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Sentenza

Sentenza n. 252/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 2317 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 1176/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 5148/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.05.2024, notificata il 17.05.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2329 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 241/2024 emessa nel giudizio R.G. n. 245/2023 del Tribunale di Biella Sezione Lavoro, pubblicata in data 08/11/2024 notificata il 14/11/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00 quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2333 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 1767/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1490/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.06.2024, notificata il 09.07.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2334 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3440/2024 emessa nel giudizio R.G. n. 5585/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 19/12/2024 notificata il 16/01/2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00 quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2335 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3257/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 4103/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.12.2024, notificata il 13.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2339 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2260/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 7247/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 19/09/2024, notificata il 26/11/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00 quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2349 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2854/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1366/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 05/11/2024, notificata il 14/11/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2351 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 357/2024 emessa nel giudizio R.G. n. 1306/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 04/06/2024 notificata il 11/06/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00 quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2358 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 690/2024 emessa nel giudizio R.G. n. 70/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 22/11/2024 notificata il 29/11/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00 quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2359 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 769/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 591/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.12.2024, notificata il 16.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.. quanto al ricorso n. 2373 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 1601/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 3060/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.09.2023, notificata il 07.05.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2374 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 345/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 359/2023 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.09.2023, notificata il 07.05.2025e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2375 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 302/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 437/2022 del Tribunale di Biella Sezione Lavoro, pubblicata in data 13/12/2024, notificata il 18/12/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2379 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2992/2024 emessa nel giudizio R.G. n. 2952/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 13/11/2024 notificata il 29/11/2024 passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00 quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2381 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 689/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 19/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2382 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2956/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 3341/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2390 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 1778/2024 emessa nel giudizio R.G. n. 622/2024 del Tribunale di Vercelli Sezione Lavoro, pubblicata in data 26/06/2024 notificata il 09/07/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00 quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2393 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3146/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 3743/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2409 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3236/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 5790/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.12.2024, notificata il 13.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2411 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 87/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 386/2022 del Tribunale di Biella Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.03.2024, notificata il 15.04.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2413 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2300/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 8142/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.09.2024, notificata il 26.09.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2414 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3317/2024 emessa nel giudizio R.G. n. 925/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 11/12/2024 e notificata il 18/12/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00 quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2415 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2223/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1398/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.09.2024, notificata il 26.09.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2422 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3167/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 5523/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1000,00, quale contributo per la formazione del docente. .

Giustizia amministrativa202502329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di sentenze passate in giudicato del giudice del lavoro, recanti la condanna del Ministero all'accredito sulla Carta del Docente di somme comprese tra 1.000 e 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Con ricorsi separati, successivamente riuniti per identità della motivazione e del dispositivo, i docenti hanno chiesto l'ottemperanza di plurime sentenze passate in giudicato emesse dalle sezioni lavoro dei Tribunali di Torino, Biella, Ivrea e Vercelli. Le sentenze avevano condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente somme a titolo di contributo per la formazione, variabili da 1.000 a 2.500 euro. I ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto l'esecuzione coattiva dei giudicati. Le sentenze azionate erano state prodotte in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale ed era decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha previamente riunito i ricorsi, rilevando che la riunione era disposta esclusivamente per ragioni organizzative e di sollecita definizione, senza incidere sull'autonomia delle singole decisioni né sulla liquidazione delle spese. Ha ritenuto integrati i presupposti processuali e sostanziali dell'ottemperanza: esistenza di titoli giudiziali passati in giudicato, produzione in forma conforme, rituale notificazione, decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione da parte del Ministero. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione a ciascun giudicato e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento. I ricorrenti sono stati onerati di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nel trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa a compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di euro 800,00 oltre accessori e alla rifusione del contributo unificato, con distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione dei giudicati.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni è stato ritenuto presupposto per procedere all'azione esecutiva in ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'azione esecutiva.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stato applicato per la dimidiazione dei parametri di liquidazione delle spese professionali.

  • Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stata utilizzata quale parametro per la liquidazione del compenso professionale nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, ne produca copia attestata conforme, provi la rituale notificazione all'amministrazione soccombente e il decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • La mancata contestazione dell'inadempimento da parte dell'amministrazione, a fronte di un giudicato che impone un pagamento determinato, consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, assegnandogli un termine decorrente dalla comunicazione dell'inottemperanza e attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • La riunione di ricorsi seriali con identità di motivazione e dispositivo può essere disposta per ragioni organizzative e di economia processuale, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni e senza impedire la liquidazione distinta delle spese per ciascun ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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