Sentenza del 25/02/2015 n. 1811 - Comm. Trib. Prov. Milano
Presentazione della dichiarazione integrativa a favore - Termini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava l'irrecuperabilità di un errore di fatto o di diritto commesso nella dichiarazione dei redditi a proprio sfavore. Sosteneva che la dichiarazione fosse emendabile anche oltre il termine ordinario e persino durante il contenzioso, entro il termine utile per utilizzare in compensazione l'eventuale credito risultante. L'emendabilità non dovrebbe tuttavia precludere né la richiesta di rimborso del credito, né la possibilità di far valere la decadenza dell'Amministrazione dalla pretesa tributaria.
La decisione
Il principio affermato è favorevole al contribuente: la dichiarazione dei redditi contenente un errore a suo sfavore può essere corretta anche in sede contenziosa. Il termine ultimo per l'emendamento è collegato alla possibilità di utilizzare il credito in compensazione. La correzione non impedisce al contribuente di chiedere il rimborso dell'eventuale credito e non incide sulla possibilità di eccepire la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento. Dal testo fornito non risultano indicati gli estremi della sentenza né un dispositivo specifico diverso dall'affermazione di tale principio.
Massime di principio
- Un errore dichiarativo commesso a sfavore del contribuente, sia di fatto sia di diritto, può essere emendato anche dopo la presentazione della dichiarazione originaria e, in determinate condizioni, durante il contenzioso.
- Il limite temporale per correggere l'errore va rapportato al termine entro il quale il credito può essere utilizzato in compensazione, senza che ciò comporti automaticamente la perdita del diritto al rimborso.
- La presentazione tardiva di una dichiarazione integrativa non sana né proroga i termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria deve esercitare il proprio potere di accertamento.
- Nel contenzioso tributario il contribuente può far valere errori propri della dichiarazione quando incidono sull'obbligazione tributaria effettiva, purché siano dimostrabili e non comportino l'introduzione di una domanda completamente nuova.
- La possibilità di emendare la dichiarazione e quella di chiedere il rimborso sono piani distinti: la correzione dell'errore non esclude, di per sé, l'azione di rimborso del credito risultante.
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