Direttiva 2008/76
Direttiva 2008/76/CE della Commissione, del 25 luglio 2008 , che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna l’allegato I della direttiva 2002/32/CE, che vieta l’uso di prodotti per l’alimentazione animale con livelli di sostanze indesiderabili superiori ai massimi consentiti. Le modifiche riguardano soprattutto il fluoro, il DDT e alcune voci relative a semi/frutti tossici e a specifiche specie vegetali, sulla base di nuovi pareri EFSA e dell’evoluzione tecnica dei mangimi. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° aprile 2009.
Modifica dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE sui livelli massimi di sostanze indesiderabili nei mangimi, con aggiornamento di alcuni limiti e soppressione di specifiche voci.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti destinati all’alimentazione degli animali, in particolare alle materie prime per mangimi, ai mangimi complementari e ai mangimi completi, con focus su alcune sostanze indesiderabili elencate nell’allegato I della direttiva 2002/32/CE. Riguarda gli Stati membri per il recepimento delle modifiche e, sul piano sostanziale, gli operatori della filiera dei mangimi che immettono sul mercato o utilizzano prodotti con contenuto di fluoro, semi di piante spontanee tossiche, DDT e alcune specie vegetali specificamente menzionate. Non introduce un regime autonomo generale, ma modifica una direttiva già vigente; le nuove regole si applicano tramite recepimento nazionale entro il termine fissato.
Direttiva 2008/76/CE della Commissione: modifica dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE sulle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali
La direttiva interviene in modo puntuale sulla disciplina europea dei contaminanti nei mangimi, aggiornata sulla base dell’evoluzione tecnica e dei pareri scientifici EFSA richiamati nei considerando. L’obiettivo è adeguare i livelli massimi consentiti per alcune sostanze indesiderabili e semplificare il quadro eliminando voci ritenute non più necessarie ai fini della tutela della salute pubblica e animale.
Finalità e contesto normativo
La direttiva 2002/32/CE vieta l’uso di prodotti destinati all’alimentazione animale con contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell’allegato I. La direttiva 2008/76/CE modifica tale allegato per tenere conto di nuove conoscenze tecniche sull’elaborazione dei mangimi e di aggiornamenti scientifici, in particolare relativi al fluoro, ai composti tossici presenti in alcuni semi e frutti, al DDT e a specifiche specie vegetali.
Fluoro: revisione dei limiti massimi
La modifica più articolata riguarda la riga 3 dell’allegato I, relativa al fluoro. I considerando spiegano che l’aumento del ricorso a crostacei marini, come il krill marino, nei mangimi per pesci giustifica un riesame del limite massimo, ritenuto sicuro sulla base del parere EFSA del 22 settembre 2004.
La nuova tabella distingue tra diverse categorie di prodotti e fissa limiti differenziati, tra cui:
- 150 mg/kg per le materie prime per mangimi, salvo eccezioni specifiche;
- 500 mg/kg per i mangimi di origine animale, ad eccezione dei crostacei marini come il krill marino;
- 3 000 mg/kg per i crostacei marini come il krill marino;
- 2 000 mg/kg per i fosfati;
- 350 mg/kg per il carbonato di calcio;
- 600 mg/kg per l’ossido di magnesio;
- 1 000 mg/kg per le alghe marine calcaree;
- 3 000 mg/kg per la vermiculite (E 561), con nota specifica (*2) sulla revisione entro il 31 dicembre 2008.
Per i mangimi complementari è previsto:
- 500 mg/kg per quelli contenenti ≤ 4% di fosforo;
- 125 mg/kg per ogni 1% di fosforo per quelli contenenti > 4% di fosforo.
Per i mangimi completi, salvo eccezioni, il limite generale è 150 mg/kg. Sono poi previsti limiti specifici per:
- mangimi completi per bovini, ovini e caprini: 30 mg/kg durante l’allattamento e 50 mg/kg per gli altri casi;
- mangimi completi per suini: 100 mg/kg;
- mangimi completi per pollame: 350 mg/kg;
- mangimi completi per pulcini: 250 mg/kg;
- mangimi completi per pesci: 350 mg/kg.
La nota (*1) chiarisce che i livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica del fluoro effettuata con estrazione in acido cloridrico 1 N per 20 minuti a temperatura ambiente, ammettendo procedure equivalenti se dimostrata la medesima efficacia di estrazione.
