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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05131/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

Un proprietario di un fondo aveva promosso azione risarcitoria contro due soggetti, deducendo che le false deposizioni rese in un precedente giudizio possessório e in altri procedimenti connessi avessero causato un ritardo di circa dieci anni nel recupero della disponibilità del bene e l’impossibilità di dare esecuzione a un preliminare di vendita dell’immobile. In primo grado il Tribunale aveva condannato solo uno dei convenuti al risarcimento, escludendo l’altro. In appello la Corte territoriale aveva confermato il rigetto nei confronti dell’attuale resistente, ritenendo non provato il nesso causale tra la falsa testimonianza e i danni allegati e negando anche il danno morale. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha censurato: 1) l’esclusione della responsabilità del resistente e del concorso di cause ex art. 2055 c.c., sostenendo che la falsa testimonianza aveva concorso con la condotta del detentore abusivo a mantenere l’occupazione del fondo; 2) la negazione del danno non patrimoniale, deducendo anche omessa pronuncia e mancata contestazione specifica; 3) l’erronea lettura del giudicato penale, poiché la sentenza penale di condanna per falsa testimonianza avrebbe già accertato in concreto l’esistenza del danno, demandando al giudice civile solo la quantificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso l’esistenza di un danno risarcibile già coperto da giudicato penale. Ha dichiarato assorbito il primo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova liquidazione del danno patrimoniale e morale imputabile alla falsa testimonianza, partendo dall’accertamento già compiuto in sede penale. Il giudice di rinvio dovrà determinare quale parte del pregiudizio complessivo sia causalmente riferibile al resistente. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2055 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il concorso di responsabilità nella causazione del danno; la censura resta assorbita dall’accoglimento dei motivi relativi al giudicato penale e al danno risarcibile.

  • art. 2909 c.c.

    evocato per sostenere l’efficacia vincolante del giudicato formatosi sulla sentenza penale quanto all’esistenza del danno.

  • art. 651 c.p.p.

    la Corte lo considera rilevante per l’efficacia del giudicato penale nel successivo giudizio civile, nei limiti dell’accertamento in concreto del danno e del nesso causale.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la negazione del danno morale in mancanza di specifica contestazione.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale norma generale di responsabilità aquiliana per il fatto illecito della falsa testimonianza.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato ai fini della liquidazione del danno risarcibile secondo i criteri propri della responsabilità extracontrattuale.

  • art. 2059 c.c.

    invocato in relazione al danno non patrimoniale derivante dal reato.

  • art. 12 delle preleggi

    menzionato nel motivo di ricorso in relazione all’interpretazione della disciplina dell’efficacia della sentenza penale.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato in relazione al primo e al terzo motivo.

Massime di principio

  • Quando il giudice penale, nel pronunciare condanna generica al risarcimento, non si limita ad affermare la mera attitudine astratta del fatto a produrre danno, ma accerta in concreto l’esistenza del pregiudizio e del nesso causale, su tali punti si forma il giudicato anche nel successivo giudizio civile.
  • In presenza di un giudicato penale sull’esistenza del danno risarcibile, il giudice civile non può rimettere in discussione l’an debeatur, ma deve limitarsi a determinare il quantum e la quota di danno imputabile al singolo autore del fatto illecito.
  • La falsa testimonianza può costituire fonte di responsabilità civile risarcitoria se sia accertato che essa abbia avuto efficienza causale concreta nel determinare o contribuire a determinare il pregiudizio allegato.
  • Il nesso causale deve essere apprezzato in modo concreto, ma non può essere escluso solo perché il fatto illecito non sia stata l’unica causa del danno, ove abbia comunque concorso alla sua produzione.
  • Il giudice di rinvio, quando esiste un giudicato interno o esterno sull’an debeatur, deve rispettarne il contenuto precettivo e procedere soltanto alla liquidazione del danno residuo e alla sua imputazione causale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiGiudicatoNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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