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direttiva

Direttiva 2008/77

Direttiva 2008/77/CE della Commissione, del 25 luglio 2008 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il thiamethoxam come principio attivo nell'allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/77/CE modifica la direttiva 98/8/CE per includere il thiamethoxam nell'allegato I, consentendone l'uso nei biocidi del tipo 8 come preservanti del legno. L'iscrizione è accompagnata da condizioni rigorose di autorizzazione, basate sulla valutazione del rischio, in particolare per la protezione del suolo, delle acque e degli utilizzatori industriali e professionali. La direttiva fissa inoltre il termine di recepimento al 30 giugno 2009 e l'applicazione delle misure nazionali dal 1º luglio 2010.

Integrazione del thiamethoxam nell'allegato I della direttiva 98/8/CE come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno), con condizioni specifiche di autorizzazione e recepimento coordinato.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea in relazione all'immissione sul mercato e all'autorizzazione dei biocidi ai sensi della direttiva 98/8/CE, limitatamente ai prodotti del tipo 8 (preservanti del legno) contenenti thiamethoxam. Incide sul regime di iscrizione nell'allegato I della direttiva 98/8/CE e, conseguentemente, sul rilascio, modifica o revoca delle autorizzazioni nazionali; restano escluse, in base al testo, le autorizzazioni per il trattamento in situ del legno in ambienti esterni e per il legno destinato a essere esposto alle intemperie, salvo prova di conformità ai requisiti di sicurezza.

Direttiva 2008/77/CE: inclusione del thiamethoxam nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

La direttiva 2008/77/CE della Commissione modifica la disciplina europea sui biocidi per iscrivere il thiamethoxam nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, limitatamente al tipo di prodotto 8, ossia i preservanti del legno. L’intervento consegue alla valutazione svolta nell’ambito del programma di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 1451/2007 e mira a consentire autorizzazioni armonizzate, ma con condizioni tecniche e ambientali rigorose.

Obiettivo e base normativa

La misura si fonda sull’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 98/8/CE e si inserisce nella seconda fase del programma decennale di esame dei principi attivi. Dai considerando emerge che la sostanza è stata valutata ai fini dell’uso come preservante del legno e che, sulla base dell’esame effettuato, i biocidi contenenti thiamethoxam soddisfano in linea generale i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

Ambito di applicazione e risultati della valutazione

L’iscrizione riguarda esclusivamente i biocidi del tipo di prodotto 8. La valutazione evidenzia tuttavia rischi inaccettabili in due ipotesi specifiche:

  • trattamento in situ del legno in ambienti esterni;
  • legno trattato esposto alle intemperie.

Per tali impieghi, le autorizzazioni non devono essere rilasciate salvo che siano presentati dati sufficienti a dimostrare l’assenza di rischi inaccettabili per l’ambiente e la conformità ai requisiti della direttiva.

Condizioni sostanziali per le autorizzazioni nazionali

L’allegato alla direttiva impone condizioni vincolanti che gli Stati membri devono recepire nella procedura di autorizzazione dei prodotti:

  • per l’uso industriale e/o professionale, impiego di adeguati dispositivi di protezione personale, salvo prova che i rischi possano essere ridotti a livello accettabile con altri mezzi;
  • adozione di misure idonee a proteggere il suolo e l’ambiente acquatico, tenuto conto dei rischi emersi in valutazione;
  • indicazione in etichetta e/o scheda di sicurezza, per i prodotti autorizzati a uso industriale, che il legno trattato, subito dopo il trattamento, deve essere stoccato in luogo riparato o su superficie dura e impermeabile, così da evitare emissioni dirette nel suolo o nelle acque e consentire il recupero o lo smaltimento delle emissioni.

Dati identificativi del principio attivo e parametri tecnici

La voce inserita nell’allegato I riporta i principali dati identificativi del principio attivo:

  • nome comune: Thiamethoxam;
  • denominazione IUPAC: Thiamethoxam;
  • numero CE: 428-650-4;
  • numero CAS: 153719-23-4;
  • purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato: 980 g/kg.

Termini di iscrizione, conformità e durata dell’iscrizione

La direttiva fissa una scansione temporale precisa:

  • data di iscrizione: 1º luglio 2010;
  • termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 30 giugno 2012;
  • scadenza dell’iscrizione: 30 giugno 2020.

È inoltre precisato che, per i prodotti contenenti più di un principio attivo, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello stabilito nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai principi attivi interessati.

Recepimento e applicazione negli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 30 giugno 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate dal 1º luglio 2010.

Gli Stati membri devono inoltre:

  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza;
  • comunicare le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata;
  • inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Indicazioni operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante perché incide sul perimetro delle autorizzazioni nazionali dei biocidi contenenti thiamethoxam e impone un adeguamento coordinato della normativa interna. In pratica, gli operatori devono verificare la conformità delle autorizzazioni, della documentazione tecnica, delle etichette e delle schede di sicurezza alle condizioni specifiche fissate dall’allegato, prestando particolare attenzione ai divieti o limiti per gli usi esterni e al rispetto delle misure di mitigazione del rischio per suolo, acque e utilizzatori professionali.

Disposizioni principali

Iscrizione del thiamethoxam nell'allegato I

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 98/8/CE secondo quanto indicato nell'allegato della direttiva. Il thiamethoxam viene iscritto come principio attivo per il tipo di prodotto 8, con nome comune e denominazione IUPAC "Thiamethoxam", numero CE 428-650-4, numero CAS 153719-23-4 e purezza minima di 980 g/kg.

Condizioni di autorizzazione e misure di riduzione del rischio

L'allegato stabilisce che gli Stati membri devono subordinare le autorizzazioni a specifiche condizioni. Per i prodotti autorizzati per uso industriale e/o professionale, devono essere impiegati adeguati dispositivi di protezione personale, salvo dimostrazione che i rischi per gli utilizzatori possano essere ridotti con altri mezzi a livello accettabile. Devono inoltre essere adottate misure adeguate per la tutela del suolo e dell'ambiente acquatico; le etichette e/o schede di sicurezza dei prodotti per uso industriale devono indicare che il legno trattato, subito dopo il trattamento, va stoccato in luogo riparato o su superficie dura e impermeabile per evitare emissioni dirette nel suolo o nelle acque e consentirne il recupero o lo smaltimento.

Divieto/limitazione per alcuni usi ad alto rischio

Non devono essere rilasciate autorizzazioni per prodotti destinati al trattamento in situ del legno in ambienti esterni e per il legno destinato a essere esposto alle intemperie, salvo che siano presentati dati sufficienti a dimostrare la conformità all'articolo 5 e all'allegato VI della direttiva 98/8/CE, eventualmente mediante opportune misure di riduzione del rischio.

Termini di iscrizione, adeguamento e scadenza

Nell'allegato sono indicati la data di iscrizione al 1º luglio 2010, il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, al 30 giugno 2012 e la scadenza dell'iscrizione al 30 giugno 2020. È precisato che, per i prodotti contenenti più di un principio attivo, il termine di conformità all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai principi attivi interessati.

Recepimento nazionale e applicazione differita

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 giugno 2009 e di applicarle dal 1º luglio 2010. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza, oltre alle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidiambientesicurezza dei prodottiregolamentazione del mercato interno

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