Semi di piante spontanee e frutti tossici
La riga 14 è riscritta per i semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o congiuntamente. Il limite massimo è fissato a 3 000 mg/kg per tutti i mangimi. Per Datura stramonium L. il limite specifico è 1 000 mg/kg.
La modifica riflette il parere EFSA del 25 gennaio 2007, che ha portato a sopprimere le voci distinte per Lolium temulentum e Lolium remotum, applicando invece il contenuto massimo generale previsto per questa categoria.
DDT e precisazione della voce DDD/TDE
La riga 21 è modificata per la voce DDT, includendo il nome DDD, indicato come denominazione più comune del metabolita diclorodifenildicloroetano rispetto a TDE. La sostanza è definita come somma degli isomeri del DDT (o del TDE) e del DDE, espressi in DDT.
Il limite massimo è:
- 0,05 mg/kg per tutti i mangimi, esclusi i grassi e gli oli;
- 0,5 mg/kg per grassi e oli.
Soppressione di alcune voci specifiche: albicocco, mandorlo amaro e camelina
Sono soppresse le righe relative a:
- albicocco (Prunus armeniaca L.);
- mandorlo amaro (Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke, già Prunus amygdalus Batsch var. amara);
- camelina (Camelina sativa (L.) Crantz).
I considerando precisano che, sulla base dei pareri EFSA del 23 novembre 2006 e del 27 novembre 2007, non è necessario imporre l’assenza di un contenuto quantificabile di albicocche, mandorle amare e Camelina sativa, a condizione che siano rispettati i limiti generali pertinenti, in particolare per l’acido cianidrico e per i glucosinolati. In relazione alla Camelina, viene richiamato che la protezione della salute è assicurata anche dal limite già previsto per l’essenza volatile di senape espressa in isotiocianati di allile.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
La direttiva impone agli Stati membri di recepirla entro il 1° aprile 2009, mediante disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Gli Stati devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza tra tali misure e la direttiva.
Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE
L’articolo 1 dispone che l’allegato I della direttiva 2002/32/CE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva 2008/76/CE. L’intervento incide sui livelli massimi di alcune sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all’alimentazione animale.
Adeguamento dei limiti per il fluoro
Nell’allegato viene sostituita la riga 3 relativa al fluoro. Sono fissati limiti differenziati per materie prime per mangimi, mangimi di origine animale, crostacei marini come il krill marino, fosfati, carbonato di calcio, ossido di magnesio, alghe marine calcaree, vermiculite (E 561), mangimi complementari e mangimi completi. Per i mangimi completi per pesci il limite è 350 mg/kg; per i mangimi completi per pollame 350 mg/kg; per i mangimi completi per pulcini 250 mg/kg. La nota (*1) precisa il metodo analitico di determinazione e consente procedure equivalenti; la nota (*2) prevede la revisione dei livelli entro il 31 dicembre 2008 per ridurli.
SemI di piante spontanee tossiche
La riga 14 è sostituita per i semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche. È stabilito un contenuto massimo di 3 000 mg/kg per tutti i mangimi e di 1 000 mg/kg per Datura stramonium L. La modifica risponde al parere EFSA del 25 gennaio 2007, che porta a sopprimere le voci distinte per Lolium temulentum e Lolium remotum.
Aggiornamento della voce DDT
La riga 21 è sostituita includendo espressamente il nome DDD, usato più comunemente di TDE per il metabolita diclorodifenildicloroetano. Il limite è fissato a 0,05 mg/kg per tutti i mangimi, esclusi grassi e oli, per i quali il limite è 0,5 mg/kg. La voce è formulata come somma degli isomeri del DDT (o del TDE) e del DDE, espressi in DDT.
Soppressione di alcune voci specifiche
Sono soppresse le righe 28, 29 e 31 relative ad albicocco (Prunus armeniaca L.), mandorlo amaro (Prunus dulcis var. amara / Prunus amygdalus var. amara) e camelina (Camelina sativa). La soppressione deriva dai pareri EFSA richiamati nei considerando, che ritengono non necessaria l’assenza di contenuti quantificabili di tali sostanze/specie ai fini della tutela della salute pubblica e animale, purché siano rispettati i limiti generali pertinenti (in particolare per l’acido cianidrico e per i glucosinolati).
Recepimento da parte degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 1° aprile 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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