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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34071/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in 3 motivi: 1) vizio di motivazione e insufficienza delle prove per la condanna per delitti tributari (si sostiene che i dati sono meramente presuntivi e che mancavano elementi che escludessero la buona fede nell'uso di fornitori poi risultati "cartiere"); 2) vizio di motivazione ed errata applicazione di legge quanto all'aumento di pena ex art. 81, comma finale, c.p., per il reato relativo all'anno 2014 (si censura l'applicazione di un aumento pari a 6 mesi e la indicazione di una identica "pena autonoma" rispetto al reato più grave del 2013, nonostante la diversa gravità delle evasioni); 3) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla confisca per equivalente dell'IVA indicata nelle fatture relative ad operazioni inesistenti e sulla determinazione del relativo ammontare (si sosteneva che l'IVA non poteva essere assoggettata a confisca o quantomeno non poteva essere determinata con presunzioni tributarie).

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (ritenendo valide, idonee e concordanti le evidenze indiziarie valorizzate dai giudici del merito: pagamenti senza tracciabilità, fornitori privi di struttura operativa e sconosciuti al fisco, documentazione probatoria fornita solo per parte delle forniture). Ha ritenuto infondata anche la censura sulla confisca: la IVA risultata non effettivamente versata e portata a credito ha costituito profitto del reato ed è stata legittimamente confiscata ai sensi dell'art. 12‑bis del d.lgs. n. 74/2000. Accolto, invece, il secondo motivo con riferimento esclusivo all'entità dell'aumento di pena per continuazione relativo al reato contestato per l'anno 2014 (capo B): la motivazione del Tribunale circa l'aumento di mesi 6 è risultata contraddittoria e non giustificata, specie in presenza di reati di diversa gravità; perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente a tale profilo e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio sulla entità dell'aumento. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile. La condanna di merito resta operante (pena complessiva originaria considerata: 2 anni di reclusione con riconosciuta continuazione e circostanze attenuanti generiche) e la confisca disposta è confermata.

Norme richiamate

  • art. 2, d.lgs. n. 74/2000

    Norma che punisce le condotte di indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi ai fini dell'evasione fiscale; la Corte ha ritenuto integrato il reato in relazione alla condotta del ricorrente per gli anni 2013 e 2014 sulla base degli elementi indiziari valutati come univoci, precisi e concordanti

  • art. 12‑bis, d.lgs. n. 74/2000

    Prevede la confisca dei beni che costituiscono il profitto dei reati tributari ovvero, se impossibile, la confisca per equivalente di beni di pari valore; la Corte ha ritenuto legittima la confisca dell'importo corrispondente all'IVA indicata nelle fatture inesistenti poiché tale IVA, non essendo stata effettivamente versata, ha costituito profitto tramite risparmio di spesa

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    Disposizione sull'aumento di pena per continuazione; la Corte ha ritenuto che l'applicazione e la motivazione dell'aumento (mesi 6) in relazione al reato del capo B) non siano state adeguatamente giustificate, considerando la diversa gravità tra i reati, pertanto ha annullato la parte della sentenza relativa all'entità dell'aumento

Massime di principio

  • In reati tributari la condanna può fondarsi su elementi indiziari purché siano univoci, precisi e concordanti: dati come pagamenti non tracciabili, l'assenza di struttura operativa dei fornitori e la mancanza di riscontri contabili possono costituire elementi decisivi.
  • La distinzione tra fittizietà soggettiva e oggettiva non esclude la rilevanza penale: anche la mera fittizietà soggettiva (fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti) può integrare il reato fiscale quando gli indizi confermino l'inesistenza delle operazioni.
  • L'IVA indicata in fatture inesistenti e non effettivamente versata, se portata a credito e utilizzata nella dichiarazione, può costituire profitto del reato e quindi essere assoggettabile a confisca ai sensi dell'art. 12‑bis d.lgs. 74/2000.
  • Nella determinazione dell'aumento di pena per continuazione ex art. 81 c.p. il giudice deve motivare in modo chiaro e coerente, tenendo conto della diversa gravità dei reati: indicazioni formali di "pena autonoma" non sufficientemente giustificate possono essere annullate e comportare rinvio per rideterminazione.
  • La parziale annullamento della sentenza di merito limitato al trattamento sanzionatorio di uno o più capi non travolge l'irrevocabilità degli altri capi definitivamente accertati; la prescrizione sopravvenuta di un capo non viene automaticamente rilevata se l'annullamento riguarda profili autonomi e limitati.

Testo integrale

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