Cassazione Penale, Sentenza n. 28663/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Brescia del 30/01/2024 che, in funzione di giudice del rinvio, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti di Marco Benzoni e disposto la restituzione di somme, immobili, preziosi e denaro contante. Il Procuratore lamentava vizio di motivazione relativo all'insussistenza del "periculum in mora", sostenendo che il Tribunale non aveva esaminato e motivato rispetto alla nuova documentazione prodotta dall'accusa (tra cui la situazione lavorativa attuale dell'indagato) e che, pertanto, l'ordinanza sarebbe carente ai sensi delle norme processuali richiamate
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In precedenza il Tribunale di Brescia, richiamando la pronuncia della Terza Sezione della Cassazione (sent. n.31025/2023), aveva annullato il sequestro disposto nei confronti di Benzoni ordinando la immediata restituzione delle somme giacenti sui conti correnti intestati all'interessato per complessivi Euro 41.986,49, degli immobili di sua proprietà, dei preziosi e delle somme di denaro contante rinvenute (Euro 31.795, USD 1.272 e CHF 840). La Corte ha ritenuto che il ricorso del Procuratore non fornisse indicazioni tali da permettere alla Corte di legittimità di valutare un effettivo vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art.125 c.p.p., limitandosi a contestazioni generiche circa la mancata disamina dei nuovi documenti, sicché il gravame è stato dichiarato inammissibile
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000 n.74 (artt. 2 e 8)
Le norme sostanziali concernono il profitto del reato e la possibilità di confisca; la Corte richiama che il sequestro preventivo era finalizzato alla successiva confisca del profitto indicato in tali articoli
art. 110 cod. pen.
Richiamato nel decreto di sequestro quale norma relativa alla responsabilità per concorso di reato nell'ambito dell'imputazione
art. 125 cod. proc. pen.
La Corte ricorda l'obbligo rafforzato di motivazione per le misure cautelari reali: il giudice deve indicare le ragioni concrete che giustificano il rischio che la misura principale (confisca) possa venire vanificata dal decorso del tempo
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma invocata in relazione al vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte osserva che il ricorrente non ha specificato in che cosa consista il difetto motivazionale apprezzabile ai fini della cassazione
art. 325 e art. 324 cod. proc. pen.
Richiamati come norme sul procedimento di riesame e sui motivi di impugnazione in sede cautelare; la Corte segnala che il ricorso è stato rubricato con riferimento a tali disposizioni ma privo di sufficiente specificità
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso ha tentato di farvi riferimento ma la Corte ha ritenuto mancante la dovuta specificità richiesta per l'apprezzamento di un vizio di motivazione
Sezioni Unite, sent. n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Giurisprudenza di riferimento che afferma l'obbligo di motivazione specifica circa il periculum in mora, condannando la conclusione automatica che il pericolo esista solo perché il patrimonio del soggetto è inferiore alla somma confiscabile
Massime di principio
- Per la legittimità di un ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari reali è necessario che il ricorrente indichi con precisione i vizi di diritto e fornisca elementi che consentano alla Corte di verificare il concreto difetto motivazionale: contestazioni generiche possono portare all'inammissibilità
- In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca il giudice del riesame deve motivare puntualmente la sussistenza del "periculum in mora", spiegando perché e con quali fatti concreti il bene rischierebbe di essere disperso, deteriorato, alienato o comunque reso inefficace la successiva confisca
- La sola sproporzione tra ammontare del patrimonio sequestrato e quello suscettibile di confisca non è sufficiente, da sola, a fondare il periculum in mora: occorre una motivazione che colleghi fatti concreti a un rischio di depauperamento
- Chi impugna deve riferirsi esplicitamente agli atti e ai documenti prodotti nel procedimento e spiegare come e perché la valutazione del giudice sarebbe errata o incompleta; omissioni descrittive o generiche inutilizzabili in sede di legittimità
- Quando la Cassazione ha già indicato profili di criticità (rinvio per nuovo esame), il giudice di rinvio deve adottare una motivazione conforme alle indicazioni di legittimità: tuttavia, il nuovo gravame per cassazione rimane soggetto ai requisiti formali e sostanziali di specificità richiesti dall'art.606 c.p.p.
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