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direttiva

Direttiva 2008/81

Direttiva 2008/81/CE della Commissione, del 29 luglio 2008 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difenacum come principio attivo nell'allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere il difenacum nell’allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi del tipo 14, ossia i rodenticidi. L’iscrizione è limitata nel tempo, per cinque anni, ed è accompagnata da stringenti misure di riduzione del rischio per proteggere uomo, animali non bersaglio e ambiente. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 marzo 2009 e applicarla dal 1° aprile 2010.

Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il difenacum nell'allegato I come principio attivo dei biocidi del tipo di prodotto 14 (rodenticidi), con condizioni specifiche e iscrizione a tempo limitato.

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi ai sensi della direttiva 98/8/CE, in particolare ai prodotti del tipo 14 utilizzati come rodenticidi contenenti difenacum. Vincola gli Stati membri quanto all’adeguamento della normativa nazionale, al rilascio, modifica o revoca delle autorizzazioni dei prodotti interessati e all’applicazione di condizioni specifiche di autorizzazione. Non disciplina in generale tutti i biocidi, ma solo la sostanza attiva difenacum e i prodotti che la contengono; è altresì rilevante nel SEE in quanto direttiva con testo rilevante ai fini del SEE.

Modifica della direttiva 98/8/CE per l’iscrizione del difenacum

La direttiva 2008/81/CE della Commissione interviene sulla disciplina dei biocidi prevista dalla direttiva 98/8/CE, iscrivendo il difenacum nell’allegato I come principio attivo autorizzabile per i rodenticidi, cioè i prodotti del tipo 14. La misura è adottata a seguito della valutazione effettuata nel quadro del programma di revisione dei principi attivi, e tiene conto dei rischi individuati per l’uomo, gli animali non bersaglio e l’ambiente, pur riconoscendo l’assenza di alternative adeguate altrettanto efficaci.

Finalità e valutazione del rischio

La direttiva mira a consentire, in tutti gli Stati membri, il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni dei biocidi contenenti difenacum in modo armonizzato, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE. Dalla valutazione emerge che i rodenticidi contenenti difenacum non presentano rischi per l’uomo salvo incidenti fortuiti con bambini, ma comportano rischi per gli animali non bersaglio e per l’ambiente. Per questo motivo la sostanza è ammessa solo per un periodo limitato e con misure di riduzione del rischio a livello di autorizzazione del prodotto.

Ambito di applicazione

L’atto riguarda esclusivamente il difenacum come principio attivo nei biocidi del tipo di prodotto 14, definiti come rodenticidi nell’allegato V della direttiva 98/8/CE. Non introduce una disciplina generale sui biocidi, ma modifica l’allegato I della direttiva madre per consentire l’immissione sul mercato di prodotti contenenti questa sostanza, nel rispetto delle condizioni stabilite.

Iscrizione nell’allegato I e durata

L’allegato inserisce la voce n. 9 relativa al difenacum, identificato come 3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetraidro-1-naftyl)-4-idrossicumarina, con numero CE 259-978-4 e numero CAS 56073-07-5. La purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato è fissata a 960 g/kg. La data di iscrizione è il 1° aprile 2010 e la scadenza dell’iscrizione il 31 marzo 2015.

Condizioni specifiche per le autorizzazioni

Gli Stati membri devono garantire che le autorizzazioni dei prodotti contenenti difenacum siano subordinate a precise condizioni di rischio. In particolare:

  • la concentrazione nominale del principio attivo nei prodotti non può superare 75 mg/kg;
  • sono autorizzati solo prodotti pronti all’uso;
  • i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante;
  • i prodotti non possono essere utilizzati come polvere tracciante;
  • devono essere adottate tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili per minimizzare l’esposizione primaria e secondaria di uomo, animali non bersaglio e ambiente.

Tra tali misure figurano espressamente l’uso esclusivamente professionale, un limite massimo per le dimensioni dell’imballaggio e l’obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.

Riesame comparativo prima della reiscrizione

La direttiva sottolinea che il difenacum presenta caratteristiche tali da renderlo potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico, oppure fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile. Per questa ragione, prima di una eventuale reiscrizione nell’allegato I, la sostanza deve essere sottoposta a una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma, della direttiva 98/8/CE.

Termine di conformità e recepimento

L’allegato fissa il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE al 31 marzo 2012. Gli Stati membri devono inoltre recepire la direttiva entro il 31 marzo 2009 e applicare le disposizioni nazionali dal 1° aprile 2010. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise da ciascuno Stato membro.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, chiamati ad assicurare l’adeguamento dell’ordinamento interno e l’applicazione uniforme delle nuove condizioni di autorizzazione per i prodotti contenenti difenacum.

Disposizioni principali

Iscrizione del difenacum nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE secondo quanto indicato nell’allegato alla direttiva. Il difenacum viene inserito come voce n. 9 nell’allegato I, per il tipo di prodotto 14 (rodenticidi), con numero CE 259-978-4 e numero CAS 56073-07-5.

Condizioni di iscrizione e misure di riduzione del rischio

Per i prodotti contenenti difenacum gli Stati membri devono subordinare le autorizzazioni a specifiche condizioni: concentrazione nominale non superiore a 75 mg/kg; soli prodotti pronti all’uso; obbligo di contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante; divieto di utilizzo come polvere tracciante; adozione di tutte le misure idonee per minimizzare l’esposizione primaria e secondaria per uomo, animali non bersaglio e ambiente, inclusa la destinazione ad uso esclusivamente professionale, un limite massimo per le dimensioni dell’imballaggio e l’obbligo di scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.

Durata limitata dell’iscrizione e riesame comparativo

A causa delle caratteristiche di persistenza, bioaccumulabilità e tossicità del principio attivo, l’iscrizione è limitata nel tempo: la voce è iscritta dal 1° aprile 2010 e scade il 31 marzo 2015. Prima di una eventuale reiscrizione deve essere effettuata una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma, della direttiva 98/8/CE.

Termini per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE

L’allegato fissa il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, al 31 marzo 2012, salvo il caso dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali vale il termine fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai principi attivi.

Recepimento nazionale

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1° aprile 2010. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza, nonché le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiociditutela della saluteambientemercato internoprodotti fitosanitari e rodenticidi

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