Sentenza del 18/01/2017 n. 1117 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF applicate dall'INPS sulla pensione integrativa per gli anni 1998-2007, sostenendo che l'imposta dovesse essere calcolata soltanto sull'87,50% dell'importo erogato. La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato decaduta la richiesta per gli anni 1998-2003, ma aveva riconosciuto il rimborso per gli anni successivi; la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato tale decisione. L'Ufficio ha impugnato la sentenza sostenendo che, per le prestazioni erogate dopo il 31 dicembre 2000, non fosse applicabile la tassazione sulla base imponibile ridotta dell'87,50%.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito rigettando integralmente il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che il trattamento previdenziale in questione è una forma di previdenza complementare: per le prestazioni anteriori al 1° gennaio 2001 la tassazione riguarda l'87,50% dell'importo, mentre per quelle successive la prestazione è interamente imponibile, al netto delle componenti già tassate e di quelle eventualmente riconducibili ai redditi indicati dalla legge. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 2
Disciplina il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte. La decadenza è stata riconosciuta dai giudici di merito per gli anni 1998-2003.
D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 7, 7-bis, 13 e 14
La disciplina delle forme pensionistiche complementari è stata ritenuta applicabile al trattamento previdenziale erogato dal Fondo di previdenza dei dipendenti INPS subentrato al Fondo dell'A. Genova.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48-bis, comma 1, lett. d), vigente ratione temporis, oggi art. 52
Per le prestazioni pensionistiche complementari anteriori al 1° gennaio 2001, la base imponibile è limitata all'87,50% dell'importo erogato. Per le prestazioni successive, l'importo è integralmente imponibile, salvo lo scomputo delle componenti già assoggettate a imposta e di quelle previste dalla legge, se determinabili.
D.L. n. 973 del 1986, art. 13, convertito in L. n. 26 del 1987
Costituisce il riferimento normativo per il subentro del Fondo di previdenza dei dipendenti INPS al precedente Fondo dell'A. Genova.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per le pensioni integrative riconducibili a forme di previdenza complementare, il regime fiscale applicabile dipende dalla data di erogazione: le prestazioni anteriori al 1° gennaio 2001 possono essere tassate sull'87,50%, mentre quelle successive sono, in linea generale, integralmente imponibili.
- La qualificazione del trattamento come pensione complementare è decisiva: non rileva soltanto l'ente che materialmente eroga la somma, ma la natura giuridica e l'origine del fondo previdenziale.
- L'eventuale esclusione dalla tassazione delle somme già assoggettate a imposta richiede che tali componenti siano individuabili o determinabili; in mancanza, l'imponibilità segue la regola generale prevista per le prestazioni successive al 31 dicembre 2000.
- Le domande di rimborso fiscale devono essere presentate entro i termini di decadenza previsti dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973; il mancato rispetto del termine può impedire il rimborso anche se la pretesa tributaria fosse astrattamente fondata.
- In controversie analoghe, la richiesta del contribuente non può fondarsi sull'applicazione indistinta dell'aliquota o della base imponibile dell'87,50% per tutti gli anni: occorre distinguere annualmente le prestazioni anteriori e successive al 1° gennaio 2001.
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