Sentenza n. 957/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento - in parte qua, del provvedimento irricevibilità pratica SUAPE datato 30 dicembre 2024, con il quale è stata dichiarata “l’irricevibilità della dichiarazione autocertificativa indicata in oggetto e la sua inefficacia con decorrenza dalla data di trasmissione della stessa al SUAPE. La S.V. è invitata pertanto a non procedere a realizzare l’intervento oggetto della dichiarazione autocertificativa stessa, in quanto lo stesso è da intendersi privo di qualsiasi titolo abilitativo, per i motivi sopra indicati. Qualora la S.V. intenda procedere a realizzare l’intervento, dovrà inoltrare una nuova pratica, in forma completa e ricevibile, utilizzando i modelli aggiornati disponibili sul portale istituzionale www.sardegnaimpresa. eu. attivando la corretta tipologia di procedimento (Conferenza di Servizi). La S.V. è invitata pertanto a non procedere a realizzare l’intervento oggetto della dichiarazione autocertificativa stessa, in quanto lo stesso è da intendersi privo di qualsiasi titolo abilitativo, per i motivi sopra indicati. Qualora la S.V. intenda procedere a realizzare l’intervento, dovrà inoltrare una nuova pratica, in forma completa e ricevibile, utilizzando i modelli aggiornati disponibili sul portale istituzionale www.sardegnaimpresa. eu. attivando la corretta tipologia di procedimento (Conferenza di Servizi). Dovrà pertanto essere ripresentata una nuova DUA, con tutta la documentazione necessaria per singolo intervento proposto”, assunto dal SUAPE del Comune di Olbia in esito alla richiesta di rinnovo dei titoli autorizzatori n. 05/2022, 06/2022, 07/2022 e 08/2022 già rilasciati dalla Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia - Tempio con il provvedimento unico n. 91 del 25 gennaio 2022; - in parte qua, dell’atto correlato risposta a nota prot. n. 64051 del 14 gennaio 2025, con il quale la Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia-Tempio, Settore 7, Ufficio Concessioni e Autorizzazioni, ha dichiarato l’irricevibilità dell’istanza presentata dalla Società ricorrente con posta elettronica certificata del 23 dicembre 2024 per il rinnovo dei titoli autorizzatori n. 05/2022, 06/2022, 07/2022 e 08/2022 già rilasciati con il provvedimento unico n. 91 del 25 gennaio 2022, in quanto “per il rinnovo delle Autorizzazioni sulle strade provinciali SP 73 e SP 99, deve essere inoltrata tramite lo sportello SUAPE territorialmente competente ai sensi degli artt. 29 e 31 della L.R. n. 24 del 20.10.2016, che provvede al coinvolgimento di tutti i Soggetti competenti in merito all’istanza. Pertanto, la s.v. dovrà provvedere al caricamento dell’istanza di rinnovo sulla piattaforma SUAPE utilizzando la modulistica relativa al procedimento di Conferenza dei Servizi, come per il Provvedimento originario (art. 11.1 Direttive in materia di SUAPE)”; - di tutti gli atti connessi, consequenziali, e/o presupposti (ancorché non conosciuti e/o notificati alla Società quivi ricorrente) ivi compreso, ove occorra, qualunque ulteriore atto e/o misura applicativa rispetto ai quali riserva la proposizione di motivi aggiunti; per la condanna al risarcimento del danno subito a causa di attività, comportamento ed atti illegittimi, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento SUAPE di irricevibilità dell’autocertificazione a 0 giorni per il rinnovo di quattro autorizzazioni relative a impianti pubblicitari e nota provinciale recante l’invito a presentare l’istanza mediante conferenza di servizi
Esito
