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Sentenza

Sentenza del 11/05/2016 n. 9552 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato gli avvisi di rettifica doganale con cui erano stati recuperati dazi antidumping relativi all'importazione di lampade fluorescenti dichiarate di origine filippina, ma ritenute in realtà di origine cinese e accompagnate da certificazioni false. Nei quattro motivi di ricorso contestava, tra l'altro, la prescrizione dell'azione di recupero, la notifica degli avvisi prima della scadenza del termine previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e l'interpretazione dei regolamenti europei sui dazi antidumping, chiedendo anche un eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito le contestazioni doganali. Nelle more del giudizio, la società e l'Agenzia delle Dogane avevano concluso una transazione fiscale nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale di Firenze. Tale accordo ha fatto venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del processo. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, eliminando le precedenti decisioni non passate in giudicato, e ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi. Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato, poiché l'inammissibilità era sopravvenuta e non originaria.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 374/1990, art. 11

    Il giudice territoriale aveva ritenuto non applicabile il termine triennale di prescrizione in presenza di un fatto penalmente perseguibile, ma la Corte di cassazione non ha esaminato definitivamente tale questione a causa della sopravvenuta carenza di interesse.

  • Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7

    La società aveva denunciato la notifica anticipata degli avvisi di rettifica senza il rispetto del termine per il contraddittorio. La CTR aveva ritenuto infondata la censura, osservando che il procedimento aveva comunque consentito un confronto con l'Ufficio; anche questa questione non è stata esaminata nel merito dalla Cassazione.

  • Regolamento CE n. 1470/2001 e Regolamento CE n. 255/2001

    Le questioni relative ai dazi antidumping e ai regolamenti europei non sono state sottoposte a rinvio pregiudiziale, poiché la definizione transattiva ha eliminato l'interesse concreto a una pronuncia di merito.

  • R.D. n. 267/1942, artt. 182-bis e 182-ter

    La transazione fiscale conclusa nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti può far venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Tuttavia, la specifica formula della cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 182-ter, comma 5, per la transazione nell'ambito del concordato non si applica automaticamente alle transazioni concluse nell'ambito di accordi di ristrutturazione.

  • Codice di procedura civile, art. 382, comma 3

    Quando la controversia è stata composta e non esiste più un interesse attuale alla pronuncia, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata senza rinvio, rimuovendo le decisioni precedenti non ancora passate in giudicato.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta per il venir meno dell'interesse alla decisione, anziché essere originaria e riconducibile a un'impugnazione pretestuosa o dilatoria.

Massime di principio

  • Se durante un giudizio tributario le parti definiscono la controversia mediante transazione fiscale o altro accordo vincolante, può venir meno l'interesse a ottenere una pronuncia sul merito.
  • In caso di sopravvenuta carenza di interesse, la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile e cassare senza rinvio la sentenza impugnata; ciò non equivale a una decisione favorevole o sfavorevole sul merito della pretesa tributaria.
  • La cassazione senza rinvio in questa situazione elimina le decisioni precedenti non definitive, ma non crea un giudicato sostanziale sulla fondatezza dei dazi o delle altre pretese fiscali.
  • La transazione fiscale inserita in un accordo di ristrutturazione dei debiti non deve essere automaticamente assimilata alla transazione fiscale nell'ambito del concordato: occorre verificare la specifica disciplina applicabile e gli effetti processuali previsti.
  • Quando l'inammissibilità deriva da un fatto sopravvenuto, come una definizione transattiva, normalmente non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni inammissibili, improcedibili o infondate.

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