Direttiva 2008/79
Direttiva 2008/79/CE della Commissione, del 28 luglio 2008 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'IPBC come principio attivo nell'allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva iscrive l’IPBC nell’allegato I della direttiva 98/8/CE come principio attivo autorizzabile per i biocidi del tipo di prodotto 8, cioè i preservanti del legno. L’iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche di autorizzazione e da misure di riduzione del rischio, in particolare per la protezione del suolo e dell’ambiente acquatico e per l’uso industriale/professionale. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 30 giugno 2009 e applicarla dal 1° luglio 2010.
Direttiva di esecuzione che modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere l’IPBC tra i principi attivi dell’allegato I, limitatamente al tipo di prodotto 8 (preservanti del legno).
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, indirettamente, ai biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti 3-iodio-2-propinil-butilcarbammato (IPBC), ossia preservanti del legno, immessi sul mercato nell’Unione ai sensi della direttiva 98/8/CE. La misura riguarda le autorizzazioni dei prodotti contenenti tale principio attivo, con specifiche condizioni di uso industriale e/o professionale e con esclusione di altri tipi di prodotto non valutati nel testo fornito.
Direttiva 2008/79/CE: iscrizione dell’IPBC nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
La direttiva interviene nel quadro della disciplina europea sui biocidi e modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere l’IPBC (3-iodio-2-propinil-butilcarbammato) tra i principi attivi autorizzabili nell’allegato I. L’intervento riguarda specificamente il tipo di prodotto 8, ossia i preservanti del legno, a seguito della valutazione svolta nell’ambito del programma di lavoro previsto dal regolamento (CE) n. 1451/2007.
Finalità e contesto della misura
La Commissione richiama l’esito della valutazione tecnica e scientifica: i biocidi contenenti IPBC, impiegati come preservanti del legno, risultano in linea con i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano adottate adeguate misure di riduzione del rischio. La direttiva mira inoltre a garantire applicazione simultanea negli Stati membri e parità di trattamento dei prodotti sul mercato, favorendo il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli Stati membri, chiamati a recepire la direttiva e ad applicare le sue prescrizioni alle autorizzazioni dei biocidi del tipo 8 contenenti IPBC. Non si tratta di un regime generale per tutti i biocidi, ma di una misura puntuale riferita a uno specifico principio attivo e a uno specifico uso.
Iscrizione nell’allegato I e conseguenze autorizzative
L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 98/8/CE inserendo la voce relativa all’IPBC. L’iscrizione consente, in tutti gli Stati membri, il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni dei biocidi contenenti tale sostanza in conformità all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.
Condizioni specifiche per i prodotti autorizzati
L’allegato alla direttiva fissa i parametri tecnici della sostanza:
- nome comune: IPBC;
- denominazione IUPAC: 3-iodio-2-propinil-butilcarbammato;
- numeri di identificazione: CE 259-627-5, CAS 55406-53-6;
- purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato: 980 g/kg;
- data di iscrizione: 1° luglio 2010;
- termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 30 giugno 2012;
- scadenza dell’iscrizione: 30 giugno 2020;
- tipo di prodotto: 8.
La direttiva prevede che le autorizzazioni siano soggette a condizioni specifiche. In particolare, per gli usi industriali e/o professionali:
- i prodotti devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, salvo che la domanda di autorizzazione dimostri che i rischi per gli utilizzatori possano essere ridotti a un livello accettabile con altri mezzi;
- devono essere adottate misure adeguate per proteggere il suolo e l’ambiente acquatico;
- l’etichetta e/o la scheda di sicurezza dei prodotti autorizzati per uso industriale devono indicare che il legno trattato, subito dopo il trattamento, deve essere stoccato in luogo riparato o su superficie dura e impermeabile, per evitare emissioni dirette nel suolo e nelle acque e consentire la raccolta delle eventuali emissioni a fini di riutilizzo o smaltimento.
Recepimento, decorrenza e obblighi procedurali degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 30 giugno 2009. Tali misure devono essere comunicate immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza tra il diritto nazionale e la direttiva. Gli Stati membri devono applicare le nuove disposizioni dal 1° luglio 2010.
Quando adottano le disposizioni nazionali, gli Stati membri devono prevedere un riferimento alla direttiva oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità nazionale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Rilievo pratico per operatori e consulenti
Per gli operatori del settore biocidi, la direttiva è rilevante perché apre alla possibile autorizzazione unionale dei preservanti del legno contenenti IPBC, ma condiziona tale possibilità a stringenti misure di gestione del rischio. Per avvocati e commercialisti, il punto centrale è il coordinamento tra il recepimento nazionale, le scadenze procedurali e le condizioni tecniche da inserire nelle autorizzazioni, nelle etichette e nelle schede di sicurezza dei prodotti.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’IPBC nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE in conformità all’allegato della direttiva, inserendo la voce n. 11 relativa all’IPBC (3-iodio-2-propinil-butilcarbammato) per il tipo di prodotto 8.
Condizioni tecniche e requisiti di autorizzazione
L’allegato stabilisce che la purezza minima dell’IPBC nel biocida immesso sul mercato è pari a 980 g/kg, con data di iscrizione al 1° luglio 2010, termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, al 30 giugno 2012 e scadenza dell’iscrizione al 30 giugno 2020. Le autorizzazioni devono rispettare condizioni specifiche, incluse misure di protezione individuale per l’uso industriale e/o professionale, salvo prova di una riduzione equivalente del rischio con altri mezzi.
Misure di riduzione del rischio per suolo e ambiente acquatico
Per i prodotti autorizzati per uso industriale, etichette e/o schede di sicurezza devono indicare che, subito dopo il trattamento, il legno trattato deve essere stoccato in luogo riparato o su superficie dura e impermeabile, così da evitare emissioni dirette nel suolo e nelle acque e consentire la raccolta delle eventuali emissioni per riutilizzo o smaltimento.
Recepimento e applicazione temporale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 30 giugno 2009, comunicarle immediatamente alla Commissione con tavola di concordanza e applicarle dal 1° luglio 2010. I testi nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale.
Obblighi di comunicazione e vigore
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
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