Favorevole al resistente (enti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto nel 2022, mediante conferenza di servizi, un provvedimento unico relativo all’installazione di quattro impianti pubblicitari su strade provinciali, con autorizzazioni aventi durata triennale e rinnovabili. Prima della scadenza, presentava al SUAPE e alla Provincia un’autocertificazione a 0 giorni per il rinnovo. Il SUAPE dichiarava l’istanza irricevibile, ritenendo necessario il procedimento in conferenza di servizi, poiché venivano in rilievo titoli edilizi e valutazioni discrezionali; la Provincia formulava analogo rilievo. La ricorrente deduceva: violazione delle direttive SUAPE, della l.r. 24/2016, del Codice della strada e del relativo regolamento, nonché dell’art. 3 l. 241/1990; difetto di motivazione e di istruttoria e violazione della proporzionalità; esercizio illegittimo del potere di revoca ex art. 21-quinquies l. 241/1990; violazione dei principi di efficienza, economicità e non aggravamento; violazione del principio di affidamento, anche in ragione di prassi difformi seguite da altri enti e dalla stessa amministrazione in precedenti occasioni. Sosteneva inoltre che l’autorizzazione stradale avesse natura onnicomprensiva e che il rinnovo potesse avvenire tramite autocertificazione a 0 giorni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari prevista dagli artt. 23 d.lgs. 285/1992 e 53 d.P.R. 495/1992 abbia natura sostanzialmente concessoria e assorba le valutazioni urbanistico-edilizie e l’occupazione di suolo pubblico, ma che tale assorbimento non elimini la necessità di rivalutare periodicamente gli interessi pubblici coinvolti in sede di rinnovo. Il punto 312.d dell’allegato B alle direttive SUAPE prevede l’autocertificazione a 0 giorni per il rinnovo degli impianti pubblicitari, ma contiene una clausola di riserva per gli ulteriori adempimenti necessari in ragione delle effettive caratteristiche dell’intervento. Poiché gli impianti avevano rilevanza edilizia, erano realizzati su suolo pubblico e il titolo originario era stato formato mediante coinvolgimento di più amministrazioni per profili paesaggistici, edilizi e demaniali, il rinnovo richiedeva la conferenza di servizi. Il modulo F8 esclude espressamente il rinnovo dei titoli edilizi e le disposizioni regionali attribuiscono al SUAPE i procedimenti relativi alle attività economiche e agli interventi edilizi. L’art. 39-bis l.r. 24/2016 esonera dalla riproduzione della documentazione già presentata, ma non consente di utilizzare l’autocertificazione quando ricorrono i presupposti dell’art. 37, cioè valutazioni discrezionali dell’amministrazione. Il provvedimento impugnato non costituiva revoca: i titoli originari avevano conservato efficacia sino alla scadenza del 25 gennaio 2025 e semplicemente non erano stati rinnovati. La necessità della conferenza di servizi non violava i principi di semplificazione, poiché la presentazione tempestiva della corretta istanza avrebbe consentito la prosecuzione dell’attività nelle more del procedimento. Non sussisteva un affidamento tutelabile, né le prassi difformi di altri enti potevano imporre all’amministrazione di reiterare un eventuale errore. Il provvedimento di irricevibilità era lesivo, poiché imponeva l’avvio di un procedimento più complesso e incideva sull’interesse all’ottenimento del bene finale mediante procedura semplificata; l’interesse a ricorrere era inoltre attuale, essendo stata presentata l’istanza prima della scadenza dei titoli. Spese compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 23, comma 4, d.lgs. 285/1992
Disciplina l’autorizzazione per la collocazione di impianti pubblicitari fuori dai centri abitati; il venir meno del titolo comporta l’abusività del manufatto e l’obbligo di rimozione.
art. 53, comma 6, d.P.R. 495/1992
ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile
Prevede la durata triennale e la rinnovabilità dell’autorizzazione all’installazione di cartelli pubblicitari; il rinnovo deve essere effettuato mediante il modulo procedimentale coerente con le caratteristiche dell’intervento.
artt. 23, 24, 25, 26 e 27 d.lgs. 285/1992
Costituiscono la disciplina speciale delle autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari lungo le strade.
