Sentenza n. 649/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 218/2024 emessa nel giudizio R.G. n. 593/2024 del Tribunale di Nuoro Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.12.2024 notificata il 16.7.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente e Compenso Individuale Accessorio dell’importo di euro 325,36.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, n. 218/2024, recante condanna al pagamento di somme retributive, interessi e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza n. 218/2024 del Tribunale di Nuoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 16 luglio 2025 con formula esecutiva. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al pagamento della Retribuzione Professionale Docente per incarichi di supplenza svolti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e del Compenso Individuale Accessorio per periodi di impiego come assistente amministrativa, per complessivi euro 325,36, oltre alle somme maturate in corso di causa, agli interessi legali dal dovuto al saldo e alle spese di lite. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza, la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato il pagamento delle spese legali e ha dichiarato in corso di completamento il pagamento delle somme principali, ad eccezione delle somme maturate in corso di causa e degli interessi legali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alle somme già effettivamente corrisposte, ritenendo invece fondato il ricorso per le somme ancora non pagate, comprese quelle maturate in corso di causa e gli interessi legali dovuti fino al saldo. Ha quindi accolto il ricorso per la parte residua e nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per verificare il perdurante inadempimento e completare l'esecuzione del giudicato in via sostitutiva. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione e, nel caso concreto, risultava inutilmente decorso.
art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001
Retribuzione professionale docenti
Fonte contrattuale del trattamento retributivo riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario per gli incarichi di supplenza.
art. 25 CCNL Comparto Scuola del 31 agosto 1999
compenso individuale accessorio
Fonte contrattuale del compenso riconosciuto per i periodi di impiego come assistente amministrativa.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato di condanna al pagamento di somme, decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza e chiedere la nomina di un commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto nelle more determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alle somme effettivamente corrisposte, mentre il giudizio prosegue per le componenti del credito rimaste insoddisfatte.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare quale commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione interessata, anche con facoltà di delega, assegnandogli un termine per verificare l'inadempimento residuo e dare esecuzione sostitutiva al giudicato.
- Quando l'incarico commissariale è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non è dovuto un compenso per l'attività commissariale.
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