Cassazione Penale, Sentenza n. 24007/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere subita dal 10/07/2018 al 28/11/2019 con riferimento a un capo di imputazione provvisorio ai sensi dell'art.270-quinquies cod.pen.; il ricorrente era stato poi assolto con sentenza irrevocabile del 24/01/2020. La Corte d'appello, giudice chiamato a decidere sulla riparazione, ha rigettato la domanda ritenendo che il ricorrente avesse concorso con il proprio comportamento (atteggiamenti e attività riconducibili a simpatia per il fondamentalismo islamico, acquisto di aeromodelli/elicotteri radiocomandati, conversazioni intercettate con riferimenti all'uso di esplosivi) a creare la falsa apparenza della pericolosità che ha condotto alla misura custodiale, configurando dolo o colpa grave ostativi all'indennizzo. In cassazione il ricorrente ha censurato la motivazione (omerzia/ motivazione apparente) e la liquidazione delle spese a favore del Ministero; ha inoltre sostenuto l'insussistente potenzialità offensiva del materiale sequestrato e di aver fornito spiegazioni non prese in considerazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, la sussistenza di comportamenti del ricorrente che abbiano concorso a determinare la detenzione con dolo o colpa grave costituisce causa ostativa all'indennizzo. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione della Corte d'appello, che ha esaminato il materiale processuale (intercettazioni, attività online, ritrovamenti) e ha concluso per l'esistenza di una condotta extraprocessuale idonea a ingenerare il grave allarme sociale e la falsa apparenza di illiceità. Ha altresì respinto il motivo relativo alla soccombenza, ritenendo legittima la condanna alle spese a favore del Ministero, che si era costituito e aveva chiesto il rigetto della domanda. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali anche in questa sede.
Norme richiamate
art.270-quinquies cod.pen.
Norma penale relativa a fattispecie con finalità di terrorismo; nel giudizio di riparazione è richiamata come capo di imputazione originario rispetto al quale il ricorrente era stato poi assolto. La Corte territoriale e questa Corte hanno valutato che, anche se il reato non è stato provato, gli elementi collegati al contesto ideologico e ai comportamenti del ricorrente possono rilevare ai fini della valutazione della causa ostativa del dolo o della colpa grave.
art.315 cod.proc.pen.
Indica il giudice adito per le istanze di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte d'appello ha agito in qualità di giudice competente ai sensi di questa norma.
art.606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
Causa di impugnazione per cassazione relativa alla carenza di motivazione; il ricorrente ha invocato tale vizio ma la Corte di legittimità ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata.
art.606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen.
Causa di impugnazione riferita a violazione di legge; il ricorrente l'ha proposta in subordine in relazione alla valutazione delle norme processuali applicabili alla domanda di riparazione e alle spese, senza successo.
artt. 314 e 592 cod.proc.pen.
Richiamati dal ricorrente in punto di corretto inquadramento normativo della controversia; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza normativa sollevata.
art.91 cod.proc.civ.
Principio della soccombenza civile utilizzato dalla Corte territoriale per motivare l'assegnazione delle spese di giudizio al ricorrente, dato che il Ministero si era costituito chiedendo il rigetto della domanda.
Giurisprudenza (Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro e altre pronunce citate)
Richiamata per il principio secondo cui il giudice della riparazione segue un percorso logico-motivazionale autonomo rispetto al giudice penale: non deve accertare la sussistenza del reato, ma valutare se comportamenti del richiedente siano stati causa, con dolo o colpa grave, della falsa percezione che ha condotto alla detenzione. Le sentenze richiamate precisano i criteri di valutazione e gli esempi di comportamenti extra-processuali/processuali che possono essere ostativi.
Massime di principio
- La semplice assoluzione nel giudizio penale non implica automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione valuta autonomamente se il comportamento dell'interessato abbia concorso, con dolo o colpa grave, a determinare la misura cautelare.
- Comportamenti extraprocessuali che generano un grave allarme sociale (es. frequentazioni, post social, ricerche e acquisti collegabili a strumenti potenzialmente pericolosi, riferimenti a violenza nelle intercettazioni) possono costituire causa ostativa all'indennizzo anche se non integrano una condanna penale.
- Il giudice della riparazione deve motivare specificamente l'attribuzione di dolo o colpa grave e collegare tali comportamenti alla determinazione dell'adozione della misura cautelare con una valutazione ex ante.
- È cruciale, per il soggetto indagato, fornire tempestive e credibili spiegazioni e alibi durante le fasi iniziali; omissioni, autoincolpazioni o spiegazioni implausibili possono essere valutate come elementi negativi nella domanda di riparazione.
- La rivalutazione degli elementi processuali da parte del giudice della riparazione è consentita ma limitata allo scopo di accertare la sussistenza delle condizioni per l'indennizzo, non per riaprire il giudizio di merito sul reato.
- Se la pubblica amministrazione si costituisce e contesta il diritto all'indennizzo, è possibile che il giudice condanni il richiedente al pagamento delle spese se la domanda è rigettata, in applicazione del principio della soccombenza.
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