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Sentenza

Sentenza n. 5844/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo del Ministero della Cultura – Archivio Centrale dello Stato di consentire al ricorrente l’accesso agli atti richiesto con istanza del 13 novembre 2025, trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data;

Giustizia amministrativa202600358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di accesso agli atti del 13 novembre 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto un'azione per l'accertamento dell'inadempimento del Ministero della Cultura – Archivio Centrale dello Stato all'obbligo di consentire l'accesso agli atti richiesto con istanza trasmessa via PEC il 13 novembre 2025. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che il proprio diritto era stato soddisfatto, poiché l'Amministrazione aveva riscontrato l'istanza il 20 gennaio 2026, dopo la notificazione del ricorso avvenuta il 9 gennaio 2026. Ha tuttavia insistito per la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando l'intervenuta soddisfazione del diritto di accesso della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 34 c.p.a. Non è stata accolta la richiesta di condanna del Ministero alle spese di giudizio: il Collegio ha valorizzato le peculiarità della vicenda e, in particolare, l'esiguità del tempo trascorso tra la notificazione del ricorso e il riscontro dell'istanza di accesso, intervenuto dopo soli undici giorni. Le spese sono state pertanto compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa di accesso azionata dal ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il riscontro dell'istanza di accesso interviene in un intervallo temporale esiguo dalla notificazione del ricorso, in relazione alle peculiarità concrete della vicenda.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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