza esaminare adeguatamente gli elementi probatori relativi alla possibile frode e alla destinazione effettiva del G.P.L. La Corte ha inoltre chiarito che la sentenza di patteggiamento, pur non avendo efficacia automatica di giudicato nel processo tributario, costituisce un rilevante elemento di prova e può essere disconosciuta solo con una motivazione specifica. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 8, comma 36

    Le cessioni e importazioni effettuate dal 1 gennaio 1973 di gas petroliferi liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 chilogrammi sono considerate per uso domestico in qualunque fase della commercializzazione

    La norma introduce una presunzione o qualificazione agevolativa collegata al G.P.L. contenuto in bombole da 10 o 15 chilogrammi, ma tale previsione non può essere invocata per riconoscere il beneficio quando vi sia una frode o una conformità soltanto apparente alla disciplina, incompatibile con la finalità dell'agevolazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e disciplina delle accise richiamata dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    Le agevolazioni fiscali devono essere applicate in coerenza con la destinazione e la finalità previste dalla legge; una destinazione formalmente dichiarata non è sufficiente se gli elementi probatori dimostrano un diverso utilizzo fraudolento.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, artt. 1, 2, 3, 14, 18, 21 e 40

    Le disposizioni disciplinano il regime delle accise, gli obblighi relativi ai prodotti energetici e le conseguenze delle irregolarità o delle destinazioni diverse da quelle agevolate.

  • Codice di procedura penale, artt. 444 e 445

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non equivale a una condanna pronunciata all'esito di un dibattimento e non produce automaticamente gli effetti del giudicato penale, ma costituisce comunque un elemento probatorio valutabile dal giudice tributario.

  • Codice civile, artt. 2697, 2699, 2700, 2727 e 2729

    Le norme riguardano l'onere della prova, il valore degli atti pubblici e l'utilizzo di presunzioni semplici. Gli atti della Guardia di Finanza possono concorrere alla prova della pretesa fiscale, purché siano valutati concretamente e in modo motivato.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    L'atto tributario deve essere adeguatamente motivato, anche quando richiama per relationem altri documenti. Il richiamo deve consentire al contribuente di comprendere i presupposti della pretesa e di esercitare pienamente la difesa.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 374, art. 11

    La motivazione dell'atto doganale o fiscale può fondarsi su verbali e documenti richiamati, purché il contenuto rilevante sia conoscibile e il richiamo non sia meramente generico.

  • Art. 111 della Costituzione; codice di procedura civile, artt. 132 e 360; D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Le decisioni devono contenere una motivazione effettiva, logica e comprensibile. Una motivazione solo apparente, che non esamini le prove decisive e si limiti ad affermazioni apodittiche, determina la nullità della sentenza.

Massime di principio

  • Un'agevolazione fiscale collegata a caratteristiche formali del prodotto non opera necessariamente quando l'Amministrazione dimostri una frode o una destinazione effettiva diversa da quella agevolata.
  • Il giudice deve esaminare e motivare specificamente sugli elementi probatori offerti dall'Amministrazione, inclusi verbali della Guardia di Finanza, documenti sequestrati e anomalie nella catena commerciale.
  • La sentenza di patteggiamento non vincola automaticamente il giudice tributario, ma rappresenta un elemento di prova significativo che non può essere ignorato o svalutato con la sola motivazione dell'assenza di dibattimento.
  • La motivazione per relationem dell'atto tributario è ammissibile se il documento richiamato è individuato e il suo contenuto essenziale è conoscibile dal contribuente; un richiamo generico o non verificabile può invece compromettere la validità dell'atto.
  • Quando la sentenza di merito non valuta fatti decisivi o si fonda su una motivazione meramente apparente, la Cassazione può cassarla con rinvio senza decidere definitivamente la spettanza dell'imposta.

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