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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 52/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza n. 19135/31.03.2022 della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso avverso l'ordinanza del GIP di Ferrara che aveva restituito la richiesta di archiviazione al PM per provvedere alla notifica alla persona offesa. Il ricorrente ha sostenuto che il ricorso era stato effettivamente depositato in cancelleria del Tribunale di Padova il 05.11.2021 (ai sensi dell'art. 582, comma 2 c.p.p.), trasmesso a Ferrara il 10.11.2021 e quindi tempestivo; la Corte di cassazione aveva invece ritenuto che il ricorso fosse pervenuto a Ferrara solo il 17.11.2021 e quindi tardivo. Il ricorrente ha inoltre denunciato un errore materiale nella trasmissione della documentazione (apposizione del timbro su copia anziché sull'originale) che avrebbe indotto la Corte a errore percettivo decisivo.

La decisione

Il giudice di legittimità che ha esaminato il ricorso straordinario ha ritenuto fondata la censura sull'errore di fatto relativo alla tempestività: ha accertato che il ricorso era stato depositato a Padova il 05.11.2021 e quindi tempestivo, e ha accolto il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., revocando la sentenza n. 19135/2022 della Corte di cassazione. Tuttavia, procedendo all'esame del merito del ricorso principale avverso l'ordinanza del 04.10.2021 del GIP di Ferrara, la Corte ha dichiarato inammissibile tale ricorso: l'ordinanza non è configurabile come atto 'abnorme' perché il GIP aveva il potere di verificare la ritualità della notifica all'offesa; la restituzione degli atti al PM non ha determinato una regressione o una stasi irreversibile del procedimento e non ha prodotto un danno irreparabile alla difesa dell'indagato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Il deposito dell'atto può avvenire anche presso la cancelleria del giudice del luogo in cui si trova l'impugnante; il periodo intercorrente tra tale deposito e l'arrivo alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento non incide sulla tempestività dell'impugnazione

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto alla Corte di cassazione; è stato usato per correggere l'erronea dichiarazione di tardività da parte della Seconda Sezione

  • art. 610 cod. proc. pen.

    Riferimento richiamato nella discussione circa l'ambito di legittimazione del ricorso straordinario avverso declaratorie di inammissibilità, ma la Corte richiama che la giurisprudenza vincola l'ammissibilità di tali rimedi a specifiche condizioni

  • art. 408 cod. proc. pen.

    Previsione sull'avviso alla persona offesa in caso di richiesta di archiviazione; oggetto della valutazione del GIP se la notifica fosse necessaria

  • art. 409 cod. proc. pen.

    Previsione dell'udienza che può consentire all'indagato di far valere in concreto eventuali censure connesse alla legittimazione della persona offesa; la Corte ha ritenuto che tali rimedi rendono non irreparabile l'eventuale vizio

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Principio di tassatività delle impugnazioni: la categoria dell'abnormità è residua ed eccezionale rispetto all'elenco degli strumenti impugnatori

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Rilevanza della disciplina delle nullità; la Corte distingue tra atti abnormi e atti affetti da illegittimità che rilevano come nullità ove previsto

Massime di principio

  • Il deposito dell'atto ai sensi dell'art. 582, comma 2 c.p.p. nella cancelleria del luogo in cui si trova l'impugnante rende tempestiva l'impugnazione anche se la trasmissione alla cancelleria che ha emesso il provvedimento richiede tempo; pertanto non rileva il tempo intercorso tra deposito locale e arrivo alla cancelleria competente
  • Errori materiali o di trasmissione documentale (timbrature su copie anziché sull'originale) possono determinare un errore percettivo decisivo e giustificare un ricorso straordinario per errore di fatto quando la documentazione dimostra la tempestività del deposito
  • Il ricorso per abnormità è uno strumento eccezionale e la sua configurabilità richiede condizioni stringenti: in genere occorre una stasi o regressione del procedimento tale da rendere il danno irreparabile; la mera valutazione giuridica contestabile del giudice non basta
  • Se il GIP impone un adempimento al PM (es. verifica o notifica all'offesa) non sempre ciò equivale a esercizio di potestà non consentita: va valutato se l'atto ha determinato una stasi o una lesione irreparabile dei diritti dell'indagato
  • Quando vi siano rimedi ordinari (es. udienza ex art. 409 c.p.p. o possibilità di dedurre difetti di legittimazione dell'offesa in sede successiva) la Corte sarà propensa a escludere l'abnormità e a dichiarare inammissibile il ricorso
  • Chi intende opporre errori materiali nella catena processuale deve produrre documentazione originale e probatoria che attesti inequivocabilmente il deposito e le date; la mancata produzione rende difficile il successo del ricorso

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