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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00742/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento IRPEF emessa dall’amministrazione finanziaria a seguito di una precedente sentenza tributaria passata in giudicato, che aveva ritenuto solo parzialmente legittimo un avviso di accertamento e aveva quindi rideterminato il reddito del contribuente. Il giudice di primo grado aveva annullato la cartella ritenendo che la sentenza presupposta non avesse indicato il quantum dovuto né criteri certi di calcolo, sicché l’Ufficio non avrebbe potuto procedere a iscrizione a ruolo senza un nuovo procedimento di quantificazione. La CTR, invece, aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittima la cartella perché conforme al dispositivo della sentenza passata in giudicato. In cassazione il contribuente ha dedotto: omessa motivazione e manifesta illogicità sulla conformità della cartella al dispositivo; contraddittorietà/manifesta illogicità perché la CTR avrebbe affrontato il merito della pretesa fiscale anziché la sola legittimità formale della cartella; ultrapetizione per avere la sentenza fatto riferimento alla mancata prova della congruità della posizione fiscale; violazione dell’art. 5 d.lgs. 218/1997, sostenendo che la nuova quantificazione avrebbe richiesto contraddittorio; violazione dell’art. 7 L. 212/2000 per difetto di chiarezza e motivazione nella quantificazione del dovuto.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi del ricorso. Ha ritenuto ammissibile il ricorso nonostante l’eccezione dell’Agenzia sulla mancata corretta indicazione dei paradigmi normativi, ma ha giudicato infondati i motivi nel merito. Quanto ai primi due, ha osservato che la sentenza impugnata era motivata, sia pure sinteticamente, perché aveva esplicitato che la cartella derivava dall’iscrizione a ruolo di somme dovute in forza di una sentenza passata in giudicato ed era conforme al suo dispositivo; inoltre, il ricorrente mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e del ragionamento decisorio, inammissibile in cassazione. Sul terzo motivo ha escluso l’ultrapetizione, poiché la CTR si era pronunciata solo sulla legittimità della cartella e il riferimento alla pretesa originaria era solo incidentale e non aveva inciso sul thema decidendum. Quanto ai motivi quarto e quinto, la Corte ha affermato che, poiché la cartella traeva titolo da una sentenza passata in giudicato, il titolo esecutivo era il provvedimento giudiziale e non era necessario un nuovo contraddittorio preventivo prima dell’emissione della cartella; né poteva ravvisarsi violazione della buona fede o dell’obbligo di motivazione, essendo già intervenuto un processo contenzioso con partecipazione delle parti. Le spese sono state poste a carico del ricorrente; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La mancanza assoluta o meramente apparente della motivazione integra nullità della sentenza denunciabile in cassazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva; l’assenza totale o solo apparente della stessa determina nullità.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del ricorso per cassazione per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione nei casi estremi di motivazione assente o apparente.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato per evidenziare che l’anomalia motivazionale rilevante in cassazione è solo quella che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 5 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    La Corte esclude che fosse necessario un nuovo contraddittorio per la quantificazione, poiché la cartella era fondata su una sentenza passata in giudicato.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’obbligo di chiarezza e motivazione non è violato quando la cartella richiama in modo idoneo il titolo giudiziale che la sorregge e consente di individuare gli atti presupposti.

  • art. 360 c.p.c.

    La mancata corretta indicazione del paradigma normativo non determina inammissibilità se il ricorso consente comunque di comprendere le censure e di ricondurle alle categorie del ricorso per cassazione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando manca del tutto oppure è così contraddittoria o incomprensibile da non consentire di percepire la ratio decidendi; non basta che la motivazione sia sintetica.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente giuridiche in richieste di nuova valutazione del merito, delle prove o del ragionamento decisorio compiuto dal giudice di merito.
  • Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice pronuncia su un bene della vita diverso da quello richiesto o altera petitum e causa petendi; un riferimento incidentale a questioni estranee non integra di per sé il vizio se non incide sull’oggetto della decisione.
  • Quando la cartella di pagamento è emessa in esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il titolo della riscossione è il provvedimento giudiziale; se la cartella è conforme al dispositivo e consente di individuare gli atti presupposti, non è necessario instaurare un ulteriore contraddittorio preventivo.
  • L’obbligo di motivazione della cartella è soddisfatto se il destinatario può comprendere la pretesa e controllarne la legittimità attraverso il richiamo agli atti presupposti, specie quando la pretesa deriva da un titolo giudiziale definitivo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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