art. 1 l.r. 24/2016
Persegue la riduzione delle fasi procedimentali non necessarie e istituisce il quadro regionale dello SUAPE, senza escludere la conferenza di servizi quando siano necessarie valutazioni discrezionali.
art. 29, comma 2, l.r. 24/2016
Attribuisce al SUAPE i procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e quelli riguardanti gli interventi edilizi.
art. 37 l.r. 24/2016
Esclude il procedimento in autocertificazione quando la verifica di conformità comporta valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione.
art. 39-bis l.r. 24/2016
Nel rinnovo periodico impedisce di richiedere nuovamente asseverazioni e allegati già prodotti, ma non deroga alla scelta della conferenza di servizi quando ricorrono titoli edilizi o valutazioni discrezionali.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione; il TAR ha ritenuto plurimotivato e legittimo il provvedimento di irricevibilità.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Non è applicabile, poiché l’amministrazione non ha revocato i titoli originari, che hanno conservato efficacia sino alla scadenza naturale.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Invocato per il principio di affidamento e correttezza; il TAR ha escluso un affidamento tutelabile in presenza di atti legittimi e di una prassi amministrativa difforme non vincolante.
art. 8.4.1, lettera k), allegato A alla d.g.r. Sardegna n. 49/19
errata indicazione della tipologia del procedimento (quali procedimento in autocertificazione in luogo della conferenza di servizi...)
Consente di dichiarare irricevibile la pratica quando sia stata indicata una tipologia procedimentale errata, nei limiti della verifica formale.
punto 312.d, allegato B alla d.g.r. Sardegna n. 49/19
con le modalità della L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività o dell’intervento
Prevede in via generale l’autocertificazione a 0 giorni per il rinnovo degli impianti pubblicitari, ma fa salva la necessità di ulteriori adempimenti, tra cui titoli edilizi e autorizzazioni connesse.
art. 3.1, allegato A alla d.g.r. Sardegna n. 49/19
Definisce l’ambito delle competenze SUAPE; non consente l’autocertificazione quando il rinnovo coinvolge titoli edilizi o valutazioni discrezionali.
Massime di principio
- L’autorizzazione prevista dagli artt. 23 d.lgs. 285/1992 e 53 d.P.R. 495/1992 per l’installazione di impianti pubblicitari lungo strade pubbliche può assorbire le valutazioni urbanistico-edilizie e l’occupazione di suolo pubblico, ma ciò non esclude che, al momento del rinnovo, debba essere verificata la persistente sussistenza delle condizioni e degli interessi pubblici che avevano giustificato il rilascio del titolo.
- Il rinnovo di un’autorizzazione per impianti pubblicitari deve essere trattato mediante conferenza di servizi quando l’intervento ha rilevanza edilizia o quando sono necessarie valutazioni discrezionali di amministrazioni competenti, anche se la disciplina generale prevede l’autocertificazione a 0 giorni per il rinnovo degli impianti pubblicitari.
- La previsione che consente di non ripresentare documenti già prodotti in occasione del titolo originario semplifica gli oneri documentali del rinnovo, ma non modifica il modulo procedimentale applicabile e non consente l’autocertificazione quando ricorrono i presupposti della conferenza di servizi.
- La dichiarazione di irricevibilità per errata scelta dell’autocertificazione in luogo della conferenza di servizi è legittima quando l’amministrazione indica all’interessato il procedimento corretto da attivare e l’errore è rilevabile nell’ambito della verifica formale della pratica.
- La richiesta di rinnovo presentata almeno trenta giorni prima della scadenza consente la prosecuzione dell’attività sino alla scadenza del titolo originario nelle more dell’espletamento del corretto procedimento; l’atto che nega l’utilizzo di un modulo procedimentale semplificato non costituisce revoca del titolo.
- Una prassi amministrativa difforme, anche se seguita in precedenza dalla stessa amministrazione o da altri enti, non rende illegittimo l’atto conforme alla legge e non fonda un affidamento tutelabile alla reiterazione dell’errore.
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