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Sentenza

Sentenza n. 1213/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 511 del 27 maggio 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202406262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Marche n. 511/2024, che aveva riconosciuto solo parzialmente il risarcimento conseguente all’illegittima revoca di un appalto di servizi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa appellante ha censurato l’entità del risarcimento riconosciuto dal TAR per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della revoca illegittima dell’aggiudicazione di un appalto relativo al trasporto e trattamento di macerie. In particolare, ha contestato: l’affermazione secondo cui il valore dell’aggiudicazione avrebbe costituito un limite alla quantificazione del danno; il mancato riconoscimento dei danni derivanti dalle difficoltà di pagamento di debiti cambiari; il mancato ristoro della perdita asseritamente subita per la vendita di beni aziendali a prezzo inferiore a quello di mercato; il mancato riconoscimento dei danni derivanti dal ritardato pagamento di debiti fiscali, contributivi e previdenziali; la detrazione del costo relativo al licenziamento di un dipendente; la riduzione al 50% del danno relativo al canone di locazione di un capannone; il mancato riconoscimento del danno curriculare e del danno all’immagine, anche in relazione al procedimento avviato presso l’ANAC. L’appellante ha sostenuto che i pregiudizi fossero causalmente riconducibili alla revoca e ha dedotto, quanto ai danni non patrimoniali, la rilevanza della perdita di referenze e dell’asserito discredito commerciale.

La decisione

L’appello è stato integralmente respinto. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente ribadito che sono risarcibili i danni riconducibili al fatto illecito secondo il criterio della regolarità causale, purché costituiscano conseguenza immediata e diretta, anche mediata o indiretta ma normale, dell’illecito. Ha inoltre affermato che grava sul danneggiato l’onere di provare tutti gli elementi della fattispecie risarcitoria, compresi il danno e il nesso causale. La prima censura è stata dichiarata inammissibile perché rivolta contro un obiter dictum del TAR, non decisivo ai fini della decisione. Le censure sui debiti cambiari, sulla vendita dei beni aziendali e sui debiti fiscali, contributivi e previdenziali sono state respinte perché l’impresa non ha dimostrato che tali pregiudizi fossero conseguenza della revoca, risultando invece una situazione finanziaria critica preesistente, pagamenti ricevuti dalla stazione appaltante e l’assenza di prova circa l’insufficienza degli introiti dell’appalto a fronteggiare i debiti. È stata confermata anche la detrazione relativa al dipendente licenziato, poiché l’appellante non ha fornito la prova diretta che la revoca fosse stata conosciuta prima del licenziamento. È stata confermata la liquidazione limitata al 50% del canone del capannone, non essendo stata provata la destinazione esclusiva dell’immobile all’appalto revocato e risultando il contratto di locazione anteriore all’aggiudicazione. Il danno curriculare è stato escluso per difetto di prova puntuale della perdita di commesse, della diminuzione della capacità competitiva o reddituale o della mancata acquisizione di specifici requisiti tecnici; inoltre, l’appalto era stato successivamente riaffidato. Il danno all’immagine è stato escluso perché non è in re ipsa e non erano stati dimostrati concreti effetti di discredito commerciale, perdita di trattative o risoluzione di rapporti; neppure l’avvio del procedimento ANAC, che non aveva avuto seguito, era sufficiente. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 5.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

    La norma delimita il danno risarcibile secondo il criterio della causalità giuridica e della regolarità causale; sono ricompresi anche danni mediati o indiretti purché derivanti da una sequela normale di eventi.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato dal giudice di primo grado nell’ambito dei criteri generali di quantificazione e delimitazione del danno risarcibile.

  • art. 2697 c.c.

    Grava sul danneggiato l’onere di provare gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, compresi il danno e il nesso causale.

  • art. 64 c.p.a.

    Nel processo amministrativo impone alle parti l’onere di fornire la prova dei fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni; è stato applicato insieme all’art. 2697 c.c. alla prova del danno e della comunicazione della revoca.

  • art. 80, comma 12, d.lgs. 50/2016

    Richiamato dall’appellante con riguardo alla segnalazione trasmessa all’ANAC; l’avvio del procedimento, non seguito da ulteriori conseguenze dimostrate, non prova di per sé un danno all’immagine.

  • art. 213, commi 10 e 13, d.lgs. 50/2016

    Richiamato dall’appellante in relazione alla segnalazione all’ANAC, senza che il giudice ravvisasse la prova di un concreto pregiudizio risarcibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio risarcitorio per lesione di un interesse legittimo, il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione, inclusi l’effettiva esistenza del danno e il nesso causale tra il provvedimento illegittimo e il pregiudizio.
  • Ai sensi dell’art. 1223 c.c., sono risarcibili anche danni mediati o indiretti, ma soltanto quando derivino, secondo il criterio della regolarità causale e del più probabile che non, da una sequela normale di eventi riconducibile all’illecito amministrativo.
  • Una situazione finanziaria già compromessa prima dell’adozione del provvedimento illegittimo può interrompere o escludere il nesso causale tra tale provvedimento e successivi pregiudizi quali insolvenza, vendita di beni aziendali o difficoltà nel pagamento di debiti, quando non sia dimostrato che il provvedimento abbia concretamente determinato l’aggravamento lamentato.
  • Il danno curriculare derivante dalla mancata aggiudicazione o dalla ritardata esecuzione di un appalto non è risarcibile in via automatica: occorre una prova puntuale della perdita di specifiche opportunità, della mancata acquisizione di requisiti o livelli di qualificazione, oppure di concrete ricadute negative sulla capacità competitiva, reddituale o sulle credenziali tecniche e commerciali dell’impresa.
  • Il danno all’immagine e alla reputazione costituisce un danno-conseguenza e non sussiste in re ipsa; deve essere allegato e provato quanto all’an e al quantum, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti fondate su elementi diversi dal mero fatto dell’adozione dell’atto o dell’avvio di un procedimento amministrativo.
  • Nel giudizio d’appello è inammissibile la censura rivolta contro un’affermazione della sentenza di primo grado che costituisca mero obiter dictum, quando la decisione si fondi su autonome e decisive ragioni non adeguatamente contestate.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del dannoEsecuzione del contratto pubblicoAppello
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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