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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32993/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP, IVA e IRPEF relativi a più annualità, riguardanti una società e i suoi soci. Nei gradi di merito la CTR aveva accolto solo in parte gli appelli della società e dei soci e aveva dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’Agenzia per asserita tardività. In cassazione la Corte, con sentenza n. 14855/2023, aveva rigettato il ricorso principale della società e accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia, ritenendo tempestivo l’appello incidentale perché il termine cadeva di domenica, dichiarando assorbiti gli altri motivi. L’Agenzia ha poi proposto ricorso per revocazione sostenendo che la Corte avrebbe commesso un errore di fatto: avrebbe ritenuto, implicitamente, che l’appello incidentale si riferisse a entrambi i giudizi di secondo grado riuniti, mentre esso sarebbe stato proposto solo nel giudizio relativo ai soci; di conseguenza, gli altri motivi del ricorso incidentale non avrebbero dovuto essere dichiarati assorbiti, ma decisi, perché rilevanti per l’altro giudizio di appello relativo alla società. I controricorrenti hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il dedotto vizio non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma al più un errore di diritto o una critica alla valutazione compiuta dalla sentenza impugnata circa l’unicità del capo di decisione oggetto del ricorso incidentale e la conseguente declaratoria di assorbimento degli altri motivi. Secondo la Corte, l’errore revocatorio richiede una falsa percezione immediatamente rilevabile degli atti, non già una rivalutazione del contenuto dei motivi o della loro portata giuridica. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di revocazione.

Norme richiamate

  • art. 155, comma 3, c.p.c.

    il termine scadeva il giorno 13 maggio 2012, ma era domenica, per cui la data di scadenza era prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo

    La norma è richiamata nel precedente giudizio di cassazione per affermare la tempestività dell’impugnazione notificata il primo giorno non festivo successivo alla scadenza cadente di domenica.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È citato come parametro del motivo relativo alla nullità processuale denunciata nel precedente ricorso incidentale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È citato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge nel precedente giudizio di cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È citato come parametro del motivo per omesso esame di fatti decisivi nel precedente giudizio di cassazione.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato nel precedente ricorso incidentale per censurare la motivazione della sentenza tributaria di merito.

  • art. 6, comma 1, TUIR

    È invocato per contestare la qualificazione fiscale degli utili non contabilizzati.

  • art. 14, comma 4, l. n. 537 del 1993

    È invocato per sostenere la tassabilità di utili di provenienza illecita.

  • art. 47 TUIR

    È invocato insieme alle altre norme tributarie sulla tassazione degli utili.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione immediatamente riscontrabile dagli atti o dalla sentenza, non una valutazione giuridica o la critica alla ricostruzione del contenuto dei motivi di ricorso.
  • Non è ammissibile la revocazione quando la censura investe l’apprezzamento della Corte sulla portata dei motivi di ricorso e sulla loro eventuale assorbibilità, poiché si tratta di attività valutativa e non di mero errore percettivo.
  • L’errore revocatorio richiede che il fatto erroneamente percepito non sia stato oggetto di controversia e che sia decisivo; se la doglianza mira a contestare un presunto errore di diritto, il rimedio revocatorio non è utilizzabile.
  • La declaratoria di assorbimento dei motivi successivi, una volta accolto uno dei motivi del ricorso, attiene alla valutazione processuale della Corte e non è di per sé suscettibile di revocazione solo perché una parte ritenga che l’assorbimento sia stato esteso oltre misura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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