Sentenza del 04/07/2018 n. 2773 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava la cartella di pagamento emessa dopo la decadenza dalla rateizzazione concessa per il pagamento di euro 33.807,17. La seconda rata era stata versata con due soli giorni di ritardo, il 4 novembre anziché il 2 novembre. L'Amministrazione aveva tuttavia considerato decaduta la rateizzazione e aveva applicato sanzioni in misura piena, pari al 30%, oltre a imposte e interessi. Il contribuente deduceva la sproporzione tra il lieve e occasionale ritardo e la severità delle sanzioni, nonché la tardività dell'iscrizione a ruolo.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso. In appello, la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione staccata di Catania, ha accolto le doglianze della società e annullato la cartella di pagamento. Ha ritenuto che il ritardo di soli due giorni nel pagamento di una sola rata evidenziasse l'accidentalità dell'inadempimento e non un'intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte. La sanzione piena è stata considerata sproporzionata e non coerente con i principi di ragionevolezza e commisurazione. Le spese di giudizio sono state compensate, poiché il ritardo, seppur lieve, aveva comunque originato l'emissione della cartella.
Norme richiamate
Art. 13 del d.lgs. n. 472/1997
sanzione per il tardivo o omesso versamento, con possibilità di ravvedimento operoso
La disciplina sanzionatoria deve tenere conto della tempestività del ravvedimento e, per i ritardi brevi, consente una riduzione della sanzione.
Art. 23, comma 31, del D.L. n. 78/2011, convertito in legge
riduzione a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni
Il legislatore ha riconosciuto la sproporzione della sanzione ordinaria in presenza di ritardi minimi, prevedendo una riduzione specifica per i versamenti tardivi entro quindici giorni.
D.lgs. n. 159 del 24 settembre 2015
principio del "lieve inadempimento"
La rateizzazione non decade per il tardivo versamento della prima rata quando il ritardo non supera sette giorni, secondo la disciplina successivamente introdotta.
Cassazione civile, sentenza n. 6905/2011
il ritardo di due soli giorni evidenzia l'accidentalità dell'evento
Un ritardo minimo e isolato può essere considerato meramente accidentale e non idoneo, in assenza di ulteriori elementi, a dimostrare un intento elusivo o di sottrazione al pagamento.
Principi costituzionali di ragionevolezza, logica coerenza e capacità contributiva
Le sanzioni tributarie devono essere proporzionate alla gravità concreta della violazione e non possono risultare manifestamente eccessive rispetto a un inadempimento minimo e occasionale.
Massime di principio
- Un ritardo breve, isolato e di modesta entità nel pagamento di una rata può essere valutato come lieve inadempimento e non comportare automaticamente la decadenza dalla rateizzazione, soprattutto alla luce della disciplina successivamente introdotta.
- L'applicazione della sanzione piena deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza: la gravità della sanzione deve essere rapportata alla durata del ritardo, alla sua occasionalità e all'eventuale assenza di intento evasivo.
- La disciplina vigente al momento della violazione resta decisiva: le norme successive sul lieve inadempimento non sempre si applicano retroattivamente, ma possono essere utilizzate come elemento interpretativo della sproporzione della sanzione.
- Per contestare una decadenza dalla rateizzazione è importante documentare la data esatta di scadenza, la data effettiva del versamento, la regolarità dei pagamenti successivi e l'assenza di reiterate violazioni.
- La decisione non implica che ogni ritardo sia irrilevante: ritardi superiori ai limiti normativi, mancati pagamenti o inadempimenti ripetuti possono giustificare la decadenza e l'applicazione delle conseguenze previste dalla legge.
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