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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2227/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna il decreto di archiviazione (accoglimento della richiesta del P.M. per la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.) relativo al reato di cui all'art. 674 c.p. (molestie olfattive), censurando la carenza di motivazione del provvedimento e la mancata valutazione delle specifiche argomentazioni e prove di opposizione (assenza nelle relazioni Arpa delle "schede di rilevazione disturbo olfattivo", documentazione attestante il rispetto dei limiti emissivi nello stabilimento Erregierre, e l'assenza di elementi che colleghino le presunte molestie all'attività dell'azienda). Il ricorrente deduce violazioni di norme di diritto processuale penale (art. 125, comma 3; art. 411, comma 1-bis; art. 601 e art. 606 cod. proc. pen.) per l'inosservanza dell'obbligo di motivazione e di confronto con l'opposizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato il decreto impugnato per carenza di motivazione e per mancato esame delle ragioni di opposizione, affermando che il G.i.p., prima di dichiarare l'esistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis, deve preliminarmente e motivatamente accertare la fondatezza della notizia di reato e la sua ascrivibilità all'indagato, confrontandosi con le deduzioni difensive. La Corte ha quindi disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, ufficio G.i.p., in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere invocata in sede di richiesta di archiviazione, ma il G.i.p. deve comunque verificare e motivare prima la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all'indagato prima di dichiarare la non punibilità; inoltre, a seguito di giurisprudenza delle Sezioni Unite, l'archiviazione per particolare tenuità determina comunque iscrizione nel casellario giudiziale, giustificando la legittimazione dell'indagato a impugnare il decreto.

  • art. 674 cod. pen.

    Norma incriminatrice applicata nella vicenda (molestie olfattive/disagio); la Corte richiede che l'esistenza dell'illecito e il collegamento delle condotte contestate all'attività dell'indagato siano accertati e motivati dal G.i.p. prima di applicare la causa di non punibilità.

  • art. 411, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Consente all'indagato (e alla persona offesa) di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione; il G.i.p. deve considerare e confrontarsi con le argomentazioni addotte nell'opposizione nel provvedimento conclusivo.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari; la Corte ha ritenuto manifestamente insufficiente la motivazione del decreto di archiviazione quando il G.i.p. non ha esaminato le specifiche deduzioni difensive.

  • art. 601 e art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamate come norme invocate nel ricorso per i rispettivi vizî di motivazione e di illogicità/apoditticità della decisione; la Corte ha valutato i vizi denunciati (mancata considerazione delle prove e delle deduzioni difensive) come rilevanti ai fini dell'annullamento.

  • Sez. U., sent. n. 38954 del 30/05/2019 (PM c. De Martino)

    Giurisprudenza richiamata che ha chiarito che anche il decreto di archiviazione per particolare tenuità (art. 131-bis) comporta iscrizione nel casellario giudiziale, con la conseguenza che l'indagato è legittimato ad impugnare il provvedimento per ottenere un giudizio decisionale pienamente liberatorio.

Massime di principio

  • Il G.i.p., quando decide su una richiesta di archiviazione motivata con la causa di non punibilità ex art. 131-bis, deve prima accertare e motivare la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all'indagato; solo dopo può verificare i presupposti della non punibilità.
  • Se l'indagato propone opposizione ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, il giudice è obbligato a confrontarsi esplicitamente con le argomentazioni difensive nel decreto di archiviazione; una motivazione meramente formale o silente integra vizio rimediabile in Cassazione.
  • La mancata produzione o la carenza di elementi probatori (es. mancanza di schede di rilevazione dell'Arpa, documenti che collegano le molestie all'attività dell'imputato) richiede una valutazione motivata da parte del G.i.p.; se il giudice non spiega perché tali elementi siano irrilevanti, il provvedimento può essere annullato.
  • L'indagato ha legittimazione ad impugnare il decreto di archiviazione quando la decisione può arrecare effetti (anche di iscrizione nel casellario); pertanto, la Corte di legittimità è disponibile a rimettere la causa per un nuovo esame quando riscontri vizî di motivazione o di mancato contraddittorio.
  • In situazioni analoghe, chi propone opposizione dovrebbe articolare chiaramente le contestazioni tecniche e probatorie (e allegare documentazione) poiché il mancato esame di tali elementi da parte del giudice costituisce un valido motivo di impugnazione.

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